Regolazione del settore di attività

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Rapporti con l’Autorità di regolazione

(n.)

2016

2017

2018

(*)

Nel 2018 un analogo numero di risposte a documenti di consultazione è stato fornito attraverso associazioni di categoria.

(**)

Informazioni trasmesse all’Autorità nel corso dell’anno 2018 con riferimento a istruttorie nell'ambito del settore. Comprende istruttorie conoscitive.

(***)

Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione ARERA, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell'ambito dei servizi regolati.

Risposte a documenti di consultazione (*)

10

8

10

Proposte tariffarie

5

4

3

Raccolte dati

112

129

143

Istruttorie (**)

1

3

2

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (***)

12

14

12

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (approvate)

12

12

10

Regolamentazione periodo transitorio 2018-2019

Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019

Con Deliberazione 575/2017/R/gas, pubblicata in data 4 agosto 2017, l’Autorità ha approvato i criteri tariffari per il servizio di trasporto, validi per il periodo transitorio 2018-2019. La delibera conferma i principali criteri della regolazione vigente, con alcune modifiche:

  • il parametro asset β è confermato per il Periodo Transitorio 2018-2019. Il valore del WACC pari al 5,4% in termini reali pre-tasse viene quindi confermato per il 2018 e sarà determinato per l’anno 2019 attraverso l’aggiornamento dei parametri base;
  • a partire dal 2018, gli investimenti realizzati nell’anno t-1 saranno inclusi nel capitale investito riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe dell’anno t, in sostituzione dell’incremento dell’1% del WACC a copertura del time-lag regolatorio. L’incremento dell’1% del WACC a copertura del time-lag regolatorio è applicato agli investimenti realizzati nel periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2016;
  • lo schema incentivante input-based (1-2% per 7/10 anni rispettivamente per le reti regionali e nazionali) verrà applicato ai nuovi investimenti di sviluppo entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2017;
  • uno schema di incentivi input-based (1% per 12 anni per le reti regionali e nazionali) verrà applicato agli investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto, avviati al 31 dicembre 2017, che entreranno in esercizio negli anni 2018 e 2019. L’incentivo sarà riconosciuto anche agli investimenti che entreranno in esercizio nel periodo transitorio avviati successivamente al 1° gennaio 2018, inclusi nel Piano di Sviluppo e con un rapporto benefici-costi superiore a 1,5;
  • i costi operativi riconosciuti nel quarto Periodo Regolatorio verranno aggiornati sulla base dell’inflazione e di un fattore di recupero di produttività (X-factor). Il corrispettivo unitario variabile (CV) verrà calcolato per gli anni 2018 e 2019 utilizzando un volume di riferimento pari a 67,2 miliardi di metri cubi.

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2018

Con Deliberazione 757/2017/R/gas, pubblicata in data 17 novembre 2017, l’Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale per l’anno 2018. I ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto del gas naturale relativi all’anno 2018 sono pari a 1.947 milioni di euro. La RAB utilizzata per il calcolo dei ricavi 2018 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è pari a 16 miliardi di euro e include gli investimenti effettuati nel 2017.

Le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativamente all’anno 2018, sono state pubblicate dall’Autorità con deliberazione 795/2017/R/gas del 5 dicembre 2017.

Con successiva deliberazione 390/2018/R/gas, pubblicata in data 19 luglio 2018, l’Autorità ha determinato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l’anno 2018, al fine di tener conto dei valori di consuntivo relativi all’anno 2017.

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2019

Con Deliberazione 280/2018/R/gas, pubblicata in data 10 maggio 2018, l’Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale per l’anno 2019, che risultano pari a 1.964 milioni di euro. La RAB utilizzata per il calcolo dei ricavi 2019 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è pari a 16,2 miliardi di euro e include gli investimenti stimati per l’anno 2018.

Con successiva Deliberazione 306/2018/R/gas, pubblicata in data 1 giugno 2018, l’Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativamente all’anno 2019.

Regolamentazione per il quinto periodo di regolazione 2020-2023

Consultazioni n. 347/2018/R/gas e n. 512/2018/R/gas relativi ai “Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione”

Con i documenti di consultazione n. 347/2018/R/gas e n. 512/2018/R/gas, pubblicati rispettivamente il 22 giugno 2018 e il 18 ottobre 2018, l’Autorità ha espresso gli orientamenti in materia di criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione tariffaria. In particolare l’Autorità ha proposto:

  • la conferma di un periodo di regolazione della durata di 4 anni (2020-2023);
  • la revisione del valore del parametro β asset ai fini della determinazione del tasso di remunerazione (WACC);
  • la conferma della metodologia del costo storico rivalutato per la determinazione della RAB, nonché l’utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat per la sua rivalutazione la conferma di un periodo di regolazione della durata di 4 anni (2020-2023);
  • la conferma del riconoscimento forfettario del Capitale Circolante Netto pari allo 0,8%;
  • l’inclusione dei lavori in corso (LIC) nel calcolo della RAB, riconoscendone una remunerazione pari al WACC calcolato con un rapporto D/E pari a 4;
  • la conferma delle vite utili dei cespiti del corrente periodo di regolazione;
  • la determinazione dei costi operativi riconosciuti sulla base dei costi dell’ultimo esercizio disponibile al momento della presentazione delle proposte tariffarie per l’anno 2020, ovvero i costi relativi all’anno 2017, incrementati delle maggiori efficienze realizzate nell’attuale periodo (profit-sharing 50% misurato sull’anno 2017), prevedendo successivi conguagli dovuti ad eventuali scostamenti, con il fattore di efficientamento (X-factor) dimensionato in modo da restituire agli utenti in 4 anni le maggiori efficienze realizzate nel quarto periodo regolatorio;
  • l’aggiornamento annuale del corrispettivo variabile (CV) sulla base dei volumi registrati nell’anno t-2;
  • la conferma della franchigia del ±4% dei ricavi correlati ai volumi trasportati;
  • limitatamente agli investimenti che entreranno in esercizio negli anni 2020-2021 con un rapporto benefici/costi superiore a 1,5, l’applicazione di una maggiorazione del WACC pari a +1% per 10 anni;
  • l’introduzione di un corrispettivo variabile applicato ai volumi trasportati destinato alla copertura dei costi operativi riconosciuti, dei costi relativi al sistema di Emission Trading e dei costi per l’approvvigionamento dei quantitativi a copertura di autoconsumi, perdite e GNC con un meccanismo di copertura dal rischio prezzo;
  • la sperimentazione di alcuni meccanismi di copertura dei costi basati sulla spesa totale (cosiddetta “Totex”), rimandando una più compiuta applicazione del meccanismo al successivo periodo regolatorio;
  • la definizione dei criteri di regolazione per il servizio di misura in un successivo documento di consultazione.

L’invio delle osservazioni per il secondo e ultimo documento di consultazione n.512/2018/R/gas si è concluso il 17 dicembre 2018, così da permettere l’adozione del provvedimento finale entro fine febbraio 2019.

Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito ai fini regolatori (WACC) per l’anno 2019

Con Deliberazione 639/2018/R/gas, pubblicata in data 6 dicembre 2018, l’Autorità ha effettuato l’aggiornamento infra-periodo dei parametri base del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del TIWACC, e del livello di gearing, secondo le previsioni dell’articolo 6 del TIWACC.

Nella deliberazione l’Autorità ha confermato il livello del parametro risk free rate (rf) pari a 0,5% (floor) in quanto la media dei tassi di rendimento in termini reali dei titoli di stato dei Paesi UE con rating di almeno AA rilevati nel periodo 1° ottobre 2017-30 settembre 2018 è risultata inferiore a tale valore.

L’Autorità, inoltre, ha fissato gli altri parametri come segue:

  • Country Risk Premium (CRP), pari all’1,4%;
  • Scudo fiscale, pari al 24% e livello di tassazione pari al 31%;
  • Inflazione prospettica pari all’1,7%.

L’Autorità ha disposto, per i servizi infrastrutturali diversi dalla distribuzione e misura del gas, un livello di gearing D/E pari a 1, mentre la determinazione del parametro Beta sarà effettuata in occasione della regolazione tariffaria dei singoli business a partire dal 2020.

Sulla base dei valori dei parametri sopra richiamati, l’Autorità ha fissato, per l’anno 2019, il tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di trasporto del gas naturale pari al 5,7% in termini reali pre-tasse (5,4% per gli anni 2016-2018). Il WACC per gli anni 2020 e 2021 sarà determinato in seguito alla fissazione del parametro beta per il 5 periodo di regolazione.

