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6 Principi contabili di recente emanazione

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e omologati dalla Commissione Europea, ma non ancora applicati

Vengono di seguito elencati e illustrati in sintesi gli IFRS omologati dalla Commissione Europea nel corso dell’esercizio 2014.

Con regolamento n. 2015/28 emesso dalla Commissione Europea in data 17 dicembre 2014, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “Ciclo annuale di miglioramenti 2010-2012 dei principi contabili internazionali”. Tali previsioni hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 2, chiarendo la definizione di “condizione di maturazione” e introducendo le definizioni di condizioni di servizio e di risultato; (ii) all’IFRS 3, chiarendo che le obbligazioni a corrispondere un corrispettivo potenziale, diverse da quelle che rientrano nella definizione di strumento di patrimonio netto, sono valutate al fair value ad ogni data di bilancio, con variazioni rilevate a conto economico; (iii) all’IFRS 8, richiedendo che venga data informativa circa le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell’aggregazione dei segmenti operativi descrivendo i segmenti che sono stati aggregati e gli indicatori economici che sono stati valutati per determinare che i segmenti aggregati presentano caratteristiche economiche simili; (iv) allo IAS 16 e lo IAS 38, chiarendo la modalità di determinazione del valore contabile lordo delle attività, in caso di rivalutazione conseguente all’applicazione del modello della rideterminazione del valore; (v) allo IAS 24, stabilendo le informazioni da fornire quando vi è una entità terza che fornisce servizi relativi alla gestione dei dirigenti con funzioni strategiche dell’entità che redige il bilancio. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 febbraio 2015.

Con regolamento n. 1361/2014 emesso dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2014, sono state omologate le disposizioni contenute nel documento “Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013 dei principi contabili internazionali”. Le previsioni in esso contenute hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 3, chiarendo che l’IFRS 3 non è applicabile per rilevare gli effetti contabili relativi alla formazione di una joint venture o joint operation (così come definiti dall’IFRS 11) nel bilancio della joint ventures o joint operation; (ii) all’IFRS 13, chiarendo che la disposizione contenuta nell’IFRS 13 in base alla quale è possibile misurare il fair value di un gruppo di attività e passività finanziarie su base netta, si applica a tutti i contratti (compresi i contratti non finanziari) rientranti nell’ambito dello IAS 39 o dell’IFRS 9; (iii) allo IAS 40, chiarendo che per stabilire quando l’acquisto di un investimento immobiliare costituisce una aggregazione aziendale, occorre fare riferimento alle disposizioni dell’IFRS 3. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2015.

Con regolamento n. 2015/29 emesso dalla Commissione Europea in data 17 dicembre 2014, sono state omologate le modifiche apportate allo IAS 19 dalle disposizioni contenute nel documento “Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti”. Le modifiche apportate consentono la contabilizzazione in diminuzione del current service cost del periodo dei contributi corrisposti dai dipendenti o da terze parti, che non siano correlati al numero di anni di servizio, in luogo dell’allocazione di tali contributi lungo l’arco temporale cui il servizio è reso. Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 febbraio 2015.

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione Europea

Sono di seguito elencati e descritti gli emendamenti, principi e interpretazioni di nuova emissione che, alla data di redazione del presente Bilancio, non hanno ancora ultimato il processo di omologazione da parte della Commissione Europea, ma che trattano di tematiche attinenti il bilancio del gruppo.

In riferimento ai documenti citati di seguito, si specifica che, non essendo ancora avvenuta l’omologazione da parte della Commissione Europea, l’efficacia delle disposizioni in oggetto potrebbe essere differita ad una data successiva rispetto a quanto, al momento, stabilito nei documenti.

Con riferimento alla descrizione dei principi contabili di recente emanazione, sono di seguito riportate le pronunce dello IASB non ancora omologate dalla Commissione Europea.

In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts”, l’interim standard relativo al progetto Rate-regulated activities. Rientrano nello scope del documento i First Time Adopter ai quali, in base ai dettami del principio, è consentito di continuare a rilevare gli importi relativi alla rate regulated activities secondo i precedenti principi contabili adottati. Al fine di migliorare la comparabilità con le entità che già applicavano gli IFRS, lo standard richiede che l’effetto derivante da tale modalità di contabilizzazione debba essere presentato separatamente dalle altre voci.

In data 6 maggio 2014 lo IASB ha emesso il documento “Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (Amendments to IFRS 11)” con l’obiettivo di chiarire il trattamento contabile per le acquisizioni di interessenze in una Joint Operation che rappresenta un business.

In data 12 maggio 2014, lo IASB ha emesso il documento “Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38)”, con l’obiettivo di chiarire che un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati dall’asset (cosiddetto “Revenue-based method”) non è ritenuto appropriato in quanto riflette esclusivamente il flusso di ricavi generati da tale asset e non, invece, la modalità di consumo dei benefici economici incorporati nell’asset stesso.

In conformità ai dettami forniti dallo IASB, le disposizioni contenute nei suddetti documenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2016, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione Europea.

