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1. Criteri di redazione

Il bilancio consolidato è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 38/2005. Gli IFRS includono anche gli International Accounting Standards (IAS) nonché i documenti interpretativi tuttora in vigore emessi dall’IFRS Interpretation Committee (IFRS IC), inclusi quelli precedentemente emessi dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e, ancor prima, dallo Standing Interpretations Committee (SIC). Per semplicità, l’insieme dei suddetti principi e interpretazioni è nel seguito definito con “IFRS” o “Principi Contabili Internazionali”.

Il bilancio consolidato è redatto nella prospettiva della continuità aziendale, nonché applicando il metodo del costo storico, tenendo conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS devono essere rilevate al fair value, come indicato nei criteri di valutazione.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A. nella riunione del 6 marzo 2017, è sottoposto alla revisione contabile da parte della EY S.p.A. La EY S.p.A., in quanto revisore principale, è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Snam; nei limitati casi in cui intervengano altri revisori si assume la responsabilità del lavoro svolto da questi ultimi.

Il bilancio consolidato adotta l’euro quale valuta di presentazione. I valori delle voci di bilancio e delle relative note, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi, salvo diversa indicazione, in milioni di euro.

Principi contabili e interpretazioni applicabili dall’esercizio 2016

Nell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2016 la Società ha applicato principi contabili coerenti rispetto all’esercizio precedente, fatta eccezione per i principi contabili e le interpretazioni entrati in vigore a partire dall’esercizio con inizio il 1 gennaio 2016, di seguito riportati.

In data 9 gennaio 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’unione europea i regolamenti n. 2015/28 e 2015/29 ambedue emessi dalla Commissione europea in data 17 dicembre 2014, con i quali sono state omologate, rispettivamente: (i) le previsioni normative contenute nel documento “Ciclo annuale di miglioramenti 2010 – 2012 dei principi contabili internazionali”; (ii) le modifiche apportate allo IAS 19 dalle disposizioni contenute nel documento “Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (Modifiche allo IAS 19)”.

Le previsioni contenute nel “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012” hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 2, chiarendo la definizione di “condizione di maturazione” e introducendo le definizioni di condizioni di permanenza in servizio (service condition) e di conseguimento di risultato (vesting condition); (ii) all’IFRS 3, chiarendo che le obbligazioni a corrispondere un corrispettivo potenziale, diverse da quelle che rientrano nella definizione di strumento di patrimonio netto, sono valutate al fair value ad ogni data di bilancio, con variazioni rilevate a conto economico; (iii) all’IFRS 8, richiedendo che venga data informativa circa le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale, descrivendo i segmenti che sono stati aggregati e gli indicatori economici valutati nel determinare l’esistenza di caratteristiche economiche similari tra i settori oggetto di aggregazione; (iv) allo IAS 16 e lo IAS 38, chiarendo la modalità di determinazione del valore contabile lordo delle attività, in caso di rivalutazione conseguente all’applicazione del modello della rideterminazione del valore; (v) allo IAS 24, stabilendo le informazioni da fornire quando vi è una entità terza che fornisce servizi di direzione con responsabilità strategica in favore dell’entità che redige il bilancio (o della controllante).

Le modifiche apportate allo IAS 19 consentono la contabilizzazione in diminuzione del current service cost del periodo dei contributi corrisposti dai dipendenti o da terze parti, in luogo dell’allocazione di tali contributi lungo l’arco temporale cui il servizio è reso, nel caso in cui tali contributi (i) non siano correlati al numero di anni di servizio del dipendente (ii) siano indicati nelle condizioni formali del piano (iii) siano collegati al servizio svolto dal dipendente.

Con regolamento n. 2015/2173, emesso dalla Commissione europea in data 24 novembre 2015, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all’IFRS 11)”, emesso dallo IASB in data 6 maggio 2014. Il documento disciplina il trattamento contabile delle acquisizioni di quote di interessenza iniziali o aggiuntive in joint operations (che non modifichino la qualificazione dell’interessenza come tale), che soddisfino la definizione di business ai sensi dell’IFRS 3, che prevede l’adozione delle diposizioni previste per le operazioni di business combination applicabili a tale fattispecie.

