Snam.it

Contenziosi

Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato. Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

Contenzioso penale

Italgas S.p.A. - Indagini della Magistratura sulla misura del gas

Nel maggio 2007 è stato notificato a Italgas un provvedimento di perquisizione locale e sequestro nell’ambito del procedimento n. 11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’atto è stato notificato anche al Presidente della Società. Nell’atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire dall’anno 2003, con riferimento all’utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise, alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Le violazioni contestate si riferiscono tra l’altro a fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell’interesse o a vantaggio della società stessa.

Nel dicembre 2010 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, l’uso dei soli strumenti di misurazione di tipo venturimetrico installati in differenti Comuni del Milanese, presso le cabine di raccordo tra le reti di trasporto nazionale del gas naturale e le reti di distribuzione locale del gas naturale. Si segnala l’intervenuta presentazione, da parte della Procura di Milano (nell’ambito del procedimento n. 11183/06), di Richiesta di Archiviazione.

Parallelamente si è appreso che la Procura della Repubblica di Milano ha trasferito per competenza territoriale l’esercizio dell’azione penale relativa ai sistemi di misura installati nella provincia di Monza (pretesa violazione ex art. 472 c.p.) alla Procura della Repubblica di Monza. Da ultimo, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza ha disposto la Proroga del termine per le Indagini Preliminari (procedimento penale n. 14477/10 R.G. n. r.).

In data 14 giugno 2012, il G.I.P del Tribunale di Milano, a seguito di istanza presentata dal P.M., ha archiviato, nei confronti dell’ allora Presidente della società, lo stralcio del procedimento afferente l’uso degli strumenti di misurazione di tipo venturimetrico installati in differenti Comuni del Milanese, disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti all’ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Milano competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Il G.I.P. ha, altresì, disposto il dissequestro delle citate linee di misura.

La Società sta collaborando con le Autorità competenti in relazione alla predetta indagine.

Snam Rete Gas S.p.A. - Indagini della Magistratura sulla misura del gas

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva aperto un procedimento penale in relazione alla questione della Misura del gas ed alla legittimità ed affidabilità dei Misuratori c.d. Venturimetrici che vede coinvolte varie Società della filiera del gas.

Il procedimento ha interessato anche Snam Rete Gas ed alcuni suoi dirigenti ed è stato posto sotto sequestro cautelare l’impianto di misura di Mazara del Vallo; la Società è indagata ai sensi degli artt. 24 e 25- ter del D.Lgs. 231/2001.

Nel novembre 2009 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, rilievi di natura tributaria ritenuti di rilevanza penale, nell’ambito del sopra citato più ampio procedimento penale in relazione al sistema di misurazione del gas.

Sono risultati soggetti indagati, a vario titolo, taluni dirigenti e responsabili di funzione (ivi compresi ex dirigenti e responsabili).

Il periodo oggetto di contestazione si riferisce a un arco temporale che copre complessivamente gli anni dal 2003 al 2007, in relazione principalmente alle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale e all’accertamento e/o pagamento delle accise sul gas naturale, nonché all’eventuale ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza.

In data 31 maggio 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha avanzato richiesta di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. in relazione al capo di imputazione n. 6 della Richiesta di Rinvio a giudizio.

L’atto si riferisce in particolare ai contestati reati di cui agli artt. 472 c.p. e 110 c.p. nei confronti di alcuni dirigenti Snam e oggetto di Richiesta di Archiviazione nei confronti dell’Amministratore Delegato.

In data 5 ottobre 2011 la Procura della Repubblica di Milano ha presentato al Giudice per l’Udienza Preliminare, ulteriore richiesta di non doversi procedere, sempre nei confronti dell’Amministratore Delegato, con riferimento alla contestata violazione della disposizione di cui all’art. 2638, 2° comma, c.c. limitatamente all’omessa comunicazione all’AEEG di cui alla delibera 137/02, art. 7, comma 4, lettera b.

