Deliberazione ARG/gas 184/09 - “Approvazione della parte II - Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III - Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010 - 2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2010 e modifiche all’Allegato A della deliberazione n. 11/07”.
Con la deliberazione ARG/gas 184/09, pubblicata in data 2 dicembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto e di misura del gas naturale sulla Rete Nazionale e Regionale dei gasdotti per il terzo periodo di regolazione (1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013).
La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari al 6,4% in termini reali prima delle imposte.
Sono stati confermati gli incentivi ai nuovi investimenti, prevedendo una maggiore remunerazione rispetto al tasso base (WACC) variabile, in relazione alla tipologia di investimento, dall’1% al 3% e per un periodo da 5 a 15 anni. I ricavi associati ai nuovi investimenti vengono riconosciuti a partire dal secondo anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (“spending”) e sono garantiti indipendentemente dai volumi trasportati.
La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, pari a circa il 15% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 2,1% (3,5% nel precedente periodo regolatorio). Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). In particolare, nel terzo periodo regolatorio, gli ammortamenti sono sottratti al meccanismo del price-cap e calcolati sulla base di una vita utile economico-tecnica delle infrastrutture di trasporto pari a 50 anni.
La struttura tariffaria basata sul modello entry/exit è stata confermata anche per il terzo periodo di regolazione, insieme al corrispettivo capacitivo per il servizio di misura.
Il fuel gas, infine, viene trattato come un costo pass-through riconosciuto in natura dagli utenti ed escluso dal meccanismo del price-cap.
Deliberazione ARG/gas 178/11 - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2012, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09”.
L’Autorità con la deliberazione ARG/gas 178/11, ha approvato le tariffe di trasporto, dispacciamento e misura per l’anno 2012.
Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti, al netto delle quote di terzi, pari a 1.862 milioni di euro (di cui circa 113 milioni di euro relativi agli incentivi per gli investimenti di sviluppo e circa 41 milioni di euro relativi ai ricavi associati ai costi per il servizio di modulazione oraria).
I ricavi effettivi dell’anno 2012 dovranno tenere conto della crescita dei volumi trasportati rispetto al valore di riferimento, assunto pari a 75,7 miliardi di metri cubi.
La RAB al 31 dicembre 2010 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di circa 13,7 miliardi di euro.
Deliberazione 403/2012/R/gas - “Certificazione di Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di Gestore di Trasporto Indipendente del gas naturale, a seguito del parere della Commissione Europea del 1 agosto 2012 C (2012) 5333”.
L’Autorità per l’Energia e il Gas ha completato la procedura di certificazione di Snam Rete Gas come Gestore di Trasporto Indipendente del gas naturale, attestandone la separazione funzionale dall’impresa verticalmente integrata, così come previsto dal Terzo pacchetto europeo (direttiva europea 2009/73/CE) e dal decreto di recepimento 1 giugno 2011, n. 93.
La certificazione (delibera 403/2012/R/gas) è stata adottata a seguito del parere favorevole della Commissione europea sulla certificazione preliminare adottata dall’Autorità (delibera 191/2012/E/GAS).
Nella decisione finale, l’Autorità ha confermato tutte le prescrizioni e raccomandazioni poste a carico di Snam Rete Gas con la decisione preliminare di certificazione, al fine di assicurare una gestione neutrale dell’infrastruttura di trasporto dagli interessi nelle attività di produzione e di fornitura. A seguito della certificazione, Snam Rete Gas S.p.A. è quindi autorizzata ad operare, anche a livello europeo, nell’attività di trasporto del gas naturale. A seguito della separazione proprietaria di Snam Rete Gas da eni, nelle modalità definite dal DPCM, l’Autorità dovrà procedere ad una nuova certificazione.
Deliberazione 515/2012/R/gas - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas, per l’anno 2013”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 6 dicembre 2012, l’Autorità ha approvato le tariffe di trasporto, dispacciamento e misura per l’anno 2013.
Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti, pari a 1.952 milioni di euro (di cui circa 129 milioni di euro relativi agli incentivi per gli investimenti). I ricavi effettivi dell’anno 2013 dovranno tenere conto dei volumi trasportati rispetto al valore di riferimento, assunto pari a 75,7 miliardi di metri cubi.
La RAB al 31 dicembre 2011 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di circa 14,3 miliardi di euro.
In tale deliberazione l’Autorità ha avviato un procedimento, che dovrà essere completato entro il 30 ottobre 2013, finalizzato all’eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto, relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 in materia di certificazione dei gestori del sistema di trasporto ed ai costi derivanti dall’implementazione della deliberazione ARG/gas 45/11.
Servizio di bilanciamento - Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas: ARG/gas 45/11; ARG/gas 155/11; 351/2012/R/gas
Con decorrenza dal 1 dicembre 2011 è divenuta operativa l’attività di bilanciamento del gas naturale, ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che attribuisce a Snam Rete Gas in qualità di impresa maggiore di trasporto, il ruolo di Responsabile del Bilanciamento. Tale ruolo prevede l’obbligo, da parte di Snam Rete Gas, di approvvigionarsi dei quantitativi di gas necessari a bilanciare il sistema ed offerti sul mercato dagli utenti attraverso una piattaforma dedicata del Gestore dei Mercati Energetici (GME), e provvedere al regolamento economico delle posizioni di disequilibrio di bilanciamento dei singoli utenti, attraverso acquisti e vendite di gas sulla base di un prezzo unitario di riferimento (c.d. principio del merito economico).
Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento, con riferimento all’anno 2012 ha emesso fatture per oltre 2 miliardi di euro e ricevuto dagli utenti del bilanciamento fatture di pari importo.
La disciplina regolatoria ha previsto specifiche clausole al fine di garantire la neutralità del Responsabile del Bilanciamento ed ha individuato nella Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) il soggetto che, in ultima istanza, dovrà farsi carico di garantire al Responsabile Bilanciamento, ovvero a Snam Rete Gas, il pagamento delle somme non incassate dagli utenti. In particolare, la disciplina regolatoria inizialmente stabilita dall’AEEG con delibera ARG/gas 155/11 prevedeva che gli utenti fossero obbligati a prestare specifiche garanzie a copertura della propria esposizione e, laddove Snam Rete Gas avesse operato diligentemente e non fosse riuscita a recuperare gli oneri connessi all’erogazione del servizio, detti oneri sarebbero stati recuperati attraverso un apposito corrispettivo determinato dall’AEEG. La citata delibera, con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento, disponeva che il Responsabile del Bilanciamento avrebbe ricevuto dalla CCSE il valore dei crediti non corrisposti entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione9.
In considerazione del fatto che il TAR Lombardia ha provvisoriamente sospeso l’efficacia di tale sistema di garanzie nel periodo di tempo compreso tra il 1 dicembre 2011 ed il 31 maggio 201210, alcuni utenti hanno operato vendendo ingenti quantitativi di gas approvvigionandosi sul mercato del bilanciamento, non ottemperando al pagamento degli importi dovuti e accumulando, pertanto, un rilevante debito nei confronti di Snam Rete Gas che ha raggiunto nel corso dell’anno un importo pari a circa 400 milioni di euro.
Con la deliberazione 282/2012/R/Gas, pubblicata in data 6 luglio 2012, l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 2012, da concludersi entro 120 giorni dall’avvio. Con deliberazione 444/2012/R/gas l’Autorità ha successivamente esteso tale periodo al 23 ottobre 2012, e prolungato la durata dell’istruttoria di ulteriori 60 giorni.
L’AEEG, con delibera 351/2012/R/gas del 3 agosto 2012, ha modificato la disciplina dei termini di rimborso prevista dalla delibera 155/11. Nello specifico, la delibera 351/2012/R/gas ha definito le modalità di recupero dei crediti insorti nell’ambito del sistema di bilanciamento nel periodo 1 dicembre 2011 - 31 maggio 2012 stabilendone l’erogazione lungo un periodo minimo di rateizzazione di 36 mesi e con un importo massimo mensile pari a 6 milioni di euro, prevedendo, fra l’altro, il riconoscimento degli interessi maturati a favore di Snam Rete Gas, la cui liquidazione avverrà successivamente alla corresponsione del valore nominale dei crediti. Nel 2012, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ha liquidato a Snam Rete Gas un importo complessivo pari 13 milioni di euro.
Nel mese di dicembre 2012 Snam Rete Gas ha ceduto pro-soluto con notifica il credito verso la CCSE, derivante dalla copertura degli oneri per il servizio di bilanciamento utenti, ai sensi della delibera 351/2012/R/gas del 3 agosto 2012, per un valore nominale di 300 milioni di euro, pari alla sola quota capitale.
Snam Rete Gas ha avviato tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti in relazione alle partite economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento.
Snam Rete Gas ha altresì attivato il recupero giudiziale nei confronti di tutti gli utenti morosi, dopo aver risolto i rispettivi contratti di Trasporto per mancato pagamento.
Progetto PRISMA - European Capacity Platform - verso l’integrazione dell’Italia con i principali mercati continentali
In data 4 dicembre 2012, Snam Rete Gas ha sottoscritto a Lipsia l’ingresso, insieme ai principali player europei del settore, nell’azionariato di PRISMA - European Capacity Platform GmbH11, progetto internazionale che consentirà a 19 operatori europei attivi nel trasporto gas in 7 Paesi (Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania e Olanda) di offrire la capacità di trasporto attraverso un’unica piattaforma informatica comune a partire dall’aprile 2013.
Il progetto anticipa, su base volontaria, l’implementazione delle disposizioni del futuro Codice di Rete europeo che entrerà in vigore entro il 2014 con l’obiettivo di favorire l’armonizzazione delle regole di accesso e di erogazione dei servizi e facilitare la creazione del mercato interno del gas naturale.
Il Codice di Rete europeo, elaborato dall’ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas) stabilisce le modalità di conferimento della capacità di trasporto ai punti di interconnessione tra i sistemi degli Stati Membri dell’Unione Europea (c.d. Network Code on Capacity Allocation Mechanisms - CAM NC) prevedendo il conferimento della capacità secondo meccanismi d’asta.
Aderendo al progetto, Snam Rete Gas persegue gli obiettivi di favorire l’integrazione dell’Italia con i principali mercati continentali in linea con i principi del Terzo Pacchetto Energia dell’Unione Europea.
9 Da presentare alla CCSE a cura del Responsabile del Bilanciamento decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate.
10 Le garanzie sono state reintrodotte dalla Delibera AEEG n. 181/2012/R/gas con efficacia 1 giugno 2012.
11 Tale denominazione sociale, in vigore dal 1 gennaio 2013, sostituisce la precedente Trac - X Transport Capacity Exchange GmbH.