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Contenziosi

Contenziosi

Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato. Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salva diversa indicazione non è stato effettuato alcun stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

Contenzioso penale

Italgas S.p.A. - Indagini della Magistratura sulla misura del gas

Nel maggio 2007 è stato notificato a Italgas un provvedimento di perquisizione locale e sequestro nell’ambito del procedimento n. 11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’atto è stato notificato anche al Presidente della Società. Nell’atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire dall’anno 2003, con riferimento all’utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise, alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Le violazioni contestate si riferiscono tra l’altro a fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell’interesse o a vantaggio della società stessa.

Nel dicembre 2010 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, l’uso dei soli strumenti di misurazione di tipo venturimetrico installati in differenti Comuni del Milanese, presso le cabine di raccordo tra le reti di trasporto nazionale del gas naturale e le reti di distribuzione locale del gas naturale. Si segnala l’intervenuta presentazione, da parte della Procura di Milano (nell’ambito del procedimento n. 11183/06), di Richiesta di Archiviazione.

Parallelamente si è appreso che la Procura della Repubblica di Milano ha trasferito per competenza territoriale l’esercizio dell’azione penale relativa ai sistemi di misura installati nella provincia di Monza (pretesa violazione ex art. 472 c.p.) alla Procura della Repubblica di Monza. Da ultimo, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza ha disposto la Proroga del termine per le Indagini Preliminari (procedimento penale n. 14477/10 R.G. n. r.).

La Società sta collaborando con le Autorità competenti in relazione alla predetta indagine.

Snam Rete Gas S.p.A. - Indagini della Magistratura sulla misura del gas

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva aperto un procedimento penale in relazione alla questione della Misura del gas ed alla legittimità ed affidabilità dei Misuratori c.d. Venturimetrici che vede coinvolte varie Società della filiera del gas.

Il procedimento ha interessato anche Snam Rete Gas ed alcuni suoi dirigenti ed è stato posto sotto sequestro cautelare l’impianto di misura di Mazara del Vallo; la Società è indagata ai sensi degli artt. 24 e 25- ter del D.Lgs. 231/2001.

Nel novembre 2009 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, rilievi di natura tributaria ritenuti di rilevanza penale, nell’ambito del sopra citato più ampio procedimento penale in relazione al sistema di misurazione del gas.

Sono risultati soggetti indagati, a vario titolo, taluni dirigenti e responsabili di funzione (ivi compresi ex dirigenti e responsabili).

Il periodo oggetto di contestazione si riferisce a un arco temporale che copre complessivamente gli anni dal 2003 al 2007, in relazione principalmente alle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale e all’accertamento e/o pagamento delle accise sul gas naturale, nonché all’eventuale ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza.

In data 31 maggio 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha avanzato richiesta di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. in relazione al capo di imputazione n. 6 della Richiesta di Rinvio a giudizio.

L’atto si riferisce in particolare ai contestati reati di cui agli artt. 472 c.p. e 110 c.p. nei confronti di alcuni dirigenti Snam e oggetto di Richiesta di Archiviazione nei confronti dell’Amministratore Delegato.

In data 5 ottobre 2011 la Procura della Repubblica di Milano ha presentato al Giudice per l’Udienza Preliminare, ulteriore richiesta di non doversi procedere, sempre nei confronti dell’Amministratore Delegato, con riferimento alla contestata violazione della disposizione di cui all’art. 2638, 2° comma, c.c. limitatamente all’omessa comunicazione all’AEEG di cui alla delibera 137/02, art. 7, comma 4, lettera b.

All’esito dell’udienza preliminare tenutasi in data 24 gennaio 2012, il G.U.P. procedente ha ritenuto non sussistenti i fatti a fondamento del procedimento ed ha pronunciato sentenza di proscioglimento per tutti i dipendenti/manager di Snam S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. (o ex Snam Rete Gas S.p.A.) in relazione a tutti i capi di imputazione oggetto di contestazione.

Avverso tale sentenza è stato depositato ricorso per Cassazione dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. Il ricorso per Cassazione non riguarda tutti gli imputati prosciolti ma solo alcune posizioni.

Contenzioso civile e amministrativo

Snam Rete Gas S.p.A. - Contenzioso Impresa Unione S.p.A. in liquidazione

Con sentenze nn. 20153/11 e 20154/11, depositate il 3 ottobre 2011, la Corte Suprema di Cassazione, pronunciandosi in merito a due ricorsi presentati nel 2006 da Impresa Unione S.p.A. in liquidazione, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori concernenti il progetto di potenziamento del c.d. gasdotto algerino, nei confronti di Eni S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. (R.g. nn. 18592/06 R.g. e 18593/06), ha accolto il primo motivo di detti ricorsi dichiarando inammissibile il precedente appello presentato da Snam Rete Gas.

La Cassazione, pertanto, ha cassato, senza rinvio, le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Milano nn. 1032/05 e 1033/05, in tal modo determinando il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado che condannavano Snam S.p.A. (poi incorporata in Eni S.p.A.) al pagamento rispettivamente di 14,8 e 16,4 miliardi di lire, oltre accessori, in favore dell’Impresa Unione.

Pertanto, a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto al pagamento di 19,6 milioni di euro, nei limiti delle somme trasferite al fondo rischi al momento del conferimento, opportunamente rivalutate.

Snam Rete Gas S.p.A. - Recupero di somme a fronte di indebiti prelievi di gas

Eni S.p.A. ha coinvolto Snam Rete Gas S.p.A. in giudizi civili instaurati nei confronti di Clienti Finali per il recupero di somme a fronte di indebiti prelievi di gas, da parte degli stessi clienti finali, contestandole comportamenti non conformi con il ruolo attribuitole dal Codice di Rete.

In tale ambito Eni aveva altresì impugnato la Deliberazione n. 268/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che ha introdotto tra le disposizioni del Codice di Rete di Snam Rete Gas l’obbligo della presenza di un rappresentante del Cliente Finale per poter procedere alla c.d. “discatura” delle condotte presso i punti di riconsegna in condizioni di sicurezza. In accoglimento del ricorso presentato, il TAR Lombardia, con sentenza depositata in data 1 dicembre 2011 ha annullato la Deliberazione citata nella parte in cui imponeva l’obbligo indicato. Nel rispetto della procedura di modifica del Codice di Rete, Snam Rete Gas ha predisposto le conseguenti proposte di variazione del Codice stesso, che dovranno essere sottoposte all’Autorità per approvazione.

Snam Rete Gas ritiene di aver sempre tenuto una condotta del tutto corretta e pienamente conforme alle disposizioni del contratto di trasporto, del Codice di Rete, delle relative procedure applicative e in generale delle regole legali e tecniche di comportamento e, sentito anche il parere di un esperto legale indipendente che conferma la non probabilità dell’accoglimento della domanda risarcitoria proposta, si dichiara convinta dell’infondatezza di qualsiasi censura mossa al suo comportamento.

Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust)

Italgas S.p.A. - Accertamento nel settore della distribuzione di gas in Italia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 ottobre 2010, ha avviato un’istruttoria per verificare se Italgas abbia abusato della propria posizione dominante, ostacolando i Comuni di Roma e di Todi nella predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Il provvedimento è stato adottato alla luce delle segnalazioni inviate all’Antitrust dai due enti locali i quali hanno denunciato che la Società, concessionaria del servizio di distribuzione del gas, avrebbe ritardato o rifiutato le informazioni necessarie alle amministrazioni per la predisposizione dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio.

Italgas ha contestato gli addebiti dell’AGCM, motivando i propri comportamenti, sia in relazione al ritardo o rifiuto di trasmettere taluni dati e informazioni, sia in ordine all’esistenza di un disegno escludente nelle proprie condotte.

Con provvedimento del 14 dicembre 2011, l’AGCM ha irrogato a Italgas una sanzione pari a circa 5 milioni di euro, per avere posto in essere una condotta presumibilmente abusiva nel contesto delle gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas indette dal Comune di Roma e dal Comune di Todi.

Nei termini di legge e del provvedimento, la Società provvederà al pagamento della sanzione e proporrà ricorso avanti il giudice amministrativo avverso la sanzione dell’AGCM.

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di Snam rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni

Con Delibera VIS 97/11, notificata in data 15 novembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, su segnalazione di una Società di distribuzione del gas naturale, ha avviato un procedimento per accertare la sussistenza di violazioni in materia di misura del gas naturale, relativa a presunte anomalie nel rilevamento della misura del gas con riferimento a 45 impianti di proprietà di tale distributore.

In data 14 dicembre 2011, Snam Rete Gas ha trasmesso la documentazione richiesta all’Autorità. Il termine dell’istruttoria è di 180 giorni dalla notifica del provvedimento.

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale

All’esito dell’Istruttoria formale avviata con Deliberazione VIS 85/09, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con Deliberazione VIS 12/11, ha irrogato una sanzione di 580 mila euro a carico di Snam Rete Gas per violazione di regole imposte alle società di trasporto gas sulla corretta misurazione e utilizzo del potere calorifico superiore (di seguito “PCS”) del gas naturale. Tale parametro è necessario per determinare l’energia effettivamente fornita agli operatori del mercato ovvero i singoli venditori.

Nello specifico, l’Autorità ha ritenuto di sanzionare la temporanea interruzione, in limitati casi, della rilevazione meccanico-chimica del PCS, nonostante Snam abbia sostituito la rilevazione con un campionamento manuale. L’Autorità ha peraltro evidenziato che la violazione non ha comportato alcun aggravio in bolletta e, nel definire l’importo della sanzione, ha tenuto conto delle azioni correttive poste in essere da Snam al fine di migliorare il servizio di misura e di scongiurare, per il futuro, analoghi riflessi negativi sul funzionamento.

Snam, in parallelo al pagamento della sanzione con riserva d’impugnazione, ha dato impulso alla tutela degli interessi societari di fronte al Giudice competente per la riforma del provvedimento.

Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito avanti il TAR Lombardia.

Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di flussi informativi relativi a dati di misura gas

Con Delibera VIS 73/11 pubblicata in data 18 luglio 2011 e notificata ad Italgas in data 16 settembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha avviato nei confronti di tre imprese di distribuzione, tra cui Italgas, un procedimento per accertare la violazione di disposizioni in materia di flusso informativo dei tentativi effettuati di raccolta dei dati di misura a favore degli esercenti la vendita, irrogare le relative sanzioni amministrative e adottare i necessari provvedimenti prescrittivi.

Il termine di durata dell’istruttoria è di 180 giorni dalla notifica del provvedimento.

Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas

In data 18 settembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la deliberazione VIS 92/09 ha avviato un’istruttoria formale per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas.

In ordine a tale procedimento, occorre segnalare che: (i) lo stesso deriva da un’informativa assunta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas circa l’assoluzione dell’obbligo, posto a carico del distributore che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo (non ancora risanate), di provvedere alla loro sostituzione o risanamento o dismissione entro il 31 dicembre 2008, nella misura minima del 30%; (ii) l’istruttoria era finalizzata ad accertare la violazione degli articoli 2, comma 1, e 11, comma 7, di cui al Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (Del. n. 168/2004) e ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20 lett. c) della Legge 481/95.

In esito all’istruttoria, che ha confermato il rispetto da parte di Italgas dell’obbligo di sostituzione nell’intero territorio nazionale, è stata tuttavia accertata la responsabilità della Società per non aver rispettato tale obbligo in relazione alla sola rete di distribuzione della città di Venezia, ed applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51.000.

Italgas, ritenendo che sussistano fondate motivazioni al mancato adempimento dell’obbligo in relazione alla rete di Venezia, ha provveduto al pagamento della sanzione con riserva di impugnazione, che è stata tempestivamente proposta avanti il TAR Lombardia. Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

Contenzioso fiscale

Gnl Italia S.p.A. - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Il Comune di Porto Venere, a seguito della variazione del classamento e della rideterminazione della rendita catastale effettuate dall’Agenzia del Territorio di La Spezia, con riferimento al complesso immobiliare di Panigaglia, ha a suo tempo contestato maggiori somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili per le annualità dal 2001 al 2009.

I relativi avvisi di accertamento, riguardanti per ciascuna annualità anche le sanzioni - comminate in misura pari alle maggiori imposte contestate - e gli interessi, costituiscono oggetto di altrettanti contenziosi pendenti dinnanzi alle Commissioni Tributarie di primo o di secondo grado, a seconda dei periodi d’imposta.

Al fine di evitare il perdurare di tali contenziosi, dall’esito incerto per entrambe le parti, in data 25 gennaio 2012 si è pervenuti alla sottoscrizione di un’intesa per la definizione delle controversie pendenti - preceduta da una proposta irrevocabile di definizione del contenzioso, formalizzata dalla Società in data 30 dicembre 2011 e dalla delibera autorizzativa del Consiglio Comunale del 12 gennaio 2012, che prevede:

  • il riconoscimento da parte della GNL Italia S.p.A. della correttezza dell’operato dell’Agenzia del Territorio in ordine alla classificazione del compendio immobiliare oggetto del contendere nella categoria D e la congruità della rendita determinata dalla stessa Agenzia;
  • la rinuncia da parte della GNL Italia S.p.A. a proseguire nei contenziosi instaurati avverso l’Agenzia del Territorio ed il Comune di Porto Venere;
  • l’annullamento da parte del Comune di Porto Venere degli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2001 al 2004, nonché la rettifica degli avvisi di accertamento notificati con riferimento alle annualità successive;
  • il pagamento da parte della Società del saldo del debito residuo complessivo per imposta e interessi per gli anni 2005, 2006 e 2007 e a titolo di sanzione per la sola annualità 2005;
  • la non sussistenza di alcun debito ICI residuo di GNL Italia S.p.A. verso il Comune di Porto Venere, per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in considerazione dei versamenti già eseguiti dalla Società, a seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali relative agli anni 2007, 2008 e 2009 e dei versamenti effettuati relativamente alle annualità 2010 e 2011.

La Società, al 31 dicembre 2011, sulla base dei contenuti della proposta irrevocabile formulata al Comune di Porto Venere, ha provveduto ad utilizzare il fondo rischi accantonato in bilancio.

Regolamentazione in materia ambientale

I rischi connessi all’impatto delle attività di Snam sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nella Relazione sulla gestione al paragrafo – “Rischio Operation”. In particolare per quanto riguarda il rischio ambientale, benché Snam ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti e tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale e degli interventi già effettuati, non può essere escluso con certezza che Snam possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti.

Sono, infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed ai possibili indennizzi assicurativi.

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Snam Sul Territorio

Infrastrutture
al 31 dicembre 2011

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