Con regolamento n. 2015/2231, emesso dalla Commissione europea in data 2 dicembre 2015, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38)”, emesso dallo IASB in data 12 maggio 2014, con l’obiettivo di chiarire che un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati dall’asset (cosiddetto revenue-based method) non è ritenuto appropriato in quanto riflette esclusivamente il flusso di ricavi generati da tale asset e non, invece, la modalità di consumo dei benefici economici incorporati nell’asset stesso. Con riferimento alle attività immateriali, tale presunzione è superabile se: (i) il diritto d’uso dell’attività è correlato al raggiungimento di una predeterminata soglia di ricavi da produrre oppure (ii) è possibile dimostrare che conseguimento dei ricavi ed utilizzo dei benefici economici dell’attività sono altamente correlati.

Con regolamento n. 2015/2343 del 15 dicembre 2015 sono state omologate le previsioni normative contenute nel “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012 – 2014”, emesso dallo IASB in data 25 settembre 2014. Il documento: (i) in riferimento all’IFRS 5 chiarisce che l’eventuale diversa classificazione di un asset (o gruppo in dismissione) da posseduto per la vendita a posseduto per la distribuzione ai soci (o viceversa), non deve essere considerato quale nuovo piano di dismissione bensì come una continuazione del piano originario; (ii) in riferimento al principio IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative” fornisce una guida addizionale nella determinazione dell’esistenza o meno di un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita, nel caso in cui sussista un contratto di servizi ad essa inerente; sempre in riferimento al medesimo principio, chiarisce inoltre la non applicabilità delle disclosure addizionali richieste in riferimento alla compensazione di attività e passività finanziarie nell’ambito dei bilanci intermedi; (iii) in riferimento al principio IAS 19, chiarisce che il tasso di attualizzazione da impiegare per l’attualizzazione delle obbligazioni deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli di aziende primarie identificati nella medesima valuta utilizzata per pagare i benefici invece che con riferimento al paese di riferimento; (iv) con riferimento allo IAS 34 chiarisce che le informazioni richieste dallo IAS 34 sulle operazioni e i fatti significativi possono essere fornite all’interno del bilancio intermedio ovvero tramite appositi rinvii ad altri documenti, ai quali gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio intermedio stesso, pena l’incompletezza di quest’ultimo.

Con regolamento n. 2015/2406, emesso dalla Commissione europea in data 18 dicembre 2015, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1)” emesso dallo IASB in data 18 dicembre 2014. Il documento include una serie di puntualizzazioni in riferimento alle tematiche della materialità, dell’eventuale disaggregazione delle voci, della struttura delle note esplicative, dell’informativa sui criteri contabili adottati e della presentazione delle altre componenti dell’utile complessivo derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

Nella medesima data la Commissione europea, con regolamento n. 2015/2441 ha omologato le previsioni normative contenute nel documento “Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27)”, emesso dallo IASB in data 12 agosto 2014, le cui disposizioni consentono di contabilizzare, nel bilancio separato, gli investimenti in controllate, joint venture e collegate anche con il metodo del patrimonio netto oltre che, come già previsto in passato, al costo od in conformità allo IAS 39. L’opzione contabile prescelta deve essere applicata in maniera consistente per ogni categoria di investimento partecipativo. Il medesimo amendment ha di conseguenza rimodulato la definizione di bilancio separato.

Con regolamento n. 2016/1703, emesso dalla Commissione europea in data 22 settembre 2016, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “Entità d’investimento: applicazione dell’eccezione di consolidamento (Modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 12 ed allo IAS 28)”, emesso dallo IASB in data 18 dicembre 2014. Il documento mira a precisare le casistiche in cui è consentita l’applicazione dell’eccezione al consolidamento per le investment entities.

Le suddette modifiche non hanno avuto impatti sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria del gruppo.