18 Garanzie, impegni e rischi
Le garanzie, impegni e rischi, di importo pari a 4.413 milioni di euro (4.605 milioni di euro al 31 dicembre 2016), si analizzano come segue:
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(milioni di €) |
31.12.2016 |
30.06.2017 |
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Garanzie prestate nell’interesse: |
123 |
128 |
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- di imprese controllate (*) |
35 |
34 |
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- di imprese collegate (*) |
88 |
94 |
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Impegni finanziari e rischi: |
4.482 |
4.285 |
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Impegni |
2.632 |
2.494 |
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Impegni per l’acquisto di beni e servizi |
1.853 |
1.714 |
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Impegni in imprese collegate |
776 |
776 |
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Altri |
3 |
4 |
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Rischi |
1.850 |
1.791 |
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- per beni di terzi in custodia |
1.785 |
1.733 |
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- per risarcimenti e contestazioni |
65 |
58 |
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4.605 |
4.413 |
Garanzie
Le garanzie prestate nell’interesse di imprese controllate (34 milioni di euro) si riferiscono principalmente a manleve rilasciate a favore di terzi per partecipazioni a gare ed affidamenti a garanzia di buona esecuzione lavori.
Le garanzie a favore di imprese collegate (94 milioni di euro) si riferiscono principalmente a garanzie emesse a fronte di fidejussioni e altre garanzie rilasciate nell’interesse di Italgas, a garanzia di buona esecuzione lavori e a fronte di partecipazioni a gare e affidamenti relativi alla distribuzione del gas naturale.
Impegni
Al 30 giugno 2017 gli impegni assunti con fornitori per l’acquisto di attività materiali e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in attività materiali e immateriali in corso di realizzazione ammontano complessivamente a 1.714 milioni di euro (1.853 milioni di euro al 31 dicembre 2016).
Gli impegni in imprese collegate (776 milioni di euro) si riferiscono all’impegno complessivamente assunto da Snam S.p.A. nei confronti della società TAP in qualità di socio responsabile del finanziamento del progetto in ragione della quota azionaria posseduta. Al 30 giugno 2017 Snam ha versato complessivamente 0,4 miliardi di euro, inclusi gli importi riconosciuti in sede di closing dell’operazione di acquisizione della società, di cui 0,3 miliardi di euro con riferimento al suddetto impegno. Va tuttavia precisato che, in caso di finalizzazione di accordi di finanziamento verso il mercato del costo del progetto, saranno definite eventuali garanzie sui finanziamenti, con conseguente riduzione dell’ammontare dell’impegno complessivo, oltreché le modalità del rimborso dei finanziamenti erogati dai soci.
Rischi
I rischi per beni di terzi in custodia, di importo pari a 1.733 milioni di euro (1.785 milioni di euro al 31 dicembre 2016), riguardano circa 6,9 miliardi di metri cubi di gas naturale depositato negli impianti di stoccaggio dai clienti beneficiari del servizio. L’importo è stato determinato valorizzando i quantitativi di gas depositato al costo medio delle giacenze, pari a circa 0,25 euro per standard metro cubo (0,22 euro per standard metro cubo al 31 dicembre 2016).
I rischi per risarcimenti e contestazioni, di importo pari a 58 milioni di euro (65 milioni di euro al 31 dicembre 2016), sono relativi a oneri risarcitori possibili ma non probabili in conseguenza di controversie legali in atto, con bassa probabilità di verifica del relativo rischio economico.
GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
Premessa
Nell’ambito dei rischi d’impresa, i principali rischi finanziari identificati, monitorati, e, per quanto di seguito specificato, gestiti da Snam, sono i seguenti:
- il rischio derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio;
- il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
- il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve termine;
- il rischio rating;
- il rischio di default e covenant sul debito.
Di seguito sono descritte le politiche e i principi di Snam per la gestione e il controllo dei rischi derivanti da strumenti finanziari sopra elencati. In accordo con le informazioni da indicare ai sensi dell’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”, sono altresì illustrati la natura e l’entità dei rischi risultanti da tali strumenti.
Con riferimento agli altri rischi che caratterizzano la gestione (il rischio di variazione del prezzo del gas naturale, i rischi operativi e i rischi specifici dei settori in cui Snam opera) si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione al capitolo “Fattori di incertezza e gestione dei rischi”.
Rischio di variazione dei tassi di interesse
Il rischio di variazione dei tassi di interesse è connesso alle oscillazioni dei tassi di interesse che influiscono sul valore di mercato delle attività e delle passività finanziarie dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo di Snam è l’ottimizzazione del rischio di tasso d’interesse nel perseguimento degli obiettivi definiti e approvati nel piano finanziario. Il Gruppo Snam adotta un modello organizzativo di funzionamento di tipo accentrato. Le strutture di Snam, in funzione di tale modello, assicurano la copertura dei fabbisogni, tramite l’accesso ai mercati finanziari, e l’impiego dei fondi, in coerenza con gli obiettivi approvati, garantendo il mantenimento del profilo di rischio entro i limiti definiti. Al 30 giugno 2017 il Gruppo Snam utilizza risorse finanziarie esterne nelle forme di prestiti obbligazionari e contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con banche e altri Istituti Finanziatori, sotto forma di debiti finanziari a medio – lungo termine e linee di credito bancarie a tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in particolare l’Europe Interbank Offered Rate (Euribor) e a tasso fisso.
