Snam.it

5 Principi contabili di recente emanazione

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e omologati dalla Commissione Europea

Con il regolamento n. 1205/2011 emesso dalla Commissione Europea in data 22 novembre 2011 sono state omologate le modifiche all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative - Trasferimenti di attività finanziarie”, che prevedono l’integrazione dell’informativa sugli strumenti finanziari, con riferimento ai trasferimenti di attività finanziarie, per descrivere i rischi ai quali la società rimane esposta in relazione alle attività trasferite. Le nuove disposizioni richiedono, tra l’altro, informative addizionali nel caso in cui la società effettui rilevanti trasferimenti di attività finanziarie in prossimità della chiusura dell’esercizio. Le nuove disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 luglio 2011 (per Snam bilancio 2012).

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione Europea

In data 12 novembre 2009, lo IASB ha emesso l’IFRS 9 “Financial Instruments” (di seguito “IFRS 9”) che modifica i criteri di rilevazione e valutazione delle attività finanziarie e la relativa classificazione in bilancio. In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono, tra l’altro, un modello di classificazione e valutazione delle attività finanziarie basato esclusivamente sulle seguenti categorie: (i) attività valutate al costo ammortizzato; (ii) attività valutate al fair value. Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che le partecipazioni diverse da quelle in controllate, controllate congiuntamente o collegate siano valutate al fair value con imputazione degli effetti a conto economico. Nel caso in cui tali partecipazioni non siano detenute per finalità di trading, è consentito rilevare le variazioni di fair value nel prospetto dell’utile complessivo, mantenendo a conto economico esclusivamente gli effetti connessi con la distribuzione dei dividendi; all’atto della cessione della partecipazione, non è prevista l’imputazione a conto economico degli importi rilevati nel prospetto dell’utile complessivo. Inoltre in data 28 ottobre 2010 lo IASB ha integrato le disposizioni dell’IFRS 9 includendo i criteri di rilevazione e valutazione delle passività finanziarie. In particolare, le nuove disposizioni richiedono, tra l’altro, che, in caso di valutazione di una passività finanziaria al fair value con imputazione degli effetti a conto economico, le variazioni del fair value connesse a modifiche del rischio di credito dell’emittente (c.d. own credit risk) siano rilevate nel prospetto dell’utile complessivo; è prevista l’imputazione di detta componente a conto economico per assicurare la simmetrica rappresentazione con altre poste di bilancio connesse con la passività evitando accounting mismatch. Il documento “Mandatory effective date and transition disclosures”, emesso il 16 dicembre 2011, dallo IASB ha posticipato l’entrata in vigore delle disposizioni dell’IFRS 9 a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2015 (le precedenti disposizioni facevano riferimento al 1 gennaio 2013).

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso l’IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” (di seguito “IFRS 10”) e la versione aggiornata dello IAS 27 “Separate Financial Statements” (di seguito “IAS 27”) che stabiliscono, rispettivamente, i principi da adottare per la presentazione e la preparazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Le disposizioni dell’IFRS 10 forniscono, tra l’altro, una nuova definizione di controllo da applicarsi in maniera uniforme a tutte le imprese (ivi incluse le società veicolo). Secondo tale definizione, un’impresa è in grado di esercitare il controllo se è esposta o ha il diritto a partecipare ai risultati (positivi e negativi) della partecipata e se è in grado di esercitare il suo potere per influenzarne i risultati economici. Il principio fornisce alcuni indicatori da considerare ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo che includono, tra l’altro, diritti potenziali, diritti meramente protettivi, l’esistenza di rapporti di agenzia o di franchising. Le nuove disposizioni, inoltre, riconoscono la possibilità di esercitare il controllo su una partecipata anche in assenza della maggioranza dei diritti di voto per effetto della dispersione dell’azionariato o di un atteggiamento passivo da parte degli altri investitori. Le disposizioni dell’IFRS 10 e della nuova versione dello IAS 27 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso l’IFRS 11 “Joint Arrangements” (di seguito “IFRS 11”) e la versione aggiornata dello IAS 28 “Investments in Associates and Joint Ventures” (di seguito “IAS 28”). L’IFRS 11 individua, sulla base dei diritti e delle obbligazioni in capo ai partecipanti, due tipologie di accordi, le joint operation e le joint venture, e disciplina il conseguente trattamento contabile da adottare per la loro rilevazione in bilancio. Con riferimento alla rilevazione delle joint venture, le nuove disposizioni indicano, quale unico trattamento consentito, il metodo del patrimonio netto, eliminando la possibilità di utilizzo del consolidamento proporzionale. La versione aggiornata dello IAS 28 definisce, tra l’altro, il trattamento contabile da adottare in caso di vendita totale o parziale di una partecipazione in un’impresa controllata congiuntamente o collegata. Le disposizioni dell’IFRS 11 e della nuova versione dello IAS 28 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso l’IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities” (di seguito “IFRS 12”) che disciplina l’informativa da fornire nel bilancio consolidato in merito alle imprese controllate e collegate, alle joint operation e alle joint venture, nonché alle imprese veicolo (structured entities) non incluse nell’area di consolidamento. Le disposizioni dell’IFRS 12 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso l’IFRS 13 “Fair Value Measurement” (di seguito “IFRS 13”) relativo alla definizione di un framework unico per le valutazioni al fair value, richieste o consentite da parte di altri IFRS, e all’informativa di bilancio. Il fair value è definito come il prezzo da ricevere per la vendita di un’attività (da pagare per l’estinzione di una passività) nell’ambito di una transazione ordinaria posta in essere tra operatori di mercato. Le disposizioni dell’IFRS 13 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso gli Amendments to IAS 1 “Presentation of Items of Other Comprehensive Income” che introducono, tra l’altro, l’obbligo di raggruppare le componenti dell’utile complessivo sulla base della possibilità di una loro riclassifica a conto economico secondo quanto disposto dagli IFRS di riferimento (c.d. reclassification adjustments). Le disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 luglio 2012 (per Snam 2013). In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso la nuova versione dello IAS 19 “Employee Benefits” che introduce, tra l’altro: (i) l’obbligo di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dell’utile complessivo, eliminando la possibilità di adottare il metodo del corridoio. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto dell’utile complessivo non sono oggetto di successiva imputazione a conto economico; e (ii) l’eliminazione della separata presentazione delle componenti del costo relativo alla passività per benefici definiti, rappresentate dal rendimento atteso delle attività al servizio del piano e dal costo per interessi, e la sostituzione con l’aggregato “net interest”. Tale aggregato è determinato applicando alle passività, al netto delle attività al servizio del piano, il tasso di sconto definito per le passività. Le nuove disposizioni richiedono, inoltre, un’integrazione dell’informativa di bilancio da fornire con particolare riferimento ai piani per benefici definiti. Le disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso gli Amendments to IAS 32Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities” (di seguito “Amendments to IAS 32”) e gli Amendments to IFRS 7 “DisclosuresOffsetting Financial Assets and Financial Liabilities” (di seguito “Amendments to IFRS 7”) che stabiliscono, rispettivamente, i criteri da adottare per la compensazione di attività e passività finanziarie e i relativi obblighi informativi. In particolare, gli Amendments to IAS 32 stabiliscono che: (i) al fine di operare una compensazione, il diritto di offsetting deve essere legalmente esercitabile in ogni circostanza ovvero sia nel normale svolgimento delle attività sia nei casi di insolvenza, default o bancarotta di una delle parti contrattuali; e (ii) al verificarsi di determinate condizioni, il contestuale regolamento di attività e passività finanziarie su base lorda con la conseguente eliminazione o riduzione significativa dei rischi di credito e di liquidità, può essere considerato equivalente ad un regolamento su base netta. Le disposizioni degli Amendments to IAS 32 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014. Gli Amendments to IFRS 7 relativi all’informativa di bilancio sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

Allo stato Snam sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo sul bilancio.

Grafico KPI

Confronta i dati con gli
anni passati.

Grafico KPI vai

Centro download

Scarica il Bilancio Annuale come PDF e XLS.

Download centre vai

Snam Sul Territorio

Infrastrutture
al 31 dicembre 2011

Snam sul territorio vai