Testo Integrato del Bilanciamento (TIB)

Delibera n. 480/2018/R/gas – “Definizione dei parametri dell’incentivazione di cui all’articolo 9 del TIB (Testo integrato del bilanciamento), validi dal 1 ottobre 2018”

Con Deliberazione 480/2018/R/gas, pubblicata in data 28 settembre 2018, l’Autorità ha definito i parametri degli incentivi economici per il Responsabile del Bilanciamento con riferimento al periodo 1° ottobre 2018-31 dicembre 2019. La delibera ha confermato lo schema generale del meccanismo incentivante in vigore, modificando alcuni parametri. In particolare, è stato rafforzato l’obiettivo della performance p3 (bilanciamento residuale), prevedendo un incremento del valore massimo, rispetto alla performance p2 (prezzo intervento TSO a mercato) il cui valore base viene ridotto dal 3% al 2%.

L’Autorità ha ridotto l’incentivo complessivo di una quota fissa pari a 5.500 euro/giorno (circa 2 milioni di euro/anno), riconoscendo al Responsabile del Bilanciamento una somma di pari importo al raggiungimento di ulteriori obiettivi di miglioramento (anche con riferimento al nuovo regime di “Settlement” di cui sotto), in relazione ai quali Snam Rete Gas trasmetterà una proposta all’Autorità.

Nel corso dell’anno termico 2017/18 è stato registrato un sensibile miglioramento della performance complessiva di Snam Rete Gas rispetto al precedente anno termico nel perseguimento di azioni di bilanciamento coerenti con il funzionamento efficiente della rete di trasporto. Tale miglioramento ha consentito un incremento dell’ammontare economico complessivo degli incentivi riconosciuti a Snam Rete Gas (da circa 3,9 a circa 14,8 milioni di euro).

Settlement

Deliberazione 676/2018/R/gas - Disposizioni in merito alle modalità e tempistiche di erogazione dei conguagli relativi ai corrispettivi di scostamento determinati in esito alle sessioni di settlement

Con la Deliberazione 676/2018/R/gas, pubblicata in data 21 dicembre 2018, l’Autorità ha stabilito che la gestione dei conguagli dei corrispettivi di scostamento, determinati in esito alle sessioni di aggiustamento pregresse per il periodo 2013-2019 ai sensi della delibera 223/2018/R/gas, avvenga nell’ambito del meccanismo di neutralità relativo ai corrispettivi di scostamento. In particolare, è previsto che, ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto relative rispettivamente agli anni 2020 e 2021, i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento (RSCN e RSCR) relativi agli anni 2018 e 2019 siano considerati al netto degli importi oggetto di conguaglio determinati in esito alle sessioni di aggiustamento i cui esiti sono prodotti nel medesimo anno.

Altri provvedimenti

Snam Rete Gas - Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 - 2013

Con sentenza n. 2888/2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso introdotto dall’ARERA per la riforma della sentenza del TAR Milano n. 995/2013 che aveva annullato le disposizioni contenute nelle delibere ARG/gas/184/09, 192/09, 198/09 e 218/10 in materia di tariffe di trasporto e di dispacciamento gas naturale per il periodo 2010-2013 relativamente, in particolare, al riparto commodity/capacity, alla riforma del modello entry/exit e al gas destinato ai consumi degli impianti di compressione (autoconsumi).

Con deliberazione 428/2015/C/gas, l’ARERA ha disposto di proporre ricorso per revocazione per errore di fatto avverso la citata sentenza, ricorso successivamente rinunciato in data 29 marzo 2018 stante la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Al contempo, l’Autorità ha ottemperato alle predette sentenze con la deliberazione 550/2016/R/gas con cui, riformata la disciplina degli autoconsumi, ha motivatamente confermato i restanti criteri tariffari anche alla luce delle consultazioni effettuate.

Stante la natura confermativa della citata delibera, l’originaria ricorrente ha presentato ricorso per l’ottemperanza delle predette sentenze e la declaratoria della nullità della deliberazione 550/2016/R/gas. Con sentenza n. 494/2017, il TAR di Milano ha parzialmente accolto il ricorso con specifico riferimento al tema del riparto commodity/capacity, ritenendo che la Delibera impugnata abbia ottemperato in modo inesatto e parziale alla sentenza 995/2013 e che, pertanto, l’Autorità debba procedere ad un supplemento di valutazione in ordine agli effetti delle scelte operate.

La sentenza n. 494/2017 è stata impugnata dalla ricorrente, nonché in via incidentale dall’ARERA. Con recente sentenza n. 1840/2018 del 23 marzo 2018 il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento del ricorso incidentale dell’Autorità, ha respinto l’azione di nullità per violazione del giudicato presentata dalla ricorrente in primo grado e ha disposto la conversione del rito in un giudizio ordinario di annullamento. La ricorrente ha conseguentemente riassunto il giudizio innanzi al TAR di Milano.