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2.8 Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, nell’adunanza del 6 marzo 2017 ha impartito le seguenti direttive ed espresso il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli Amministratori:

  • un Amministratore Esecutivo non dovrebbe ricoprire:
    1. la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto o un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di euro o a un importo equivalente, qualora si tratti di una società che adotta una diversa valuta;
    2. la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società riportate sotto (i). Inoltre, nel caso del CEO non può assumere la carica di amministratore di un altro emittente non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia CEO un altro amministratore della Società;
  • un Amministratore non Esecutivo (anche indipendente), oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:
    1. la carica di consigliere esecutivo in più di due società quotate, italiane o estere, ovvero finanziarie, bancarie o assicurative o con un patrimonio netto o un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di euro o a un importo equivalente, qualora si tratti di una società che adotta una diversa valuta, e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero
    2. la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di sei delle società riportate sotto (i).

Ai fini del calcolo del numero massimo di cariche non rilevano gli incarichi ricoperti all’interno di Snam e delle Società Controllate né nei Comitati di Snam.

Il Consiglio, nelle valutazioni di ciascuna posizione soggettiva, da svolgersi nell’interesse della Società, potrà tenere in considerazione le circostanze concrete e gli impegni professionali (non limitati alla titolarità di cariche) del singolo amministratore, sia per consentire eventualmente una deroga ai limiti di cariche, sia anche per prevedere un eventuale abbassamento del numero massimo di cariche detenibili. Il Consiglio di Amministrazione, se del caso, inviterà l’amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

La tabella seguente riporta, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, gli altri incarichi ricoperti dagli Amministratori della Società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell’orientamento assunto dal Consiglio di Amministrazione in merito al cumulo massimo degli incarichi.

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Amministratore

Altri incarichi rilevanti ricoperti

Sabrina Bruno

Amministratore Indipendente di Veneto Banca
Amministratore Indipendente di Banca Apulia

Monica de Virgiliis

Amministratore Indipendente di PRYSMIAN S.p.A.

Francesco Gori

Amministratore Non Esecutivo di Apollo Tyres Ltd
Presidente Benetton Group S.r.l.

Yunpeng He

Amministratore Non Esecutivo di CDP RETI S.p.A., Terna e Italgas

Elisabetta Oliveri

Amministratore Indipendente di Gruppo L’Espresso S.p.A.
Amministratore Indipendente di Banca Farmafactoring S.p.A.

Alessandro Tonetti

Amministratore Non Esecutivo di ENAV S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 6 marzo 2017 ha accertato che:

  1. a eccezione dell’Amministratore Delegato, gli amministratori rivestono un ruolo non esecutivo;
  2. l’Amministratore Delegato non ricopre altri incarichi al di fuori di Snam e delle Società Controllate27;
  3. il numero degli incarichi rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell’orientamento assunto dal Consiglio di Amministrazione in merito al cumulo massimo degli incarichi ricoperti dai medesimi amministratori è compatibile con l’efficace svolgimento della funzione di amministratore in Snam.

27 Ai sensi del criterio applicativo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina.