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Sezione III - Struttura del Sistema di Governo Societario adottato dalla Società

1. Assemblea e diritti degli azionisti

L’Assemblea è il momento istituzionale di incontro privilegiato tra il management della Società e i suoi azionisti. L’Assemblea degli Azionisti, con quorum differenziati, può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti e delle materie oggetto di approvazione. Lo Statuto sociale prevede un’unica convocazione sia per l’Assemblea ordinaria sia per quella straordinaria.

Ai sensi di legge e dello Statuto l’Assemblea Ordinaria:

  • approva il bilancio;
  • nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti su proposta motivata del collegio sindacale;
  • determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  • delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea;
  • approva il regolamento dei lavori assembleari;
  • autorizza le deliberazioni aventi ad oggetto la cessione, il conferimento, l’affitto, l’usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell’ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell’azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica inerenti attività di trasporto e di dispacciamento del gas, ferma restando, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti dagli stessi. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.20
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Assemblea ordinaria (unica convocazione)

Quorum costitutivo

Quorum deliberativo

20

Fatte salve specifiche materie che prevedono una maggioranza dei ¾ del capitale.

Non richiesto

Maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega20

Ai sensi di legge l’Assemblea Straordinaria delibera su:

  • le modificazioni dello statuto;
  • le operazioni di carattere straordinario fatta eccezione per le materie demandate dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione.

L’articolo 12 dello Statuto sociale prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito a determinate materie.

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Assemblea Straordinaria (unica convocazione)

Quorum costitutivo

Quorum deliberativo

Almeno 1/5 del capitale sociale

Almeno ¾ del capitale presente in assemblea

Per coinvolgere attivamente gli azionisti nella vita societaria, Snam ha adottato diverse misure tese a favorire la partecipazione degli azionisti alle decisioni di competenza assembleare, facilitando l’esercizio dei loro diritti.

In particolare, Snam ha apportato, nel corso del 2010, modifiche statutarie conseguenti al recepimento in Italia tramite il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, della Direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (cd. “Shareholders’ Rights Directive”).

Attraverso l’introduzione di istituti per i quali la normativa attribuisce alle società la facoltà di scelta, la Società ha inteso fornire agli azionisti ulteriori strumenti per agevolare la partecipazione all’Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (quali, ad esempio, la nomina del rappresentante designato dalla società con azioni quotate).