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3 Principi contabili di recente emanazione

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e omologati dalla Commissione Europea, ma non ancora in vigore

Nel corso del primo semestre 2016 non sono stati omologati principi contabili o interpretazioni da parte della Commissione Europea.

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione Europea

Sono di seguito elencati e descritti gli emendamenti, principi e interpretazioni di nuova emissione nel corso del primo semestre 2016 che, alla data di redazione del presente Bilancio, non hanno ancora ultimato il processo di omologazione da parte della Commissione Europea, ma che trattano di tematiche attinenti il bilancio del Gruppo.

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 16 Leases”. Sulla base della considerazione del fatto che tutti i leasing consistono nell’attribuire ad un’entità il diritto di utilizzare un asset per un determinato periodo di tempo in cambio di un corrispettivo e dal fatto che, se il pagamento di tale corrispettivo viene effettuato lungo la durata contrattuale, l’entità sta implicitamente ottenendo un finanziamento, l’IFRS 16 elimina la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo ed introduce, per il locatario, un unico modello contabile di riconoscimento del leasing. Applicando tale modello l’entità riconosce: (i) attività e passività per tutti i leasing con durata superiore ai dodici mesi, a meno che il bene cui si fa riferimento sia di valore non rilevante; (ii) separatamente nel conto economico l’ammortamento dell’attività riconosciuta e gli interessi sul debito iscritto. Le disposizioni contenute nell’IFRS 16, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2019, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.

In data 19 gennaio 2016 lo IASB ha emesso il documento “Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses - Amendments to IAS 12”, il quale chiarisce che le perdite non realizzate su strumenti finanziari di debito iscritti contabilmente al fair value e la cui base fiscale fa invece riferimento al costo, danno origine a differenze fiscali temporanee deducibili, indipendentemente dal fatto che il detentore dello strumento preveda di recuperare il valore dello stesso tramite il possesso fino a scadenza od alternativamente tramite la vendita dello stesso strumento. Le modifiche introdotte chiariscono altresì che la stima degli imponibili fiscali futuri, la cui valutazione è necessaria per poter iscrivere attività per imposte differite attive: (i) include anche i proventi derivanti dal realizzo di attività per importi maggiori del relativo valore contabile in presenza di adeguate evidenze che ne supportino la probabilità; (ii) esclude il rigiro delle differenze fiscali temporanee deducibili; (iii) deve prendere in considerazione eventuali limitazioni poste dalla normativa tributaria alle tipologie di redditi imponibili a fronte delle quali operare le deduzioni fiscali. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.

In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha emesso il documento “Disclosure initiative - Amendments to IAS 7”, il quale richiede che agli utilizzatori del bilancio vengano fornite informazioni che permettano di valutare quali siano stati i movimenti intervenuti nelle passività e nelle attività originatesi a fronte di attività di finanziamento (di fatto, nei finanziamenti passivi e, ad esempio su attività per strumenti derivati di copertura di finanziamenti a lungo termine), sia in conseguenza di movimenti monetari che non (a titolo esemplificativo, a fronte della variazione di tassi di cambio, di fair value o a fronte dell’acquisizione o della perdita del controllo di una controllata o di un business). Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.

In data 12 aprile 2016 lo IASB ha emesso il documento “Clarifications to IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers”. Le modifiche al principio introducono chiarimenti nonché nuove esemplificazioni al fine di agevolare l’applicazione del principio e nello specifico con riferimento a: (i) l’identificazione delle singole obbligazioni del contratto; (ii) la qualificazione dell’entità quale preponente od agente; (iii) quando rilevare un ricavo derivante dalla concessione ad un cliente dell’utilizzo di o dell’accesso ad una proprietà intellettuale. Le modifiche introducono altresì espedienti pratici aggiuntivi che possono rendere meno onerosa la transizione al nuovo principio ed in particolare in riferimento a: (i) i contratti completati in precedenza all’inizio del primo periodo comparativo presentato, anche nell’ambito dell’applicazione retrospettica “integrale” (full retrospective approach); (ii) la rappresentazione aggregata delle modifiche contrattuali intervenute in precedenza all’inizio del primo periodo comparativo presentato (full retrospective approach) o del periodo di prima applicazione (modified retrospective approach). Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.

In data 20 giugno 2016 lo IASB ha emesso il documento “Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions - Amendments to IFRS 2”, con l’obiettivo di chiarire classificazione e contabilizzazione di alcuni tipi di operazioni con pagamento basato su azioni ed in particolare con riferimento a: (i) la contabilizzazione degli effetti delle vesting conditions su operazioni regolate per cassa; (ii) la classificazione di operazioni regolate su base netta in connessione a ritenute alla fonte; (iii) la contabilizzazione di modifiche a termini e condizioni che modifichino la qualificazione dell’operazione da regolata per cassa a regolata mediante l’erogazione di strumenti rappresentativi di capitale. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.

Snam sta analizzando i principi indicati, ove applicabili, al fine di valutare se la loro adozione avrà un impatto significativo o meno sul bilancio.

Con riferimento ai principi contabili ed alle interpretazioni emesse precedentemente al 1 gennaio 2016 e che, alla data di redazione del presente Bilancio, non hanno ancora ultimato il processo di omologazione da parte della Commissione europea, si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale 2015 alla nota n. 6 “Principi contabili di recente emanazione - Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione europea”.