Le rimanenze di 156 milioni di euro (70 milioni di euro al 31 dicembre 2010) sono analizzate nella tabella seguente:
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31.12.2010 |
31.12.2011 |
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(milioni di €) |
Valore Lordo |
Fondo Svalutazione |
Valore Netto |
Valore Lordo |
Fondo Svalutazione |
Valore Netto |
Variazione |
Materie prime, sussidiarie e di consumo: |
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- Materiali - impianti rete di trasporto |
37 |
(3) |
34 |
38 |
(3) |
35 |
1 |
36 |
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36 |
121 |
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121 |
85 | |
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73 |
(3) |
70 |
159 |
(3) |
156 |
86 |
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (156 milioni di euro) riguardano il gas naturale utilizzato per il servizio di trasporto (121 milioni di euro) e materiali a scorta relativi alle centrali di compressione e alla rete di trasporto (35 milioni di euro).
Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 3 milioni di euro (stesso importo al 31 dicembre 2010), costituito per tener conto della lenta movimentazione di materiali a scorta.
L’aumento delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2010 di 86 milioni di euro deriva principalmente dal gas naturale conferito dagli utenti e utilizzato per lo svolgimento del servizio, ai sensi della deliberazione ARG/gas 184/093 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (84 milioni di euro).
Sulle rimanenze non sono costituite garanzie reali. Non vi sono rimanenze a garanzia di passività né rimanenze iscritte al valore netto di realizzo.
3 La deliberazione ARG/gas 184/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito le modalità di corresponsione in natura, da parte degli utenti del servizio all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura del gas combustibile, delle perdite di rete e del Gas Non Contabilizzato (GNC). In particolare, tale deliberazione ha previsto: (i) per il gas combustibile, l’introduzione di un meccanismo di conguaglio per gli scostamenti tra le quantità allocate e i consumi effettivi; (ii) per le perdite di rete, l’introduzione di un meccanismo di conguaglio per lo scostamento tra le quantità stimate da allocare previste dall’Autorità per l‘Energia Elettrica e il Gas, e le quantità effettivamente allocate; (iii) per il Gas Non Contabilizzato (GNC), di attribuire gli scostamenti tra le quantità allocate dagli utenti ed il consumo effettivo all’impresa maggiore di trasporto.