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3 Principi contabili di recente emanazione

Con riferimento alla descrizione dei principi contabili di recente emanazione, oltre a quanto indicato nell’ultima Relazione Finanziaria Annuale, a cui si rinvia, di seguito sono elencati i documenti che lo IASB ha emesso nel corso del primo semestre 2017, non ancora omologati dalla Commissione Europea.

In data 18 maggio 2017, lo IASB ha emesso il documento IFRS 17 “Insurance Contracts”, il quale si applica a tutti i contratti assicurativi e ne definisce i principi di “recognition, measurement, presentation and disclosure”, sostituendo l’IFRS 4.

Il nuovo principio prevede un modello contabile, il “Building Block Approach” (BBA), basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa attesi, sull’esplicitazione di un “risk adjustment” e di un “contractual service margin” (CSM) che rappresenta il profitto atteso di un contratto assicurativo. Tale margine è rilevato a conto economico lungo il periodo in cui viene fornita la copertura assicurativa. Inoltre, sono stati previsti due approcci alternativi rispetto al BBA, quali il “Variable Fee Approach” (VFA) e il Premium Allocation Approach (PAA), applicabili in determinate casistiche. Il principio prevede altresì una nuova modalità di presentazione a conto economico, che presenti separatamente “insurance revenues”, “insurance service expenses” e “insurance finance income or expenses”.

Le disposizioni contenute nell’IFRS 17 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2021, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.

In data 7 giugno 2017, lo IASB ha emesso il documento IFRIC 23 “Uncertainty over Income Tax Treatments” il quale fornisce indicazioni su come calcolare le imposte correnti e differite nel caso in cui vi siano delle incertezze in merito ai trattamenti fiscali relativi alle imposte sul reddito adottati dall’entità. Nel determinare le imposte sul reddito da rilevare in bilancio, l’entità deve considerare la probabilità che l’autorità fiscale accetti o meno il trattamento fiscale adottato dall’entità. Nel caso in cui la suddetta accettazione sia ritenuta non probabile, l’entità dovrà riflettere le incertezze nel calcolo delle imposte correnti e differite, avvalendosi di uno dei seguenti metodi: l’ammontare più probabile (most likely amount) ed il valore atteso (expected value); in caso contrario, le imposte sul reddito rilevate in bilancio saranno coerenti con il trattamento fiscale adottato nella dichiarazione dei redditi. L’entità dovrà rivedere le stime delle incertezze qualora vengano rese disponibili nuove informazioni o si verifichino cambiamenti nelle circostanze. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2019, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.

Principi contabili emessi dallo IASB e omologati dalla Commissione europea, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018

In merito ai principi contabili emessi dallo IASB e omologati dalla Commissione europea IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018, ad integrazione di quanto già descritto nella Relazione finanziaria annuale 2016, cui si rimanda, il Gruppo Snam sta completando gli approfondimenti sugli impatti derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili sul bilancio consolidato e sui bilanci di esercizio delle società controllate.

Con riferimento ai ricavi regolati, che rappresentano gran parte dei ricavi del Gruppo, si conferma che l’applicazione dell’IFRS 15 non produrrà impatti significativi sul bilancio consolidato del Gruppo Snam. Sono inoltre stati oggetto di analisi i contratti riguardanti le attività non regolate svolte dal Gruppo Snam, che riguardano principalmente contratti per la prestazione di servizi tra Snam e le società controllate, anche congiuntamente, o collegate, relativi a servizi svolti e gestiti centralmente da Snam S.p.A. e servizi di project management per i quali, allo stato attuale, non si prevedono impatti significativi.

In relazione all’IFRS 9, è in fase di completamento l’assessment in merito agli impatti sulle operazioni ricorrenti delle principali aree interessate dalle novità del principio, di seguito descritte: (i) nuovo modello di impairment sui crediti “forward looking”: in considerazione del fatto che la maggior parte dei crediti è relativa ad attività regolate per le quali sono previste forme di garanzia a favore di Snam e/o l’intervento della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali nei casi previsti dai codici regolatori e dalla normativa vigente, dalle analisi svolte non si ritiene che il cambiamento del modello possa generare effetti rilevanti; (ii) hedge accounting: non ci si aspettano sostanziali cambiamenti riguardanti le operazioni di copertura dall’analisi dei contratti in essere; (iii) classificazione degli strumenti finanziari: in considerazione del fatto che Snam detiene principalmente attività e passività finanziarie valutate con il metodo del costo ammortizzato, la classificazione degli strumenti finanziari ai sensi dell’IFRS 9 in base al business model e alle caratteristiche dello strumento non produrrà modifiche significative nella valutazione degli strumenti in essere.

Per quanto riguarda le operazioni non ricorrenti, si evidenzia che l’operazione di liability management realizzata nel 201529 e contabilizzata sulla base delle regole dello IAS 39, sarà impattata dall’applicazione delle nuove regole contabili previste dall’IFRS 9. In particolare, l’IFRS 9, in caso di variazioni dei flussi di cassa derivanti dalla modifica o dallo scambio di passività finanziarie che non sono state oggetto di derecognition, richiede di ricalcolare il costo ammortizzato della nuova passività finanziaria, attualizzando i nuovi flussi contrattuali utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, e di rilevare a conto economico l’utile o la perdita derivante dalla modifica o dallo scambio di una passività finanziaria.

Alla data della prima applicazione del nuovo principio (1 gennaio 2018), Snam ha stimato un incremento del patrimonio netto nell’ordine di circa 35 milioni di euro, al lordo dell’effetto fiscale.

A tal riguardo, tenendo conto del fatto che le nuove regole contabili dell’IFRS 9 non si applicano agli strumenti finanziari che sono stati oggetto di derecognition alla data di prima applicazione del nuovo principio, la stima degli effetti non include la quota della passività finanziaria oggetto di riacquisto a seguito dell’operazione di liability management realizzata nel 2016.

29 Nel mese di novembre 2015 Snam ha concluso con successo una complessa operazione di Liability Management, che ha portato al riacquisto di titoli obbligazionari in circolazione per un valore nominale complessivo di 1,0 miliardi di euro, con maturity media inferiore a due anni, e la contestuale emissione di un nuovo bond a tasso fisso per un valore nominale di 0,7 miliardi di euro e scadenza 8 anni. Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione finanziaria annuale 2015 di Snam.