Snam.it

Regolamentazione

Deliberazione ARG/gas n. 159/08 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (TUDG): approvazione della Parte II “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l’anno 2009”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 17 novembre 2008 (e successive integrazioni), l’Autorità ha definito i criteri tariffari per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura per il terzo periodo di regolazione, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. In sintesi la delibera prevede:

  • il riconoscimento del capitale investito netto di località mediante il metodo del costo storico rivalutato e del capitale investito netto relativo ad attività centralizzate (fabbricati non industriali ed altre immobilizzazioni) mediante metodologia parametrica;
  • il riconoscimento dei costi operativi dell’attività di distribuzione su base parametrica e differenziati in funzione delle dimensioni dell’impresa e della densità della clientela allacciata alla rete;
  • il riconoscimento dei costi operativi delle attività di misura e commercializzazione attraverso delle componenti parametriche uguali per tutte le imprese;
  • la valutazione a costi standard, a partire dal 2011, di tutti gli investimenti sulla base di un prezziario definito dall’Autorità (metodologia “MEAV” - Modern Equivalent Asset Value, basata sul concetto di costo di sostituzione a nuovo);
  • la determinazione, da parte dell’Autorità, delle tariffe di riferimento di ogni impresa, corrispondenti ai costi riconosciuti per remunerazione del capitale investito netto, ammortamenti e costi operativi;
  • la suddivisione del territorio nazionale in sei ambiti tariffari e determinazione, da parte dell’Autorità, delle correlate tariffe obbligatorie che i distributori devono applicare agli utenti delle proprie reti;
  • l’introduzione di un meccanismo di perequazione, gestito dall’Autorità attraverso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, al fine di garantire l’equivalenza tra i ricavi conseguiti da ciascuna impresa attraverso l’applicazione della tariffa obbligatoria che, ovviamente non riflette i costi specifici di ogni impresa ed i costi riconosciuti alla medesima impresa, attraverso la tariffa di riferimento.

Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari al 7,6% in termini reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari all’8% in termini reali prima delle imposte per il servizio di misura.

Ai nuovi investimenti relativi all’ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI ed alla sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, viene riconosciuta una maggiore remunerazione del 2% rispetto al tasso base (WACC) per un periodo di 8 anni.

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 3,2% per i costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e pari al 3,6% per i costi operativi afferenti il servizio di misura.

Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB).

Deliberazione ARG/gas n. 195/11 – “Aggiornamento, per l’anno 2012 delle tariffe obbligatorie per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 30 dicembre 2011, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per l’anno 2012 sospendendo la determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2012, in attesa dello svolgimento del procedimento per la valutazione delle dovute modifiche alla regolazione tariffaria vigente avviato con la deliberazione ARG/gas 235/10.

La deliberazione prevede, infine, lo slittamento di un ulteriore anno, cioè a partire dal 2013, dell’introduzione del metodo “MEAV” per la valorizzazione a costi standard degli investimenti ai fini tariffari, nelle more della definizione del relativo prezziario da parte dell’Autorità.

Deliberazione 315/2012/R/gas - “Modifiche alla regolazione tariffaria per l’erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/2012. Rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per gli anni 2009 e 2010” e Deliberazione 450/2012/R/gas – “Determinazione delle tariffe di riferimento e rideterminazione delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale, per gli anni 2011 e 2012, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/2012”.

Con tali deliberazioni, l’Autorità ha rideterminato le tariffe di riferimento per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011, l’Autorità ha, tra l’altro, ottemperato alla sentenza del Consiglio di Stato 2521/2012 che ha stabilito, in particolare, l’illegittimità dell’applicazione del meccanismo di gradualità19 sulla base di un criterio applicato a livello nazionale. Per effetto di tali deliberazioni, relativamente al triennio 2009-2011, sono stati riconosciuti a Italgas ricavi incrementali pari a 143 milioni di euro, di cui 128 milioni di euro incassati alla data del 31 dicembre 2012.

Deliberazione 436/2012/R/gas - Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel “Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (TUDG)”. Disposizioni transitorie per l’anno 2013.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 26 ottobre 2012, l’Autorità ha prorogato gli attuali criteri tariffari del servizio di distribuzione di gas naturale per il periodo transitorio 1 gennaio - 31 dicembre 2013 prevedendo, in particolare l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto per il servizio di distribuzione, dal 7,6% al 7,7% in termini reali pre-tasse e l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi con l’applicazione dei tassi di recupero di produttività adottati per la determinazione delle tariffe 2012, ridotti applicando il decalage previsto dalla deliberazione 315/2012/R/gas.

Con tale deliberazione, pubblicata il 6 novembre 2012, al fine di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento per gli anni 2011 e 2012.

Deliberazione 24 dicembre 2012 553/2012/R/gas – “Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2013”.

Con tale deliberazione, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento e le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2013, in coerenza con le disposizioni transitorie definite nella deliberazione 436/2012/R/gas.

19 In particolare, tale meccanismo prevedeva un adeguamento graduale, nell’arco dei quattro anni del terzo periodo di regolazione, del capitale investito netto e della sua remunerazione e della componente tariffaria a copertura degli ammortamenti qualora fosse risultata una variazione superiore al 5% a livello nazionale tra il capitale investito netto determinato secondo i nuovi criteri del terzo periodo di regolazione e quello che sarebbe risultato dall’aggiornamento del capitale investito netto riconosciuto nel secondo periodo di regolazione. In considerazione del fatto che la variazione del capitale investito netto aggregata a livello nazionale è risultata superiore al 5%, il meccanismo di gradualità ha trovato applicazione per tutte le imprese distributrici. A seguito della citata sentenza, invece, la variazione del capitale investito netto deve essere determinata a livello di singola impresa distributrice e non più a livello nazionale. Ne consegue che, in caso di variazione del capitale investito netto inferiore al 5%, i relativi adeguamenti tariffari devono essere interamente riconosciuti all’impresa di distribuzione fin dal primo anno del periodo di regolazione e non più dilazionato su un arco temporale di quattro anni.

Grafico KPI

Confronta i dati con gli
anni passati.

Grafico KPI vai

Centro download

Scarica il Bilancio Annuale come PDF e XLS.

Download centre vai

Snam Sul Territorio

Infrastrutture
al 31 dicembre 2012

Snam sul territorio vai