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18 Garanzie, impegni e rischi

Le garanzie, impegni e rischi, di importo pari a 3.384 milioni di euro (4.630 milioni di euro al 31 dicembre 2014), si analizzano come segue:

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31.12.2014

30.06.2015

 

Garanzie

Impegni finanziari e rischi

Totale

Garanzie

Impegni finanziari e rischi

Totale

(milioni di €)

Fidejus­sioni

Fidejus­sioni (*)

(*)

Al 30 giugno 2015 sono in essere manleve rilasciate a eni nell’interesse di Snam per un importo pari a 5 milioni di euro.

Garanzie prestate nell’interesse:

134

 

134

127

 

127

- di imprese controllate

134

 

134

127

 

127

Impegni

 

1.569

1.569

 

1.536

1.536

Impegni per l’acquisto di beni e servizi

 

1.512

1.512

 

1.526

1.526

Altri

 

57

57

 

10

10

Rischi

 

2.927

2.927

 

1.721

1.721

- per beni di terzi in custodia

 

2.613

2.613

 

1.628

1.628

- per risarcimenti e contestazioni

 

314

314

 

93

93

 

134

4.496

4.630

127

3.257

3.384

Garanzie

Le garanzie prestate nell’interesse di imprese controllate (127 milioni di euro) si riferiscono principalmente a manleve rilasciate a favore di terzi per partecipazioni a gare ed affidamenti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale (70 milioni di euro) e a garanzia di buona esecuzione lavori (52 milioni di euro).

Impegni

Al 30 giugno 2015 gli impegni assunti con fornitori per l’acquisto di beni in corso di realizzazione ammontano a 1.526 milioni di euro (1.512 milioni di euro al 31 dicembre 2014).

Gli altri impegni (10 milioni di euro; 57 milioni di euro al 31 dicembre 2014) si riferiscono principalmente a pagamenti minimi futuri relativi alle operazioni di leasing operativo non annullabili (8 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro scadenti entro l’esercizio successivo e 5 milioni di euro tra uno e cinque anni).

Si segnala inoltre che, con riferimento alla società TAG GmbH, gli accordi contrattuali stipulati tra Snam, TAG e Gas Connect Austria GmbH (GCA) prevedono che qualora TAG non sia in grado di finanziarsi autonomamente, siano i soci a finanziarla in ragione della quota azionaria posseduta.

Rischi

I rischi per beni di terzi in custodia, di importo pari a 1.628 milioni di euro (2.613 milioni di euro al 31 dicembre 2014), riguardano circa 5,8 miliardi di metri cubi di gas naturale depositato negli impianti di stoccaggio dai clienti beneficiari del servizio. L’importo è stato determinato valorizzando i quantitativi di gas depositato al costo medio delle giacenze, pari a circa 0,28 euro per standard metro cubo (0,32 euro per standard metro cubo al 31 dicembre 2014).

I rischi per risarcimenti e contestazioni, di importo pari a 93 milioni di euro (314 milioni di euro al 31 dicembre 2014), sono relativi a oneri risarcitori possibili ma non probabili in conseguenza di controversie legali in atto, con bassa probabilità di verifica del relativo rischio economico.

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

Le politiche di gestione e monitoraggio dei principali rischi finanziari sono indicate al capitolo “Fattori di rischio e di incertezza” della Relazione intermedia sulla gestione.

Valore di mercato degli strumenti finanziari

Di seguito è indicata la classificazione delle attività e passività finanziarie, valutate al fair value nello schema della situazione patrimoniale - finanziaria secondo la gerarchia del fair value definita in funzione della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione. In particolare, a seconda delle caratteristiche degli input utilizzati per la valutazione, la gerarchia del fair value prevede i seguenti livelli:

a) livello 1: prezzi quotati (e non oggetto di modifica) su mercati attivi per le stesse attività o passività finanziarie;

b) livello 2: valutazioni effettuate sulla base di input, differenti dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che, per le attività/passività oggetto di valutazione, sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (in quanto derivati dai prezzi);

c) livello 3: input non basati su dati di mercato osservabili.

In relazione a quanto sopra, la classificazione delle attività e delle passività valutate al fair value nello schema di situazione patrimoniale - finanziaria secondo la gerarchia del fair value ha riguardato gli strumenti finanziari derivati al 30 giugno 2015 classificati a livello 2 ed iscritti alla nota n. 13 “Altre passività correnti e non correnti“ (8 milioni di euro).

