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Principali provvedimenti legislativi

Attuazione del progetto di adeguamento al Terzo Pacchetto Energia

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che recepisce le direttive europee 2009/72/CE e 2009/73/CE (c.d. Terzo Pacchetto Energia) relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. Il Decreto, in particolare, prevede l’obbligo per Snam di conformarsi entro il 3 marzo 2012, al modello ITO (Independent Transmission Operator), che configura la separazione funzionale e decisionale del trasportatore rispetto all’impresa verticalmente integrata (i.e. Eni) operante nella commercializzazione del gas.

In data 5 dicembre 2011 l’Assemblea degli azionisti, in attuazione della disciplina comunitaria recepita dal Decreto, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 12.2 dello Statuto Sociale di Snam Rete Gas S.p.A., il conferimento del ramo d’azienda “Trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale” alla Snam Trasporto S.p.A., società controllata al 100%, che opera, quale Gestore del sistema di trasporto, in continuità a partire dal 1 gennaio 20125.

La stessa Assemblea ha inoltre approvato, con decorrenza 1 gennaio 2012, la modifica statutaria concernente la variazione della denominazione sociale da “Snam Rete Gas S.p.A.” in “Snam S.p.A.”, corrispondente alla precedente denominazione in forma abbreviata. La decisione è conseguenza dell’attribuzione a “Snam Trasporto S.p.A.” della denominazione “Snam Rete Gas S.p.A.”, in considerazione della notorietà del marchio identificativo, sia nell’ambito specifico del business di riferimento sia nel mercato in genere, del principale operatore nazionale del trasporto del gas.

Il recepimento del Terzo Pacchetto Energia ha altresì comportato:

  • la cessazione dei contratti di servizi con Eni o con società dalla medesima controllate;
  • l’acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Eni Adfin dedicato alle attività di contabilità ed amministrazione di Snam e delle sue controllate (1 Novembre 2011);
  • l’acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Eni dedicato ai servizi ICT di Snam e delle sue controllate (1 Novembre 2011).

Sono in corso da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas le verifiche di conformità del modello adottato da Snam, ai sensi delle disposizioni di legge.

Per effetto delle suddette operazioni, l’area di consolidamento e i nuovi loghi societari e di gruppo al 1 gennaio 2012 sono di seguito graficamente rappresentati:

AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 1 GENNAIO 2012

Area di consolidamento al 1 gennaio 2012 (grafico)

Decreto Liberalizzazioni

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge 20 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. In particolare, l’articolo 15 “Disposizioni in materia di separazione proprietaria” ha stabilito che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 905, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo all’attuazione della separazione proprietaria tra Eni e Snam, dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge.

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

L’utile netto dell’esercizio 2011 è stato fortemente penalizzato dalle misure fiscali introdotte dal Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148. In particolare, l’articolo 7 di tale Decreto ha modificato il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133) - istitutivo di un’addizionale all’IRES (c.d. RobinHood Tax) nei confronti dei soggetti operanti nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione del petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, produzione o commercializzazione di energia elettrica - prevedendo, a partire dall’esercizio in corso:

  • l’estensione dell’applicazione della stessa anche ai soggetti operanti nei settori della trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell’energia elettrica e del trasporto e distribuzione del gas naturale;
  • limitatamente ai periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013, l’innalzamento dell’aliquota dell’addizionale, dal 6,5% al 10,5%;
  • la modifica del limite quantitativo che dà luogo all’assoggettamento all’addizionale, individuato, con riferimento all’esercizio precedente, in un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ed in un reddito imponibile di 1 milione di euro, anziché in un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.

Per effetto delle disposizioni in argomento, le Società di Snam operanti nei settori del trasporto e della distribuzione di gas naturale sono soggette all’applicazione dell’addizionale IRES nella misura del 10,5% per gli anni 2011, 2012 e 2013 e del 6,5% a partire dal 2014.

5 Per maggiori dettagli sull’operazione si rinvia al capitolo “Altre informazioni” delle Note al bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A.

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Infrastrutture
al 31 dicembre 2011

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