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7.4 Procedura Market Abuse

La Procedura Market Abuse di Snam raccoglie e coordina in un unico documento sistematico i principi e le regole in materia di market abuse cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:

  1. garantire un adeguato trattamento delle informazioni price sensitive relative alla Società da parte delle persone che ne siano in possesso, regolamentando l’istituzione e il mantenimento del cosiddetto registro insider;
  2. regolamentare l’operatività sulle azioni, sui titoli di debito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale (cosiddetto “internal dealing”); e
  3. definire le modalità operative e l’ambito di applicazione del divieto imposto alla Società e ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società in merito all’esecuzione di operazioni sulle azioni, sui titoli di debito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati in periodi predeterminati (“black out period”).

Highlights sulla Procedura Market Abuse

  • Aggiornamento della Procedura Snam alle disposizioni della nuova “Market Abuse Regulation” di cui al Regolamento UE 596/2014 (e relativi regolamenti esecutivi), entrata in vigore il 3 luglio 2016.
  • Un testo unico - organico, sistematico e aggiornato alla nuova normativa europea - che raccoglie tutte le misure in materia di market abuse. Disposizioni relative alla gestione di informazioni price sensitive, internal dealing, black out period e registro insider aggiornate alla Market Abuse Regulation.
  • Previsione di una specifica procedura per il ritardo nella diffusione delle informazioni privilegiate.
  • Identificazione di un dettagliato flusso informativo all’interno dell’organigramma aziendale e con le Società Controllate.
  • Predisposizione della “Guida Market Abuse”, al fine di sensibilizzare le persone di Snam sui temi connessi alla disciplina market abuse.

La Procedura Market Abuse è suddivisa in due Sezioni:

Sezione I – Trattamento delle Informazioni Privilegiate

In questa sezione si disciplinano:

  1. la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate nonché le procedure da seguire per la comunicazione delle medesime sia all’interno sia all’esterno dell’ambito aziendale;
  2. presupposti e procedura da seguire qualora la Società ritenga necessario ritardare la diffusione al pubblico di informazioni privilegiate, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa applicabile; e
  3. l’istituzione, tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Sezione II - Disciplina dell’Internal Dealing

In questa sezione si disciplina l’operatività sulle azioni, sui titoli di debito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari della Società da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale nella struttura proprietaria e/o nell’organigramma aziendale della Società.

In particolare, sono indicati:

  1. i criteri per l’identificazione dei “Soggetti Rilevanti” e delle “Operazioni Rilevanti”, cui si applica la normativa in oggetto;
  2. gli obblighi informativi dei “Soggetti Rilevanti” e della Società nei confronti di Consob e del pubblico in relazione alle “Operazioni Rilevanti”; e
  3. la nuova disciplina del divieto di compimento di “Operazioni Rilevanti” da parte dei Soggetti Rilevanti in determinati periodi (i cd. “black-out period46”).

46 Ai sensi della Procedura Market Abuse, ai “Soggetti Rilevanti” e alle “Persone Strettamente Legate” è fatto divieto di compiere - direttamente o per interposta persona – “Operazioni Rilevanti” nel periodo di 30 giorni di calendario antecedente all’annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge.

Per la definizione di “Soggetti Rilevanti”, “ “Persone Strettamente Legate” e di “Operazioni Rilevanti” si rinvia alla Procedura Market Abuse. La Procedura Market Abuse disciplina inoltre alcuni divieti all’effettuazione di determinate operazioni sui propri titoli da parte di Snam. Tale restrizione all’operatività sui propri titoli da parte dell’emittente non è prevista dalla Market Abuse Regulation.