L’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse al 30 giugno 2017 è pari a circa il 23% dell’esposizione totale del gruppo (36% al 31 dicembre 2016). Al 30 giugno 2017 Snam ha in essere un contratto derivato di Interest Rate Swap (IRS), riferito ad un prestito obbligazionario a tasso variabile di ammontare pari a 300 milioni di euro con scadenza 2022. Il contratto derivato di IRS è utilizzato per convertire il prestito a tasso variabile in prestito a tasso fisso.
Rischio di tasso di cambio
L’esposizione di Snam al rischio di variazioni dei tassi di cambio è relativa al rischio di cambio sia di tipo “transattivo” (Transaction Risk) che di tipo “traslativo” (Translation Risk). Il rischio di cambio “transattivo” è generato dalla conversione di crediti (debiti) commerciali o finanziari in valuta diversa da quella funzionale ed è riconducibile all’impatto di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio tra il momento in cui si genera la transazione e il momento del suo perfezionamento (incasso/pagamento). Il rischio di cambio traslativo è rappresentato da fluttuazioni dei tassi di cambio di valute diverse rispetto alla valuta di consolidamento (Euro) che possono comportare variazioni nel patrimonio netto consolidato. L’obiettivo del Risk Management di Snam è la minimizzazione del rischio di cambio transattivo, anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati. Non si può escludere che future variazioni significative dei tassi di cambio possano produrre effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Snam indipendentemente dalle politiche di copertura del rischio derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio mediante gli strumenti finanziari disponibili sul mercato messe in essere da Snam.
Al 30 giugno 2017 Snam ha in essere poste in valuta riferibili essenzialmente ad un prestito obbligazionario di ammontare pari a 10 miliardi di Yen giapponesi con scadenza nel 2019, per un controvalore alla data di emissione di circa 75 milioni di euro, interamente convertito in euro attraverso un contratto derivato di copertura Cross Currency Swap (CCS), con nozionale e scadenze speculari rispetto all’elemento coperto. Tale contratto è stato designato come contratto di copertura cash flow hedge. Snam non detiene contratti derivati su valute con finalità speculative.
Rischio credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti potrebbe incidere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam. Relativamente al rischio di inadempienza della controparte in contratti di natura commerciale, la gestione del credito è affidata alla responsabilità delle unità di business e alle funzioni accentrate di Snam per le attività connesse al recupero crediti e all’eventuale gestione del contenzioso. Snam presta i propri servizi di business a quasi 200 operatori del settore del gas tenuto conto che i primi 10 operatori rappresentano circa il 70% dell’intero mercato (Eni, Edison e Enel ai primi tre posti in graduatoria). Le regole per l’accesso dei Clienti ai servizi offerti sono stabilite dalla Autorità e sono previste nei codici di Rete, ovvero in documenti che stabiliscono, per ciascuna tipologia di servizio, le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di vendita ed erogazione dei servizi stessi, e dettano clausole contrattuali che riducono sensibilmente i rischi di inadempienza da parte dei clienti. Nei Codici è previsto il rilascio di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte. In determinati casi, qualora il cliente sia in possesso di un rating creditizio rilasciato da primari organismi internazionali, il rilascio di tali garanzie può essere mitigato. La disciplina regolatoria ha altresì previsto specifiche clausole al fine di garantire la neutralità del responsabile dell’attività di Bilanciamento, attività svolta a partire dal 1 dicembre 2011 da Snam Rete Gas in qualità di impresa maggiore di trasporto. In particolare, l’attuale disciplina del bilanciamento prevede che Snam sulla base di criteri di merito economico principalmente operi in compravendita presso la piattaforma di bilanciamento del GME per garantire le risorse necessarie alla sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione ai punti di prelievo, al fine di assicurare il costante equilibrio della rete. La suddetta disciplina prevede inoltre il ricorso residuale da parte di Snam alle risorse di stoccaggio degli Utenti funzionali alla copertura dello sbilanciamento di sistema ed alla relativa regolamentazione economica.
Non può essere escluso, tuttavia, che Snam possa incorrere in passività e/o perdite derivanti dal mancato adempimento di obbligazioni di pagamento dei propri clienti, tenuto conto anche dell’attuale congiuntura economico-finanziaria che rende l’attività di incasso crediti più complessa e critica. La massima esposizione al rischio di credito per Snam al 30 giugno 2017 è rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie esposte in bilancio.
Rischio liquidità
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset liquidity risk), l’impresa non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento determinando un impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio l’attività aziendale.
L’obiettivo di Risk Management di Snam è quello di porre in essere, nell’ambito del piano finanziario, una struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di liquidità adeguato per il Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito.
Come evidenziato nel paragrafo “Rischio di variazione dei tassi di interesse”, la Società ha avuto accesso ad una ampia gamma di fonti di finanziamento attraverso il sistema creditizio ed i mercati dei capitali (contratti bilaterali, finanziamenti in pool con primarie banche nazionali e internazionali, contratti di finanziamento su provvista della Banca europea per gli Investimenti – BEI e prestiti obbligazionari).