In data 28 maggio 2014, lo IASB ha emesso il documento IFRS “15 Revenue from Contracts with Customers”, il quale fornisce un unico modello di riconoscimento dei ricavi basato sul trasferimento del controllo di un bene o di un servizio ad un cliente. Il nuovo standard segna un cambiamento significativo rispetto gli attuali requisiti previsti dai principi contabili internazionali. Esso fornisce un approccio più strutturato alla misurazione e rilevazione dei ricavi, con una guida di applicazione dettagliata. In conformità ai dettami forniti dallo IASB, le disposizioni contenute nell’IFRS 15 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione Europea.

In data 24 luglio 2014 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 9 Financial Instruments” unitamente alle relative Basis for Conclusions e alla relativa Guida Applicativa, in sostituzione di tutte le versioni precedentemente emesse del principio. Le nuove disposizioni: (i) prevedono la semplificazione delle categorie di classificazione degli strumenti finanziari e che tale classificazione sia basata sulle caratteristiche dello strumento ed il business model dell’impresa; eliminano inoltre l’obbligo di separazione dei derivati impliciti; (ii) identificano un nuovo modello di impairment che usi informazioni “forward looking” al fine di ottenere un riconoscimento anticipato delle perdite su crediti rispetto al modello “incurred loss” che posticipa il riconoscimento della perdita su crediti fino alla manifestazione di un loss event; (iii) introducono una sostanziale revisione della contabilizzazione delle operazioni di copertura con l’obiettivo di garantire che le operazioni di copertura siano allineate alle strategie di risk management delle imprese e basate su un approccio maggiormente principle-based. Le disposizioni contenute nei suddetti documenti, che vanno a sostituire quelle contenute nel principio IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione Europea.

In data 12 agosto 2014 lo IASB ha emesso il documento “Equity Method in Separate Financial Statements – Amendments to IAS 27”, le cui disposizioni consentono di contabilizzare, nel bilancio separato, gli investimenti in controllate, joint venture e collegate anche con il metodo del patrimonio netto oltre che, come già previsto in passato, al costo od in conformità allo IAS 39. L’opzione contabile prescelta deve essere applicata in maniera consistente per ogni categoria di investimento partecipativo.

In data 11 settembre 2014 lo IASB ha emesso il documento “Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture – Amendments to IFRS 10 and IAS 28”. Le modifiche introdotte hanno l’obiettivo di definire più in dettaglio il trattamento contabile relativamente ad utili o perdite derivanti da transazioni con joint venture o collegate valutate con il metodo del patrimonio netto ed in particolare con riferimento a: (i) la perdita del controllo di una controllata (regolata dall’IFRS 10), (ii) downstream transactions (regolate dallo IAS 28). Il diverso trattamento contabile da adottare nel bilancio dell’investitore è funzione del fatto che l’oggetto della transazione sia (o non sia) un business, così come definito dall’ IFRS 3. Le modifiche introdotte specificano infatti che: (i) gli utili (o le perdite) derivanti dalla rimisurazione al fair value dell’investimento mantenuto in una società precedentemente controllata che non rappresenta un business, che si qualifica come joint venture o come collegata (valutata con il metodo del patrimonio netto), sono riconosciuti nel bilancio dell’investitore esclusivamente per la quota detenuta da investitori terzi nella joint venture o collegata medesima; (ii) gli utili (o le perdite) derivanti da downstream transactions relative ad asset che non costituiscono business tra un entità e sue joint venture o collegate, devono essere rilevati interamente nel bilancio dell’entità (IAS 28).

In data 25 settembre 2014 lo IASB ha emesso il documento “Annual Improvements to IFRS 2012-2014 Cycle”, il quale: (i) in riferimento all’IFRS 5 chiarisce che la l’eventuale diversa classificazione di un asset (o gruppo in dismissione) da posseduto per la vendita a posseduto per la vendita ai soci (o viceversa), non deve essere considerato quale nuovo piano di dismissione bensì come una continuazione del piano originario; (ii) in riferimento al principio IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative” fornisce una guida addizionale nella determinazione dell’esistenza o meno di un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita, nel caso in cui sussista un contratto di servizi ad essa inerente, così da determinare quale sia il livello di informativa richiesto; sempre in riferimento al medesimo principio chiarisce inoltre l’applicabilità delle disclosure richieste in riferimento alla compensazione di attività e passività finanziarie nell’ambito dei bilanci intermedi; (iii) in riferimento al principio IAS 19, chiarisce che il tasso di attualizzazione da impiegare per l’attualizzazione delle obbligazioni deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli di aziende primarie denominati nella medesima valuta invece che con riferimento al paese di riferimento; (iv) con riferimento allo IAS 34 chiarisce il significato del riferimento alle informazioni contenute in altre sezioni del bilancio intermedio, specificando che le stesse devono essere disponibili con le medesime tempistiche.

In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha emesso il documento “Disclosure Initiative – Amendments to IAS 1”, il quale include una serie di puntualizzazioni in riferimento alle tematiche della materialità, dell’aggregazione delle voci, della struttura delle note, dell’informativa sui criteri contabili adottati e della presentazione delle alte componenti dell’utile complessivo derivanti dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni.

Nella medesima data lo IASB ha emesso il documento “Investment Entities: Applying the Consolidation Exception – Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28”, che chiarisce le tematiche sorte nell’ambito dell’applicazione dell’eccezione al consolidamento per le investment entities.

In conformità ai dettami forniti dallo IASB, le disposizioni contenute nei suddetti documenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il 1 gennaio 2016, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione Europea.