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1. Restrizioni al trasferimento di titoli e al diritto di voto

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento o limitazioni al possesso delle azioni. Le disposizioni di legge di seguito descritte prevedono alcune restrizioni al trasferimento e limitazioni al possesso di azioni.

L’articolo 19 del D.lgs. 93/2011 dispone che lo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) non possa:

(i) esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un’impresa che svolge attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;

(ii) nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e, allo stesso tempo, esercitare direttamente o indirettamente il controllo o diritti sull’attività di produzione o di fornitura di gas naturale14.

Ai sensi del DPCM 25 maggio 2012, a decorrere dal 15 ottobre 2012 (data in cui Eni ha ceduto alla società CDP RETI il 30% meno un’azione del capitale votante di Snam), i diritti di voto attribuiti alle azioni acquisite (anche attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati) nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori di gas e/o d’energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 del D.lgs. 93/2011.

In ottemperanza alle citate disposizioni, all’azionista Eni, così come a qualunque altra società che eserciti attività di produzione e vendita di gas e/o di energia elettrica, è precluso l’esercizio del diritto di voto in assemblea rimanendo, invece, in capo allo stesso i diritti patrimoniali relativi alle azioni Snam possedute. Per maggiori informazioni in merito alla Normativa Unbundling si veda la Sezione III, Paragrafo 9.

14 Tali diritti comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa.