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Regolamentazione

Deliberazione ARG/gas n. 159/08 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (TUDG): approvazione della Parte II “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l’anno 2009”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 17 novembre 2008 (e successive integrazioni), l’Autorità ha definito i criteri tariffari per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura per il terzo periodo di regolazione, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. In sintesi la delibera prevede:

  • il riconoscimento del capitale investito netto di località mediante il metodo del costo storico rivalutato e del capitale investito netto relativo ad attività centralizzate (fabbricati non industriali ed altre immobilizzazioni) mediante metodologia parametrica;
  • il riconoscimento dei costi operativi dell’attività di distribuzione su base parametrica e differenziati in funzione delle dimensioni dell’impresa e della densità della clientela allacciata alla rete;
  • il riconoscimento dei costi operativi delle attività di misura e commercializzazione attraverso delle componenti parametriche uguali per tutte le imprese;
  • la valutazione a costi standard, a partire dal 2011, di tutti gli investimenti sulla base di un prezziario definito dall’Autorità (metodologia “MEAV” - Modern Equivalent Asset Value, basata sul concetto di costo di sostituzione a nuovo);
  • la determinazione, da parte dell’Autorità, delle tariffe di riferimento di ogni impresa, corrispondenti ai costi riconosciuti per remunerazione del capitale investito netto, ammortamenti e costi operativi;
  • la suddivisione del territorio nazionale in sei ambiti tariffari e determinazione, da parte dell’Autorità, delle correlate tariffe obbligatorie che i distributori devono applicare agli utenti delle proprie reti;
  • l’introduzione di un meccanismo di perequazione, gestito dall’Autorità attraverso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, al fine di garantire l’equivalenza tra i ricavi conseguiti da ciascuna impresa attraverso l’applicazione della tariffa obbligatoria che, ovviamente non riflette i costi specifici di ogni impresa ed i costi riconosciuti alla medesima impresa, attraverso la tariffa di riferimento.

Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari al 7,6% in termini reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari all’8% in termini reali prima delle imposte per il servizio di misura.

Ai nuovi investimenti relativi all’ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI ed alla sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, viene riconosciuta una maggiore remunerazione del 2% rispetto al tasso base (WACC) per un periodo di 8 anni.

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 3,2% per i costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e pari al 3,6% per i costi operativi afferenti il servizio di misura.

Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). In particolare, nel terzo periodo regolatorio, gli ammortamenti sono sottratti al meccanismo del price-cap e calcolati sulla base di una vita utile economico-tecnica delle infrastrutture di distribuzione pari a 50 anni.

Deliberazione ARG/gas n. 235/10 – “Aggiornamento per l’anno 2011 delle tariffe obbligatorie per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate. Avvio di procedimento per il riesercizio del potere di regolazione tariffaria in conformità con le sentenze del TAR Lombardia, Sez. III, 11 ottobre 2010, nn. 6912, 6914, 6915 e 6916. Disposizioni in materia di opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l’anno 2010”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 16 dicembre 2010, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per l’anno 2011 ed ha avviato un procedimento finalizzato all’adozione di modifiche alla regolazione vigente in materia di determinazioni tariffarie per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas, al fine di ottemperare alle sentenze con cui il TAR Lombardia ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da alcuni operatori nei confronti del Testo Unico della regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009 - 2012, approvato con la delibera ARG/gas n. 159/08 e successive integrazioni e modificazioni.

L’Autorità ha pertanto avviato un procedimento per valutare le dovute modifiche alla regolazione tariffaria vigente e, nelle more dello svolgimento di detto procedimento, ha sospeso la determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2011.

Anche la definitiva approvazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2009 e 2010 è stata rimandata ad un successivo provvedimento.

La deliberazione prevede, infine, lo slittamento di un ulteriore anno, cioè a partire dal 2012, dell’introduzione del metodo MEAV per la valorizzazione a costi standard degli investimenti ai fini tariffari, nelle more della definizione del relativo prezziario da parte dell’Autorità.

Deliberazione ARG/gas n. 119/11 – “Ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato del 10 maggio 2007 n. 2242/07 e n. 2243/07 e del TAR Lombardia del 23 aprile 2009 n. 3517/09 e n. 3518/09 in merito alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale per le società Napoletana Gas S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. per gli anni termici dal 2004 - 2005 al 2007 - 2008 e chiusura del procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 2 agosto 2005 n. 171/05, avviato su istanza della società Italgas S.p.A. per l’anno termico 2005/2006”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 13 settembre 2011, l’Autorità ha riconosciuto, a chiusura del procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione n. 44/07, avviato su istanza della società Italgas S.p.A., la rettifica dei ricavi di distribuzione per gli anni termici dal 2005 - 2006 al 2007 - 2008 per un importo complessivamente pari a 26,5 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha riconosciuto, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/07 e n. 2243/07 del 10 maggio 2007 e del TAR Lombardia n. 3517/09 e n. 3518/09 del 23 aprile 2009, alle società Toscana Energia S.p.A. e Napoletanagas S.p.A. la rettifica dei ricavi di distribuzione, per gli anni termici dal 2004 - 2005 al 2007 - 2008, limitatamente alla sola componente di gestione (CGD) del vincolo ricavi distribuzione (VRD), quantificata rispettivamente in euro 5,4 milioni e in euro 5,6 milioni. Infine, l’Autorità ha dato mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) di liquidare gli importi relativi alle istanze presentate dalle tre Società tramite il Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all’articolo 93 dell’Allegato A alla delibera ARG/gas 159/08.

Deliberazione ARG/gas n. 195/11 – “Aggiornamento, per l’anno 2012 delle tariffe obbligatorie per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 30 dicembre 2011, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per l’anno 2012 sospendendo la determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2012, in attesa dello svolgimento del procedimento per la valutazione delle dovute modifiche alla regolazione tariffaria vigente avviato con la deliberazione ARG/gas 235/10.

La deliberazione prevede, infine, lo slittamento di un ulteriore anno, cioè a partire dal 2013, dell’introduzione del metodo MEAV per la valorizzazione a costi standard degli investimenti ai fini tariffari, nelle more della definizione del relativo prezziario da parte dell’Autorità.

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