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Principi generali

In attuazione delle suddette finalità, la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è definita in coerenza con i seguenti principi e criteri:

  • struttura retributiva in grado di attrarre, trattenere e motivare persone dotate di elevate qualità professionali;
  • compensi degli Amministratori non esecutivi commisurati all’impegno richiesto in relazione alla partecipazione nei Comitati consiliari, con differenziazione dei compensi del Presidente rispetto ai componenti di ciascun Comitato, in considerazione del ruolo, a questi attribuito, di coordinamento dei lavori e collegamento con gli Organi societari e le funzioni aziendali;
  • struttura retributiva, per il Presidente, consistente in un compenso fisso congruente con il ruolo ricoperto;
  • struttura retributiva, per l’Amministratore Delegato e i Dirigenti con responsabilità strategiche adeguatamente bilanciata tra una componente fissa congrua rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite e una componente variabile definita entro limiti massimi e finalizzata ad ancorarne la remunerazione alla performance definita;
  • coerenza della remunerazione complessiva, rispetto ai riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe o per ruoli di livello assimilabile per responsabilità e complessità, nell’ambito del panel aziendale comparabile con Snam, attraverso specifici benchmark retributivi effettuati con il supporto di primarie società di consulenza;
  • remunerazione variabile dei ruoli esecutivi articolata in una componente di breve termine ed una componente di medio-lungo termine, caratterizzata da un adeguato differimento degli incentivi, attraverso la previsione di un periodo di vesting almeno triennale;
  • significativa incidenza, per i ruoli esecutivi e caratterizzati da maggiore influenza sui risultati aziendali, della componente variabile di lungo termine anche a base azionaria, in un’ottica di sostenibilità dei risultati e di creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo;
  • obiettivi connessi alla remunerazione variabile predeterminati, misurabili e definiti in modo da assicurare la remunerazione della performance in un orizzonte sia di breve che di medio-lungo periodo attraverso:
    1. l’individuazione degli obiettivi dei piani di incentivazione di breve termine sulla base di una balanced scorecard che valorizzi la performance di business e individuale, in relazione agli specifici obiettivi dell’area di responsabilità, e in coerenza, per quanto riguarda i responsabili di funzioni di controllo interno, con i compiti ad essi assegnati;
    2. l’individuazione degli obiettivi del piano di incentivazione di lungo termine secondo modalità che consentano una valutazione della performance aziendale nel medio-lungo periodo con riferimento alla sua gestione caratteristica e alla creazione di valore in considerazione degli indirizzi strategici e di sostenibilità;
  • valutazione degli obiettivi di performance assegnati al netto degli effetti delle variabili esogene derivanti dall’evoluzione dello scenario di riferimento, allo scopo di valorizzare l’effettivo contributo individuale alla realizzazione degli obiettivi di performance attribuiti;
  • adozione di meccanismi di claw-back finalizzati al recupero della parte variabile dei compensi che risulti non dovuta in quanto percepita sulla base di obiettivi raggiunti a seguito di comportamenti dolosi o gravemente colposi o di dati rilevatisi manifestamente errati;
  • benefit in linea con le prassi dei mercati retributivi di riferimento e coerenti con le normative vigenti, al fine di completare e valorizzare il pacchetto retributivo complessivo tenendo conto dei ruoli e/o responsabilità attribuite, privilegiando le componenti previdenziali e assistenziali;
  • eventuali trattamenti integrativi di fine rapporto e/o mandato, per i ruoli esecutivi connotati dalla natura “a termine” del rapporto o caratterizzati da maggiori rischi di attrazione competitiva, coerenti con la remunerazione;
  • eventuale utilizzo di patti di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 c.c. destinati a tutelare gli interessi aziendali in caso di cessazione del rapporto con la Società, con la previsione di congrue penali per il caso di loro inosservanza.