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5 Principi contabili di recente emanazione

Con regolamento n. 475/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 5 giugno 2012, sono state omologate le modifiche al principio contabile internazionale IAS 19 “Employee benefits”, rivisto dallo IASB in data 16 giugno 2011, che prevedono tra l’altro: (i) l’obbligo di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dell’utile complessivo, eliminando la possibilità di adottare il metodo del corridoio. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel prospetto dell’utile complessivo non sono oggetto di successiva imputazione a conto economico; (ii) l’eliminazione della separata presentazione delle componenti del costo relativo alla passività per benefici definiti, rappresentate dal rendimento atteso delle attività al servizio del piano e dal costo per interessi, e la sostituzione con l’aggregato “Net interest”. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’esercizio iniziato il 1 gennaio 2013.

Gli effetti dell’adeguamento del fondo per passività per benefici a dipendenti da iscrivere in contropartita al patrimonio netto alla data di entrata in vigore delle modifiche al principio contabile internazionale, evidenziano per il gruppo un impatto negativo complessivo pari a circa 21 milioni di euro.

Con regolamento n. 1254/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012 sono stati omologati i principi contabili internazionali IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”, IFRS 11 “Joint Arrangements”, IFRS 12 “Disclosures of Interests in Other Entities” nonché i principi contabili internazionali modificati IAS 27 “Separate Financial Statements” e IAS 28 “Investments in Associates and Joint Ventures”.

Il principio IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” (di seguito “IFRS 10”) e la versione aggiornata dello IAS 27 “Separate Financial Statements” (di seguito “IAS 27”) stabiliscono, rispettivamente, i principi da adottare per la presentazione e la preparazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Le disposizioni dell’IFRS 10 forniscono, tra l’altro, una nuova definizione di controllo da applicarsi in maniera uniforme a tutte le imprese (ivi incluse le società veicolo). Secondo tale definizione, un’impresa è in grado di esercitare il controllo se è esposta o ha il diritto a partecipare ai risultati (positivi e negativi) della partecipata e se è in grado di esercitare il suo potere per influenzarne i risultati economici. Il principio fornisce alcuni indicatori da considerare ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo che includono, tra l’altro, diritti potenziali, diritti meramente protettivi, l’esistenza di rapporti di agenzia o di franchising. Le nuove disposizioni, inoltre, riconoscono la possibilità di esercitare il controllo su una partecipata anche in assenza della maggioranza dei diritti di voto per effetto della dispersione dell’azionariato o di un atteggiamento passivo da parte degli altri investitori.

Il principio IFRS 11 “Joint Arrangements” (di seguito “IFRS 11”) sostituisce lo IAS 31 “Interests in joint ventures” e il SIC 13 “Jointly controlled entities - non-monetary contributions by venturers”. L’IFRS 11 individua, sulla base dei diritti e delle obbligazioni in capo ai partecipanti, due tipologie di accordi in compartecipazione, le joint operation e le joint venture, fissando i criteri per l’identificazione del controllo congiunto e disciplinando il conseguente trattamento contabile da adottare per la loro rilevazione in bilancio. Con riferimento alla rilevazione delle joint venture, le nuove disposizioni indicano, quale unico trattamento consentito, il metodo del patrimonio netto, eliminando la possibilità di utilizzo del consolidamento proporzionale. La versione aggiornata dello IAS 28 definisce, tra l’altro, il trattamento contabile da adottare in caso di vendita totale o parziale di una partecipazione in un’impresa controllata congiuntamente o collegata.

Il principio IFRS 12 “Disclosures of Interests in Other Entities” (di seguito “IFRS 12”) specifica i requisiti di informativa relativi agli accordi di compartecipazione e alle entità collegate o controllate, richiedendo in particolare di esplicitare le assunzioni significative (e le eventuali modifiche alle stesse) formulate al fine di valutare l’esistenza del controllo congiunto (rispetto all’influenza significativa) e la tipologia di accordo di compartecipazione, nel caso in cui lo stesso sia strutturato per mezzo di una società veicolo (Special Purpose Entity).

Le disposizioni dell’IFRS 10, dell’IFRS 11, dell’IFRS 12 e delle nuove versione dello IAS 27 e dello IAS 28 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014.

Con regolamento n. 1255/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012 è stato omologato il principio contabile internazionale IFRS 13 “Fair Value Measurement” che dispone una serie di linee guida al fine di valutare il fair value di attività e passività finanziarie e non finanziarie nei casi in cui un altro IFRS preveda o consenta valutazioni al fair value o richieda informazioni integrative sulle valutazioni del fair value. L’IFRS 13 si applica a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

Con regolamento n. 1256/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 13 dicembre 2012 sono state omologate le modifiche all’IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures” e allo IAS 32 “Financial Instruments: Presentation”, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione del paragrafo 13 dell’IFRS 7 (relativo ai trasferimenti di attività finanziarie che non si qualificano per la derecognitiondal bilancio dell’entità trasferente) e l’inserimento di orientamenti aggiuntivi per ridurre incongruenze nell’applicazione pratica del principio (con particolare riferimento alla compensazione di attività e passività finanziarie). Le modifiche all’IFRS 7 e allo IAS 32 sono efficaci, rispettivamente, a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013 e il 1 gennaio 2014.

Allo stato Snam sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo sul bilancio.

Il medesimo regolamento n. 1255/2012 ha omologato le modifiche all’IFRS 1 “First-time adoption of International Financial Reporting Standards”, allo IAS 12 “Income taxes” e all’IFRIC 20 “Stripping costs in the production phase of a surface mine”. Tali modifiche riguardano, rispettivamente, l’introduzione di un’eccezione all’applicazione dell’IFRS 1 per entità soggette a grave iperinflazione, l’introduzione di un’eccezione al trattamento fiscale di investimenti immobiliari valutati al fair value e la definizione di orientamenti pratici sulla rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione dell’industria mineraria. Si specifica che le modifiche apportate all’IFRS 1, allo IAS 12 e all’IFRIC 20 non risultano applicabili a Snam.

Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione Europea

In data 13 marzo 2012, lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IFRS 1” che introduce un’eccezione da applicarsi alle entità che adottano per la prima volta i principi contabili internazionali, in base alla quale i finanziamenti governativi devono essere valutati prospetticamente, alla data di transizione, in base a quanto previsto dall’IFRS 9 “Financial instrument” e dallo IAS 20 “Accounting for government grants and disclosure of government assistance”.

In data 17 maggio 2012, lo IASBha emesso il documento “Annual Improvements to IFRSs 2009 – 2011 Cycle” contenente modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili internazionali.

In data 28 giugno 2012, lo IASB ha emesso il documento “Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)” che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12.

Le disposizioni contenute nei suddetti documenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013. Si specifica tuttavia che, non essendo ancora avvenuta l’omologazione da parte della Commissione Europea, l’efficacia delle disposizioni in oggetto dovrebbe essere differita a data successiva.

Allo stato Snam sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo sul bilancio.

In data 31 ottobre 2012, lo IASB ha emesso il documento “Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27” che fornisce chiarimenti in merito alla definizione del perimetro di consolidamento per le società che si qualificano come investment entities. Le disposizioni contenute nel documento sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2014. Si specifica che le modifiche apportate all’IFRS 10, allo IAS 12 e allo IAS 27 non risultano applicabili a Snam.

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