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2. Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per la redazione della Relazione finanziaria annuale consolidata, cui si rinvia, fatta eccezione per la rilevazione e la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate, controllate congiuntamente (joint venture) e collegate, che sono valutate al costo di acquisto.

Le entità controllate sono imprese sulle quali la Società ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo, così come definito dal principio IFRS 10 – “Bilancio Consolidato”. In particolare, il controllo esiste quando l’entità controllante contemporaneamente:

  • detiene il potere decisionale sull’entità partecipata;
  • ha il diritto a partecipare o è esposta ai risultati (positivi e negativi) variabili dalla partecipata;
  • ha la capacità di esercitare il potere sulla partecipata in modo da incidere sull’ammontare dei propri ritorni economici.

L’evidenza del controllo deve essere oggetto di verifica continuativa da parte della Società, finalizzata a individuare tutti i fatti o le circostanze che possano implicare una variazione in uno o più elementi da cui dipende l’esistenza di un rapporto di controllo su una partecipata.

Una joint venture è un joint arrangement nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività nette dell’accordo e, quindi, hanno un’interessenza sul veicolo societario controllato congiuntamente.

Un’entità collegata è una partecipata in cui la partecipante detiene un’influenza notevole, ovvero il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne tuttavia il controllo od il controllo congiunto. Si presume che la partecipante abbia un’influenza notevole (a meno che non possa essere dimostrato il contrario) se essa possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili.

Le imprese controllate, le imprese controllate congiuntamente con altri soci, le imprese collegate nonché le altre partecipazioni sono distintamente indicate nell’allegato “Imprese e partecipazioni di Snam S.p.A. al 31 dicembre 2015”, che è parte integrante delle presenti note.

In presenza di obiettive evidenze di riduzione di valore, la recuperabilità del valore di iscrizione è verificata confrontando il valore contabile con il valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il fair value (al netto degli oneri di dismissione) e il valore d’uso, determinato adottando i criteri indicati al punto “Riduzioni di valore delle attività immobilizzate non finanziarie” nelle Note al bilancio consolidato. Il valore d’uso è determinato, generalmente, nei limiti della corrispondente frazione del patrimonio netto dell’impresa partecipata desunto dal bilancio consolidato. La quota di pertinenza della partecipante di eventuali perdite della partecipata, eccedente il valore di iscrizione della partecipazione, è rilevata in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere ad obbligazioni legali o implicite della partecipata, o comunque, a coprirne le perdite. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, il valore di iscrizione delle partecipazioni valutate al costo viene ripristinato nei limiti delle svalutazioni effettuate con l’imputazione dell’effetto a conto economico alla voce “Proventi (oneri) su partecipazioni”.

I dividendi sono rilevati alla data di assunzione della delibera da parte dell’Assemblea, salvo quando non sia ragionevolmente certa la cessione delle azioni prima dello stacco della cedola. I dividendi deliberati da società controllate o joint venture sono imputati a conto economico quando deliberati, anche nel caso in cui derivino dalla distribuzione di riserve di utili generatesi antecedentemente all’acquisizione della partecipazione. La distribuzione di tali riserve di utili rappresenta un evento che fa presumere una perdita di valore e, pertanto, comporta la necessità di verificare la recuperabilità del valore di iscrizione della partecipazione. La distribuzione di una riserva di capitale rappresenta viceversa un rimborso di capitale, senza effetti di natura economica.