All’esito dell’udienza preliminare tenutasi in data 24 gennaio 2012, il G.U.P. procedente ha ritenuto non sussistenti i fatti a fondamento del procedimento ed ha pronunciato sentenza di proscioglimento per tutti i dipendenti/manager di Snam S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. (o ex Snam Rete Gas S.p.A.) in relazione a tutti i capi di imputazione oggetto di contestazione.

Avverso tale sentenza è stato depositato ricorso per Cassazione dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. Il ricorso per Cassazione non riguarda tutti gli imputati prosciolti ma solo alcune posizioni.

In data 11 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla violazione dell’art. 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504/95. Di conseguenza dovrà tenersi nuova udienza preliminare.

La Corte ha respinto nel resto il ricorso del P.M.. Per effetto, è confermato il venir meno delle ipotesi di violazione di cui agli articoli 472 c.p., comma 1 e 2, 2638 c.c., comma 1 (e di conseguenza dell’ipotesi di violazione del D.Lgs n. 231/2001).

Snam Rete Gas S.p.A. - Evento Tresana

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, in relazione all’evento occorso in data 18 gennaio 2012 nel territorio del Comune di Tresana (MS). Nello specifico trattasi di incendio conseguente alla fuoriuscita di gas presumibilmente verificatosi a seguito della rottura di un giunto dielettrico. L’evento ha causato la morte di un operaio che lavorava per l’impresa appaltatrice e il ferimento di 10 persone, oltreché danni alle abitazioni e alle cose.

La porzione di impianto interessata dall’evento e l’area circostante sono stati posti sotto sequestro con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa che ha, inoltre, nominato il consulente tecnico d’ufficio. Snam Rete Gas ha nominato i propri consulenti tecnici di parte.

La perizia del CTU è stata depositata in data 29 novembre 2012.

Si segnala, inoltre, che – fatto ovviamente salvo l’accertamento delle responsabilità – Snam Rete Gas si è tempestivamente attivata per soddisfare, mediante la propria compagnia assicurativa, le prime esigenze segnalate dall’Amministrazione Comunale interessata e dai privati coinvolti.

Snam Rete Gas S.p.A. - Procedimento Penale n. 7448/11R.G.R.N.

Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze ha disposto per il 4 luglio 2012 lo svolgimento dell’udienza preliminare in relazione al procedimento ex art. 589 c.p. relativo al decesso, in data 20 luglio 2008, di un contadino nel terreno di sua proprietà a Lastra a Signa (FI). Da ultimo, l’udienza preliminare è stata rinviata al 16 aprile 2013.

Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust)

Italgas S.p.A. - Accertamento nel settore della distribuzione di gas in Italia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 ottobre 2010, ha avviato un’istruttoria per verificare se Italgas abbia abusato della propria posizione dominante, ostacolando i Comuni di Roma e di Todi nella predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Il provvedimento è stato adottato alla luce delle segnalazioni inviate all’Antitrust dai due enti locali i quali hanno denunciato che la Società, concessionaria del servizio di distribuzione del gas, avrebbe ritardato o rifiutato le informazioni necessarie alle amministrazioni per la predisposizione dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio.

Italgas ha contestato gli addebiti dell’AGCM, motivando i propri comportamenti, sia in relazione al ritardo o rifiuto di trasmettere taluni dati e informazioni, sia in ordine all’esistenza di un disegno escludente nelle proprie condotte.

Con provvedimento del 14 dicembre 2011, l’AGCM ha irrogato a Italgas una sanzione pari a circa 5 milioni di euro, per avere posto in essere una condotta presumibilmente abusiva nel contesto delle gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas indette dal Comune di Roma e dal Comune di Todi. La società aveva disposto un adeguato accantonamento a fondo rischi.

Italgas, nei termini di legge, ha provveduto al pagamento della sanzione comminata e, avverso il provvedimento, ha proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo, per il quale l’udienza di merito è stata fissata il 20 febbraio 2013.

Inoltre, in ottemperanza al provvedimento dell’AGCM, in data 16 marzo 2012 sono stati trasmessi al Comune di Todi i dati relativi ai contributi privati percepiti e, con successiva comunicazione, Italgas ha dato evidenza all’ AGCM dell’esecuzione di tale adempimento.

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di Snam rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni

Con Delibera VIS 97/11, notificata in data 15 novembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, su segnalazione di una Società di distribuzione del gas naturale, ha avviato un procedimento per accertare la sussistenza di violazioni in materia di misura del gas naturale, relativa a presunte anomalie nel rilevamento della misura del gas con riferimento a 45 impianti di proprietà di tale distributore.

In data 14 dicembre 2011, Snam Rete Gas ha trasmesso la documentazione richiesta all’Autorità.

In data 3 maggio 2012, è stata fornita l’ulteriore documentazione richiesta e, a seguito del ricevimento della stessa, l’AEEG, con deliberazione 431/2012/S/Gas, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della succitata Società di distribuzione per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale disponendo, al contempo, la riunione con il procedimento istruttorio VIS 97/11.

Nell’ambito di quest’ultimo procedimento, Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato una proposta d’impegni in relazione alle condotte contestate.

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale

All’esito dell’Istruttoria formale avviata con Deliberazione VIS 85/09, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con Deliberazione VIS 12/11, ha irrogato una sanzione di 580 mila euro a carico di Snam Rete Gas per violazione di regole imposte alle società di trasporto gas sulla corretta misurazione e utilizzo del potere calorifico superiore (di seguito “PCS”) del gas naturale. Tale parametro è necessario per determinare l’energia effettivamente fornita agli operatori del mercato ovvero i singoli venditori.

Nello specifico, l’Autorità ha ritenuto di sanzionare la temporanea interruzione, in limitati casi, della rilevazione meccanico-chimica del PCS, nonostante Snam abbia sostituito la rilevazione con un campionamento manuale. L’Autorità ha peraltro evidenziato che la violazione non ha comportato alcun aggravio in bolletta e, nel definire l’importo della sanzione, ha tenuto conto delle azioni correttive poste in essere da Snam al fine di migliorare il servizio di misura e di scongiurare, per il futuro, analoghi riflessi negativi sul funzionamento.

Snam, in parallelo al pagamento della sanzione con riserva d’impugnazione, ha dato impulso alla tutela degli interessi societari di fronte al Giudice competente per la riforma del provvedimento.

Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito avanti il TAR Lombardia.

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento gas

L’Autorità con la deliberazione 282/2012/R/Gas, pubblicata in data 6 luglio 2012, ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 2012, da concludersi entro 120 giorni dall’avvio. Con deliberazione 444/2012/R/gas l’Autorità ha successivamente esteso tale periodo al 23 ottobre 2012, e prolungato la durata dell’istruttoria di ulteriori 60 giorni.

Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di flussi informativi relativi a dati di misura gas

Con Delibera VIS 73/11 pubblicata in data 18 luglio 2011 e notificata ad Italgas in data 16 settembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha avviato nei confronti di tre imprese di distribuzione, tra cui Italgas, un procedimento per accertare la violazione di disposizioni in materia di flusso informativo dei tentativi effettuati di raccolta dei dati di misura a favore degli esercenti la vendita, irrogare le relative sanzioni amministrative e adottare i necessari provvedimenti prescrittivi.

In data 20 dicembre 2012 sono state notificate a Italgas S.p.A. le risultanze istruttorie relative al procedimento in esame, dalle quali emergerebbe il mancato rispetto da parte dell’impresa del termine di messa a disposizione dei dati di misura a tutti gli esercenti la vendita. In particolare, secondo l’Autorità, Italgas S.p.A. non avrebbe ottemperato a norme volte a garantire un interesse rilevante, quale quello all’ordinato ed efficiente svolgimento delle attività dei venditori, con ciò pregiudicando una fatturazione tempestiva e certa ai clienti finali.

La violazione contestata, ad oggi, non risulterebbe pienamente cessata. A seguito delle risultanze istruttorie, in data 16 gennaio 2013, Italgas ha depositato una memoria.

La Società ha disposto un adeguato accantonamento a fondo rischi.

Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas

In data 18 settembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la deliberazione VIS 92/09 ha avviato un’istruttoria formale per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas.

