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6. Poteri speciali dello Stato

Il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con legge dell’11 maggio 2012, n. 56 (il “Decreto”), detta norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il Decreto interviene sulla disciplina dei c.d. poteri speciali, riformulando le condizioni e modalità di esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato nell’ambito delle società privatizzate, allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

In relazione al settore dell’energia, il Decreto conferisce al Governo: (i) un potere di veto in relazione a delibere, atti o operazioni adottati dalle società che detengono attivi strategici nei settori dell’energia, a condizione che tali delibere, atti o operazioni determinino la perdita del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione; (ii) un potere di imposizione di impegni o di opposizione nel caso di acquisto da parte di soggetti esterni all’Unione Europea di partecipazioni di controllo nelle sopra menzionate società.

Per quanto di interesse per Snam, il Decreto prevede un obbligo di notifica in caso di modifiche alla titolarità, controllo, disponibilità o destinazione delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale (“Attivi Rilevanti”)12 . La notifica è effettuata dalla società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni dall’adozione della delibera, atto o operazione che incida sugli Attivi Rilevanti e comunque prima che ne sia data attuazione. Devono essere notificate nei medesimi termini le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti Attivi Rilevanti. Entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può:

  1. comunicare l’eventuale veto;
  2. imporre specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia necessario ad assicurare la tutela degli interessi pubblici.

Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l’operazione può essere effettuata.

Con le medesime modalità e tempistiche, la notifica è altresì obbligatoria qualora l’acquisto di partecipazioni in società che detiene Attivi Rilevanti da parte di soggetti esterni all’Unione Europea è tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società. Qualora l’acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può:

  1. condizionare l’efficacia dell’acquisto all’assunzione da parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi;
  2. opporsi all’acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione di specifici impegni.

La legge stabilisce altresì che tali poteri possano essere esercitati “esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori”.

12 L’articolo 2 del Decreto prevede che l’individuazione degli attivi considerati rilevanti per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni avvenga mediante uno o più regolamenti adottati con Decreto del Presidente della Repubblica. In data 6 giugno 2014 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti che attuano l’art. 2, comma 9 del Decreto Legge, approvati dal Consiglio dei Ministri il 14 marzo 2014, che individuano: (i) gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85) e (ii) le procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (D.P.R. 25 marzo 2014 n. 86). Da ultimo, in data 2 ottobre 2014, è stato pubblicato il testo del DPCM 6 agosto 2014, recante la “disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica dei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni”. In particolare, tra gli Attivi Rilevanti, rientrano la rete nazionale di trasporto del gas naturale, le relative stazioni di compressione, i centri di dispacciamento, gli impianti di stoccaggio del gas, gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore e le attività di gestione connesse all’utilizzo delle sopra citate reti e infrastrutture.