Snam ha come obiettivo il mantenimento di una struttura di debito equilibrata, in termini di composizione tra prestiti obbligazionari e credito bancario e di disponibilità di linee di credito bancario committed utilizzabili, in linea con il profilo di business e il contesto regolatorio in cui Snam opera.
Al 30 giugno 2017 Snam dispone di linee di credito a lungo termine committed non utilizzate per un importo pari a circa 3,2 miliardi di euro. In aggiunta, alla stessa data, Snam dispone di un programma Euro Medium Term Notes (EMTN), per un controvalore nominale massimo complessivo di 10 miliardi, utilizzato per circa 7,8 miliardi di euro al 30 giugno 201738. Sulla base dei prestiti obbligazionari in essere al 30 giugno 2017, il rinnovo del Programma consente l’emissione, entro il 30 settembre 2017, di prestiti obbligazionari per un importo massimo di 2,2 miliardi di euro, da collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in Europa.
L’obiettivo di risk management di Snam è quello di porre in essere, nell’ambito del piano finanziario, una struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di liquidità adeguato per il Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito.
Rischio rating
Con riferimento al rischio rating, il long term rating di Snam è pari a: (i) Baa1, confermato in data 19 dicembre 2016 da Moody’s Investors Services Ltd (“Moody’s”), riducendo l’outlook da stabile a negativo a seguito di una identica azione sul rating della Repubblica italiana (che è passato da Baa2 con outlook stabile a Baa2 con outlook negativo) avvenuta in data 7 dicembre 2016; (ii) BBB con outlook stabile, confermato in data 29 novembre 2016 da Standard & Poor’s Rating Services (“S&P”); (iii) BBB+ con outlook stabile, confermato in data 29 luglio 2016 da Fitch Ratings (“Fitch”). Il rating a lungo termine di Snam per Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch si posiziona un notch sopra quello della Repubblica Italiana. Sulla base della metodologia adottata da Moody’s e S&P, il downgrade di un notch dell’attuale rating della Repubblica Italiana innesterebbe un probabile corrispondente aggiustamento al ribasso dell’attuale rating di Snam.
Eventuali riduzioni del rating assegnato al Gruppo Snam potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali e incrementare il costo della raccolta e/o del rifinanziamento dell’indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam.
Rischio di default e covenant sul debito
Il rischio di default consiste nella possibilità che al verificarsi di precise circostanze, il soggetto finanziatore possa attivare protezioni contrattuali che possono arrivare fino al rimborso anticipato del finanziamento, generando così un potenziale rischio di liquidità.
Al 30 giugno 2017 Snam ha in essere contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con banche e altri Istituti Finanziatori non assistiti da garanzie reali. Una parte di tali contratti prevede, inter alia, il rispetto di impegni tipici della prassi internazionale, di cui alcuni soggetti a specifiche soglie di rilevanza, quali ad esempio: (i) impegni di negative pledge ai sensi dei quali Snam e le società controllate sono soggette a limitazioni in merito alla creazione di diritti reali di garanzia o altri vincoli su tutti o parte dei rispettivi beni, azioni o su merci; (ii) clausole pari passu e change of control; (iii) limitazioni ad alcune operazioni straordinarie che la società e le sue controllate possono effettuare; (iv) limiti all’indebitamento delle società controllate.
I prestiti obbligazionari emessi da Snam al 30 giugno 2017, prevedono il rispetto di covenants tipici della prassi internazionale di mercato che riguardano, inter alia, clausole di negative pledge e di pari passu.
Il mancato rispetto di tali covenants, nonché il verificarsi di altre fattispecie, come ad esempio eventi di cross-default, possono determinare ipotesi di inadempimento in capo a Snam e, eventualmente, possono causare l’esigibilità anticipata del relativo prestito. Limitatamente ai finanziamenti BEI è prevista la facoltà del finanziatore di richiedere ulteriori garanzie qualora il rating di Snam sia inferiore al livello BBB (Standard & Poor’s / Fitch Ratings Limited) o inferiore a Baa2 (Moody’s) per almeno due delle tre agenzie di rating.
Il verificarsi di uno o più degli scenari di cui sopra, potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam, determinando costi addizionali e/o problemi di liquidità. Tra tali impegni non sono presenti covenants che prevedano il rispetto di ratio di natura economica e/o finanziaria.
Valore di mercato degli strumenti finanziari
Di seguito è indicata la classificazione delle attività e passività finanziarie, valutate al fair value nello schema della situazione patrimoniale-finanziaria secondo la gerarchia del fair value definita in funzione della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione. In particolare, a seconda delle caratteristiche degli input utilizzati per la valutazione, la gerarchia del fair value prevede i seguenti livelli:
- livello 1: prezzi quotati (e non oggetto di modifica) su mercati attivi per le stesse attività o passività finanziarie;
- livello 2: valutazioni effettuate sulla base di input, differenti dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che, per le attività/passività oggetto di valutazione, sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (in quanto derivati dai prezzi);
- livello 3: input non basati su dati di mercato osservabili.
In relazione a quanto sopra, la classificazione delle attività e delle passività valutate al fair value nello schema di situazione patrimoniale – finanziaria secondo la gerarchia del fair value ha riguardato gli strumenti finanziari derivati al 30 giugno 2017 classificati a livello 2 ed iscritti alla nota n. 8 “Altre attività correnti e non correnti” (1 milione di euro).
Contenziosi e altri provvedimenti
Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato. Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi per i quali si sono verificati sviluppi di rilievo rispetto a quanto rappresentato nella Relazione finanziaria annuale 2016, compresi i nuovi procedimenti e i procedimenti chiusi.
Contenzioso penale
Snam Rete Gas S.p.A. – Evento Pineto
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha aperto, un’indagine in relazione all’incidente occorso il 6 marzo 2015 nei pressi della città di Pineto, riguardante una fuga di gas in un tratto del metanodotto. Le ragioni della perdita e del conseguente incendio sono in corso di accertamento. Il metanodotto è stato prontamente messo in sicurezza, tramite l’interruzione della fuga di gas e agevolando l’estinzione dell’incendio.
Il Pubblico Ministero ha disposto lo stralcio di alcune posizioni apicali ritenendo infatti di poter escludere, alla luce dell’attività di indagine espletata, la responsabilità di alcuni dirigenti di Snam Rete Gas. In data 2 febbraio 2017 è stato notificato l’Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari. I reati contestati sono disastro ed incendio boschivo colposi e in data 9 maggio 2017 è stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, che si terrà in data 20 settembre 2017.
Rimangono coinvolte le posizioni all’interno del modello datoriale – Datore di Lavoro, Dirigente alla Sicurezza, Preposto – e anche le posizioni a livello tecnico.
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)
Snam Rete Gas S.p.A. – Deliberazione n. 9/2014/S/gas – Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della Deliberazione 292/2013/R/gas
Con Deliberazione n. 9/2014/S/gas, pubblicata in data 27 gennaio 2014, l’AEEGSI ha disposto l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della Deliberazione 292/2013/R/gas. Il procedimento è volto ad accertare l’esistenza o meno di ritardi negli adempimenti connessi al recepimento delle modifiche del Codice di Rete stabilite con Deliberazione 292/2013/R/gas, in materia di settlement quale determinazione delle relative partite fisiche ed economiche del bilanciamento del sistema del gas. In data 11 luglio 2016, l’Autorità ha fatto pervenire la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. La Società ha richiesto l’assegnazione di termini per svolgere le proprie difese, anche in sede di audizione innanzi al Collegio. L’audizione è stata celebrata in data 11 aprile 2017, con contestuale deposito di memoria da parte della Società. Si rimane in attesa del provvedimento finale.
Snam Rete Gas – Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013
Con sentenza n. 2888/2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso introdotto dall’AEEGSI per la riforma della sentenza del TAR Milano n. 995/2013 che aveva annullato le disposizioni contenute nelle delibere ARG/gas/184/09, 192/09, 198/09 e 218/10 in materia di tariffe di trasporto e di dispacciamento gas naturale per il periodo 2010-2013 relativamente, in particolare, al riparto commodity/capacity, alla riforma del modello entry/exit e al gas destinato ai consumi delle centrali di compressione (autoconsumi).
Con Deliberazione 428/2015/C/gas, l’AEEGSI ha deliberato di proporre ricorso per revocazione per errore di fatto avverso la citata sentenza, ricorso che verrà discusso nell’udienza del 29 marzo 2018. Al contempo, l’Autorità, a seguito di procedimento avviato con Deliberazione 430/2015/R/gas, ha ottemperato alle predette sentenze con la Deliberazione 550/2016/R/gas con cui l’Autorità, riformata la disciplina degli autoconsumi, ha motivatamente confermato per il resto i criteri tariffari anche alla luce delle consultazioni effettuate.
Stante la natura confermativa della citata delibera, l’originaria ricorrente ha presentato ricorso per l’ottemperanza delle predette sentenze e la declaratoria della nullità della Delibera 550/2016/R/gas. Con sentenza n. 494/2017, il T.A.R. Milano ha parzialmente accolto il ricorso con specifico riferimento al tema del riparto commodity/capacity, ritenendo che con la Deliberazione 550/2016/R/Gas vi sia stata un’ottemperanza inesatta e parziale della sentenza 995/2013 e che, pertanto, l’Autorità debba procedere ad un supplemento di valutazione in ordine agli effetti delle scelte operate.
La sentenza n. 494/2017 è stata impugnata dalla ricorrente, nonché in via incidentale dall’AEEGSI. I ricorsi verranno discussi innanzi al Consiglio di Stato nell’udienza del 30 novembre 2017.
Snam Rete Gas – Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017
Con sentenza n. 3735/2015 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza 1729/2014 del TAR di Milano in merito all’annullamento parziale della deliberazione dell’AEEGSI n. 514/2013/R/gas, e delle successive deliberazioni n. 603/2013/R/gas e n. 641/2013/R/com, per la mancata previsione nella disciplina in oggetto di un meccanismo di degressività in favore dei clienti finali con elevato consumo di gas.
L’AEEGSI, con Deliberazione 429/2015/R/gas, ha avviato un procedimento che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2015 per ottemperare alla menzionata sentenza. Tale procedimento risulta ancora pendente; pertanto, si rimane in attesa del provvedimento finale. Nelle more, le originarie ricorrenti hanno presentato istanza per l’ottemperanza della citata sentenza innanzi alla competente autorità giudiziaria. Con sentenza non definitiva n. 883/2017 il TAR Milano ha accolto il ricorso ordinando all’Autorità di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 429/2015/R/gas. Allo scopo di verificare l’adempimento di quanto disposto nella sentenza non definitiva, all’udienza del 13 luglio 2017 le ricorrenti hanno formalizzato la rinuncia al ricorso. Il giudice si è riservato di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Snam Rete Gas S.p.A. – Cerved Rating Agency S.p.A. e Cerved Group S.p.A.
Nel febbraio 2015 Cerved Group e Cerved Rating Agency hanno richiesto, innanzi al Tar Lombardia – Milano, l’annullamento della deliberazione AEEGSI 207/2014/R/gas, in quanto illegittima nella parte in cui esclude Cerved dai soggetti accreditati a rilasciare il rating creditizio a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall’erogazione del servizio di trasporto gas e di bilanciamento.
Con sentenza depositata nell’aprile 2016 il TAR Lombardia ha accolto solo in parte il ricorso proposto da Cerved, ritenendo fondate le istanze di Cerved con riferimento alla richiesta di annullamento della delibera dell’AEEGSI, e quindi del Codice di Rete di Snam Rete Gas, nella parte in cui non annovera Cerved tra i soggetti legittimati al rilascio del rating creditizio ai fini del Codice di Rete. Sono state invece rigettate la domanda di accertamento del diritto di Cerved ad essere ammessa nell’elenco dei soggetti accreditati a rilasciare il rating creditizio ai fini del Codice di Rete, nonché la domanda di risarcimento del danno.
Per effetto della sentenza, Snam Rete Gas e l’AEEGSI, ciascuna per quanto di propria competenza, dovranno valutare nuovamente la domanda della ricorrente. Peraltro, nelle more, è stato notificato appello al Consiglio di Stato. Il 9 febbraio è stata celebrata l’udienza di merito all’esito della quale, con sentenza n. 1266/2017 del 21 marzo 2017, il Consiglio di Stato ha accolto i predetti ricorsi e annullato la precedente sentenza del TAR. Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato è stata, pertanto, respinta l’originaria richiesta di Cerved.
Stogit S.p.A. – Consorzio Gas Tera e Consorzio Gas Tera PMI
Con ricorso notificato il 15 giugno 2016 i Consorzi Gas Tera e Gas Tera PMI hanno impugnato la Deliberazione n. 180/2016/R/gas avente ad oggetto “Determinazioni a seguito della sentenza del TAR Lombardia n. 1124/2015”, con la quale l’Autorità ha richiesto a Stogit di comunicare agli investitori ex D. Lgs. n. 130/2010 gli importi che con Deliberazione n. 144/2014/R/gas erano stati riconosciuti dall’Autorità ai soggetti cui detti investitori avessero ceduto capacità di stoccaggio per l’A.T. 2013/2014. Gli importi sono stati erogati dall’allora Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE) a Stogit nel mese di dicembre 2014 e da quest’ultima riversati prontamente agli aventi diritto secondo la citata Deliberazione. Secondo la ricostruzione delle ricorrenti, Stogit avrebbe pagato ad un creditore apparente in forza della Deliberazione n. 144/2014/R/gas che nel frattempo era stata impugnata, ma non sospesa, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1124/2015 che ha stabilito che siano i cedenti e non i cessionari di capacità ad aver titolo ad incassare tali importi.
Le ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità o, in subordine, l’annullamento della Deliberazione impugnata, chiedendo di conoscere se incomba su di loro l’onere di recuperare il credito da indebito soggettivo nei confronti dei terzi cui l’importo dovuto alle ricorrenti è stato erroneamente pagato. Il 31 gennaio 2017 è stata celebrata l’udienza di merito, all’esito della quale il TAR Milano, con sentenza 688/2017 del 22 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il TAR ha, infatti, riscontrato che la delibera gravata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è lesiva laddove ordina a Stogit di comunicare i conteggi richiesti dall’AEEGSI.
Contenziosi fiscali
Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Imposta di registro
In data 30 novembre 2012 è stato notificato alla Società, dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano), un avviso di accertamento per la rettifica del valore di cessione, da Saipem Energy Services S.p.A. a Stogit, del ramo d’azienda relativo all’attività di manutenzione operativa degli impianti. Il valore di cessione accertato è superiore al valore dichiarato, per effetto di una più elevata determinazione del valore di avviamento, a cui consegue la contestazione di una maggiore imposta di registro pari a circa 88 mila euro, oltre a sanzioni ed interessi.
In relazione a tale provvedimento la Società ha presentato un’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 218/1997, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una definizione della materia del contendere, che non ha avuto esito positivo.
Pertanto, la Società ha proposto ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) in litisconsorzio con Saipem S.p.A. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
In data 18 settembre 2014 il ricorso è stato trattato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano e in data 2 ottobre 2014 la stessa ha depositato la sentenza di accoglimento del ricorso.
In data 19 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e la Società, in litisconsorzio con la Saipem spa, si è costituita in giudizio.
In data 17 marzo 2016 si è tenuta l’udienza per la discussione dell’appello presso la Commissione Tributaria Regionale. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 7 marzo 2017 ha depositato e notificato la sentenza, che conferma l’esito positivo ottenuto nel primo grado di giudizio.
Non essendo ancora trascorsi i termini per il passaggio in giudicato della sentenza, la Società ha lasciato invariato l’accantonamento al fondo rischi effettuato nel 2012.
Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Avviso di liquidazione per imposta di registro
In data 4 marzo 2015 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate a Stogit S.p.A. un avviso di liquidazione con il quale viene richiesto alla Società il pagamento della somma complessiva di circa 2,7 milioni di euro, per imposta principale di registro per atti giudiziari.
La Società ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, chiedendo che l’imposta venga rideterminata.
Con provvedimento di autotutela n. 55/2015, l’Agenzia delle Entrate, in accoglimento della richiesta, ha rettificato l’avviso impugnato da 2,7 milioni di euro a 0,4 milioni di euro, oltre spese di notifica, che la società ha provveduto a liquidare in data 4 maggio 2015.
L’udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, per la trattazione della controversia, si è tenuta il 9 febbraio 2017, con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere ed estinzione del giudizio.
GNL Italia S.p.A. – Tributi locali
L’accantonamento al fondo rischi si riferisce all’avviso di accertamento notificato dal Comune di Portovenere in data 11 aprile 2017, con il quale è stata accertata la TA.RI. per l’anno 2016 in relazione ad ”attività industriali con capannoni” per c.a. 74 mila euro, in relazione allo stabilimento di Panigaglia. La Società ha impugnato il provvedimento con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia.
Il fondo rischi comprende altresì gli importi accertati dal Comune di Portovenere nell’anno 2016, in relazione allo stabilimento di Panigaglia, a titolo di TARSU per l’anno 2012 e TARES per l’anno 2013 (ca. 180 mila euro), nonché TARI per l’anno 2015 (ca. 63 mila euro). L’udienza per la trattazione della controversia relativa alla TARI 2015 si è tenuta il 24 febbraio 2017 con accoglimento del ricorso della Società.
Si segnala, altresì, che analogo avviso di accertamento, emesso dallo stesso Comune di Portovenere nell’anno 2015 per la TARSU 2014 (ca. 58 mila euro), è stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia con sentenza del 5 maggio 2016.
La Società ha mantenuto gli accantonamenti al fondo effettuati nel 2015 e 2016 poiché i procedimenti risultano ancora pendenti.
Stogit S.p.A. – Avvisi di accertamento per IMU su aree fabbricabili – Comune di Bordolano
In data 8 giugno 2017 il Comune di Bordolano ha notificato a Stogit S.p.A. n. 2 avvisi di accertamento ai fini IMU per le annualità 2012 e 2013. Gli avvisi, aventi ad oggetto la contestazione della maggiore imposta dovuta, oltreché le relative sanzioni per omessa dichiarazione e gli interessi di legge, con riferimento ai valori minimi stabiliti con apposita delibera dal Comune nel corso del 2016, riguardano aree fabbricabili oggetto di modifica di destinazione urbanistica, per le quali la Società aveva disposto i versamenti IMU considerando le medesime quali terreni agricoli, prendendo quindi a base del calcolo dell’IMU una minore base imponibile. Con riferimento all’anno 2016, in relazione alle aree ora oggetto di accertamento, la Società aveva disposto il versamento dell’IMU dovuta tenendo conto della nuova destinazione urbanistica e adeguandosi ai valori minimi stabiliti dal Comune.
L’accertamento, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica ammonta complessivamente a circa 370 mila euro, importo soggetto ad applicazione delle sanzioni in misura ridotta in caso di acquiescenza ai provvedimenti notificati.
Il termine per proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente scadrà il 7 settembre 2017. La società ha effettuato accantonamento al fondo rischi e oneri.
Recupero dei crediti nei confronti di alcuni utenti del sistema del trasporto e bilanciamento
Il servizio di bilanciamento garantisce la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli operatori di mercato. Il bilanciamento ha una doppia valenza: fisica e commerciale. Il bilanciamento fisico del sistema è l’insieme delle operazioni mediante le quali Snam Rete Gas, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione ai punti di prelievo. Il bilanciamento commerciale è l’insieme delle attività necessarie alla corretta programmazione, contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l’eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.
Ai sensi del vigente regime di bilanciamento, introdotto dalla deliberazione ARG/gas 45/11 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2011, Snam Rete Gas, nella qualità di Responsabile del Bilanciamento, è tenuta ad approvvigionarsi dei quantitativi di gas necessari a bilanciare il sistema ed offerti sul mercato dagli Utenti attraverso una piattaforma dedicata del Gestore dei Mercati Energetici (GME), e provvede, di conseguenza, alla regolazione economica delle singole posizioni di disequilibrio attraverso acquisti e vendite di gas sulla base di un prezzo unitario di riferimento (cosiddetto principio del merito economico). La Società, peraltro, è tenuta a recuperare dagli eventuali utenti morosi le somme impiegate per la regolazione delle rispettive posizioni di disequilibrio.
a) Crediti non corrisposti relativamente al periodo tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 2012
La disciplina regolatoria inizialmente stabilita dall’Autorità con deliberazione ARG/gas 155/11 prevedeva che gli utenti fossero obbligati a prestare specifiche garanzie a copertura della propria esposizione e, laddove Snam Rete Gas avesse operato diligentemente e non fosse riuscita a recuperare gli oneri connessi all’erogazione del servizio, detti oneri sarebbero stati recuperati attraverso un apposito corrispettivo determinato dall’Autorità. La citata deliberazione, con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento, disponeva che il Responsabile del Bilanciamento avrebbe ricevuto dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico CCSE (Cassa per i servizi Energetici e Ambientali – CSEA a partire dal 1 gennaio 2016) il valore dei crediti non corrisposti entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione39.
Con successiva deliberazione 351/2012/R/gas40 l’Autorità ha previsto l’avvio al 1 ottobre 2012 dell’applicazione del corrispettivo unitario variabile CVBL a copertura dei crediti non riscossi disponendo la rateizzazione degli oneri da recuperare su un minimo di 36 mesi con un importo massimo mensile pari a 6 milioni di euro.
L’Autorità, con la deliberazione 282/2012/R/gas, come successivamente integrata dalla delibera 444/2012/R/gas, ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 201241. L’istruttoria è stata chiusa con deliberazione dell’Autorità 144/2013/E/gas del 5 aprile 2013. In pari data, l’Autorità: (i) ha adottato la deliberazione 145/2013/R/gas con la quale ha avviato il procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012; (ii) ha avviato sei procedimenti sanzionatori finalizzati all’accertamento di violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale42.
Con riferimento all’istruttoria di cui al precedente punto (i), è intervenuta la deliberazione 608/2015/R/gas di chiusura del procedimento, con la quale l’Autorità ha ritenuto di non riconoscere una quota parte dei crediti non riscossi in relazione a specifiche fattispecie oggetto dell’istruttoria, facendo, in ogni caso salvo il diritto di Snam Rete Gas di trattenere i crediti relativi alle partite economiche del bilanciamento, eventualmente già recuperati. La Società ha impugnato la deliberazione 608/2015/R/gas, dinanzi al TAR Milano che ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Società.
Durante il suindicato periodo oggetto di istruttoria, Snam Rete Gas, dopo aver risolto i contratti di Trasporto dei sei utenti interessati dai procedimenti sanzionatori sopra richiamati, in quanto morosi o comunque inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla regolazione di settore e dal Codice di Rete in tema di bilanciamento, ha avviato le azioni di recupero crediti riferibili alle partite economiche insorte in relazione alle operazioni di bilanciamento commerciale affidate a Snam Rete Gas in qualità di responsabile del bilanciamento, nonché in relazione al servizio di trasporto.
Le competenti Autorità Giudiziarie hanno rilasciato undici decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, di cui sei in relazione a crediti riconducibili al servizio di bilanciamento e cinque in relazione a crediti per il servizio di trasporto43, ottenuti i quali Snam Rete Gas ha avviato le necessarie procedure esecutive che hanno condotto al recupero di importi trascurabili rispetto alla posizione debitoria complessiva degli utenti, ciò anche in considerazione delle procedure concorsuali nelle more avviate da tutti gli utenti in parola.
In particolare, allo stato:
- n quattro Utenti sono stati dichiarati falliti. In relazione a tutti e quattro gli Utenti, Snam Rete Gas ha ottenuto altrettanti provvedimenti di ammissione allo stato passivo per l’intero credito vantato, oltre interessi. Nell’ambito di una delle predette procedure, è stata depositata una proposta di concordato fallimentare approvata dalla maggioranza dei creditori;
- n due Utenti hanno presentato richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Per il primo utente l’Autorità Giudiziaria ha emanato il provvedimento di omologa del concordato44. In relazione al secondo, si è appena concluso un procedimento ex art. 173 L.F. con il rigetto dell’istanza di revoca del concordato e l’Utente ha depositato una nuova proposta di concordato che deve ancora essere sottoposta al voto dei creditori45.
b) Crediti non corrisposti successivi al 23 ottobre 2012
Nel 2013 sono stati risolti due ulteriori contratti di trasporto. In relazione ad un primo utente, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano ha intimato all’utente di pagare a Snam Rete Gas la complessiva somma di circa 14 milioni di euro riconducibili al servizio di bilanciamento, oltre interessi e spese. Le procedure esecutive avviate hanno condotto al recupero di circa 500 mila euro. L’utente si è opposto al decreto ingiuntivo formulando domanda riconvenzionale in cui richiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Peraltro, recentemente, il giudizio è stato dichiarato estinto con conseguente consolidamento del titolo acquisito da Snam RG.
In relazione ad un secondo Utente sono stati ottenuti due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi rispettivamente per circa 700 mila euro, in relazione al servizio di bilanciamento, e per circa 4,5 milioni di euro, in relazione al servizio di trasporto. Sono state conseguentemente attivate le procedure funzionali a dare esecuzione ai decreti nei confronti dei quali l’Utente ha presentato opposizione senza formulare domanda riconvenzionale. L’Utente, peraltro, è stato recentemente dichiarato fallito46.
Nel 2014 è stato risolto un ulteriore contratto di trasporto in relazione ad un utente che non ha provveduto a saldare fatture relative al servizio di bilanciamento per un importo di circa 75 mila euro e al servizio di trasporto per un importo di circa 180 mila euro. Snam Rete Gas ha conseguentemente attivato le azioni di recupero del credito ottenendo due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi. L’Utente, peraltro, è stato dichiarato fallito47.
Infine, recentemente sono stati emessi due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti di un utente che non ha provveduto a saldare fatture relative al servizio di bilanciamento per un importo di circa 95 mila euro e al servizio di trasporto per un importo di circa 860 mila euro.
Snam Rete Gas, così come di fatto già riconosciuto nei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, ha tenuto una condotta corretta e conforme alle disposizioni del contratto di trasporto, del Codice di Rete e in generale della normativa di riferimento.
Da ultimo si segnala che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha disposto, in data 12 febbraio 2016 in sede di indagini preliminari, il sequestro preventivo in via d’urgenza di beni mobili ed immobili appartenenti a società e soggetti riconducibili a vario titolo ai cinque utenti sopra richiamati e nel mese di maggio 2017 ha chiuso l’attività di indagine contestando agli indagati l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni di Snam Rete Gas.
Tale procedimento penale è scaturito a seguito dell’atto di denuncia-querela (e successivi atti integrativi) che Snam Rete Gas aveva sporto, in qualità di persona offesa, nel mese di ottobre 2012 per i reati di falso e truffa aggravata. Allo stato la Società è persona offesa dal reato.
Altri impegni e rischi
Gli altri impegni e rischi non valorizzati sono i seguenti:
Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Stogit
Il prezzo determinato per l’acquisizione di Stogit è soggetto a meccanismi di aggiustamento sulla base degli impegni presi in sede di perfezionamento dell’operazione e destinati ad operare anche successivamente alla data di esecuzione.
Acquisizione di Stogit
Al 30 giugno 2017 gli impegni residui risultanti dai suddetti accordi riguardano meccanismi di hedging predisposti al fine di mantenere in capo ad Eni i rischi e/o benefici che possano derivare: (i) dall’eventuale valorizzazione del gas di proprietà Stogit al momento del trasferimento delle azioni diversa da quella riconosciuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in caso di cessione anche parziale dello stesso, qualora determinati quantitativi dovessero diventare non più strumentali alle concessioni regolate e quindi disponibili per la cessione; (ii) dall’eventuale cessione di capacità di stoccaggio che dovesse eventualmente rendersi liberamente disponibile su base negoziale e non più regolata, ovvero dalla cessione di concessioni tra quelle in capo a Stogit al momento del trasferimento delle azioni che dovessero eventualmente essere dedicate prevalentemente ad attività di stoccaggio non più soggetta a regolazione.
38 Si precisa che il bond convertibile emesso a marzo 2017 per un valore pari a 400 milioni di euro non rientra nell’ambito del programma EMTN.
39 Da presentare alla CSEA decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate.
40 La predetta delibera è stata annullata con sentenza del TAR di Milano n.1587/2014, in relazione all’obbligo per gli Utenti di corresponsione del corrispettivo CVBL nella misura di 0,001 €/Smc a decorrere dal 1° ottobre 2012. Peraltro, con successiva Delibera 372/2014/R/gas il coefficiente è stato rideterminato nella medesima misura di 0,001 €/Smc.
41 L’arco temporale oggetto di istruttoria conoscitiva inizialmente limitato al periodo 1° dicembre 2011-31 maggio 2012 è stato successivamente esteso fino al 23 ottobre 2012 dalla deliberazione n. 444/2012/R/gas.
42 Al 30 giugno 2017, sono stati conclusi tutti e sei i richiamati procedimenti mediante approvazione delle delibere 151/2014/S/gas, 188/2014/S/gas, 241/2014/S/gas, 471/2014/S/gas, 263/2017/S/gas e 305/2017/S/gas con le quali l’Autorità ha irrogato rilevanti sanzioni pecuniarie nei confronti degli Utenti interessati.
43 Alcuni dei citati decreti ingiuntivi sono stati opposti dagli utenti interessati. In particolare, tre utenti, oltre a richiedere di sospendere la provvisoria esecutività e di revocare e/o dichiarare nulli, annullabili e/o comunque privi di effetto i decreti ingiuntivi medesimi, hanno formulato domande riconvenzionali per la condanna di Snam Rete Gas al risarcimento dei danni che asseritamente avrebbero subìto. I giudizi di opposizione da questi attivati sono stati dichiarati estinti con conseguente caducazione della domanda riconvenzionale e passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi.
44 Nei confronti del provvedimento di omologa è stato proposto reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Torino, nonché, stante il provvedimento confermativo adottato dalla medesima Corte, impugnazione innanzi la Suprema Corte di Cassazione.
45 Con tale Utente Snam Rete Gas ha formalizzato un piano di rientro finalizzato all’integrale soddisfacimento dei crediti vantati. Peraltro, a seguito della presentazione della richiesta di concordato preventivo ha interrotto i pagamenti.
46 Il credito dichiarato da Snam Rete Gas è stato ammesso al passivo come da domanda.
47 Snam Rete Gas è stata ammessa allo stato passivo per l’intero credito vantato, oltre interessi.