In ordine a tale procedimento, occorre segnalare che: (i) lo stesso deriva da un’informativa assunta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas circa l’assoluzione dell’obbligo, posto a carico del distributore che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo (non ancora risanate), di provvedere alla loro sostituzione o risanamento o dismissione entro il 31 dicembre 2008, nella misura minima del 30%; (ii) l’istruttoria era finalizzata ad accertare la violazione degli articoli 2, comma 1, e 11, comma 7, di cui al Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (Del. n. 168/2004) e ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20 lett. c) della Legge 481/95.

In esito all’istruttoria, che ha confermato il rispetto da parte di Italgas dell’obbligo di sostituzione nell’intero territorio nazionale, è stata tuttavia accertata la responsabilità della Società per non aver rispettato tale obbligo in relazione alla sola rete di distribuzione della città di Venezia, ed applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51.000.

Italgas, ritenendo che sussistano fondate motivazioni al mancato adempimento dell’obbligo in relazione alla rete di Venezia, ha provveduto al pagamento della sanzione con riserva di impugnazione, che è stata tempestivamente proposta avanti il TAR Lombardia. Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

Italgas S.p.A. - Violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas

In data 9 febbraio 2012, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera 33/2012/S/gas ha disposto l’“Avvio di quattro procedimenti sanzionatori per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas” per l’accertamento della violazione degli artt. 2, comma 1 e 12 comma 7, lett. b) della delibera ARG/gas 120/08 da parte di quattro imprese di distribuzione del gas naturale, ivi inclusa Italgas S.p.A. L’Autorità contesta, in particolare, il mancato rispetto da parte della Società con riguardo all’impianto di Venezia, dell’obbligo di risanare o sostituire entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003, previsto dall’art. 12, comma 7 lett. b) succitato. Il termine di durata dell’istruttoria è di 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Contenziosi fiscali

Stoccaggi Gas Italia S.p.A. - Imposta di registro

In data 30 novembre 2012 è stato notificato alla Società, dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano), un avviso di accertamento per la rettifica del valore di cessione, da Saipem Energy Services S.p.A. a Stogit, del ramo d’azienda relativo all’attività di manutenzione operativa degli impianti. Il valore di cessione accertato è superiore al valore dichiarato, per effetto di una più elevata determinazione del valore di avviamento, a cui consegue la contestazione di una maggiore imposta di registro pari a circa 88 mila euro, oltre a sanzioni ed interessi.

In relazione a tale provvedimento la Società ha presentato un’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 218/1997, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una definizione della materia del contendere.

La Società ha disposto un accantonamento al fondo rischi.

Italgas S.p.A. - Imposte dirette e indirette

In data 6 settembre 2012 ha avuto inizio l’accesso, da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate (Direzionale Regionale del Piemonte, Settore Controlli e Riscossione, Ufficio Grandi Contribuenti), presso la sede legale dell’Italgas a Torino in largo Regio Parco 9, per una verifica generale relativa al periodo d’imposta 2009. L’attività di verifica si è conclusa in data 7 dicembre 2012, con il rilascio del Processo Verbale di Constatazione, i cui rilievi determinano: (i) un maggior imponibile IRES, che comporta una maggiore imposta pari a circa 911 mila euro, oltre ad interessi e sanzioni; (ii) un maggior imponibile IRAP, che comporta una maggiore imposta pari a circa 132 mila, oltre ad interessi e sanzioni; (iii) un maggior imponibile IVA, che comporta una maggiore imposta pari a circa 13 mila euro, oltre ad interessi e sanzioni.

La Società, che sta predisponendo memorie difensive atte a confutare le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, ha disposto un accantonamento al fondo rischi.

Regolamentazione in materia ambientale

I rischi connessi all’impatto delle attività di Snam sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nella Relazione sulla gestione al paragrafo – “Rischio Operation”. In particolare per quanto riguarda il rischio ambientale, benché Snam ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti e tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale e degli interventi già effettuati, non può essere escluso con certezza che Snam possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti.

Sono, infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed ai possibili indennizzi assicurativi.

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