Contenziosi e altri provvedimenti

Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato. Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi per i quali si sono verificati sviluppi di rilievo rispetto a quanto rappresentato nella Relazione finanziaria annuale 2014, compresi i nuovi procedimenti e i procedimenti chiusi.

Contenzioso penale

Snam Rete Gas S.p.A. - Evento Genova

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, in relazione all’evento occorso in data 20 marzo 2014 nel territorio del Comune di Serrà Ricco (GE). Nello specifico trattasi della fuoriuscita di gas da una tubazione del metanodotto denominato Derivazione per Recco. Il tratto di tubazione interessato è stato posto sotto sequestro.

Il Pubblico Ministero ha formulato una richiesta di archiviazione.

La Società sta collaborando con l’Autorità Giudiziaria.

Snam Rete Gas - Evento Ravenna

In data 10 dicembre 2014, presso lo stabilimento “Nodo di Ravenna” della Snam Rete Gas, adibito allo smistamento e distribuzione nel territorio del gas naturale, si è sviluppato un incendio che ha interessato uno degli impianti di preriscaldamento del gas. Nella medesima data la Procura della Repubblica procedeva al sequestro dell’area per l’accertamento delle cause dell’incendio.

Il sopralluogo tecnico, effettuato nell’immediatezza da parte dei tecnici di Snam Rete Gas, evidenziava la mancanza di tiranti di serraggio su una delle due flange di collegamento del riscaldatore (Heater). Di seguito veniva depositato atto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

La Procura della Repubblica ha, successivamente, notificato l’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili, dal quale risulta che alcuni dirigenti e manager sono stati iscritti nel registro degli indagati. In data 15 gennaio 2015 il Pubblico Ministero ha disposto il dissequestro dell’area. Snam Rete Gas sta collaborando attivamente con l’Autorità Giudiziaria procedente.

Italgas S.p.A. - Evento Barletta

In data 25 aprile 2015 si è verificata un’esplosione a causa di una fuga di gas, con la morte di un operaio Italgas, nonché altri feriti, nel corso di un intervento a seguito di una segnalazione di un danneggiamento della rete del gas da parte di una società terza con conseguente dispersione del gas. La Procura della Repubblica competente ha avviato le indagini, alle quali la Società sta attivamente collaborando.

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni

Con deliberazione VIS 97/11 notificata in data 15 novembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha avviato un procedimento per accertare la sussistenza di violazioni in materia di misura del gas naturale, in relazione a presunte anomalie nel rilevamento della misura del gas con riferimento a 45 impianti.

Successivamente, con deliberazione 431/2012/S/gas del 25 ottobre 2012 l’AEEGSI ha avviato un ulteriore procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale disponendo, al contempo, la riunione con il succitato procedimento istruttorio.

Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato una proposta d’impegni in relazione alle condotte contestate, integrata con l’aggiornamento della situazione degli impianti di Regolazione e Misura (REMI) oggetto del procedimento. Con deliberazione 332/2015/S/gas del 9 luglio 2015, l’AEEGSI ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di impegni, ritenendo che gli stessi non fossero idonei a ripristinare l’assetto degli interessi anteriore alle violazioni contestate o ad eliminare eventuali conseguenze immediate e dirette delle violazioni medesime.

Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale

Con deliberazione VIS 12/11, all’esito di Istruttoria avviata con deliberazione VIS 85/09, l’AEEGSI aveva irrogato una sanzione di 580 mila euro a carico di Snam Rete Gas S.p.A. per violazione di regole imposte alle società di trasporto gas sulla corretta misurazione e utilizzo del potere calorifico superiore (di seguito “PCS”) del gas naturale. Tale parametro è necessario per determinare l’energia effettivamente fornita agli operatori del mercato ovvero i singoli venditori.

L’AEEGSI ha ritenuto di sanzionare la temporanea interruzione, in limitati casi, della rilevazione meccanico-chimica del PCS. L’AEEGSI ha peraltro evidenziato che la violazione non ha comportato alcun aggravio in bolletta e, nel definire l’importo della sanzione, ha tenuto conto delle azioni correttive poste in essere da Snam Rete Gas per migliorare il servizio di misura e scongiurare per il futuro analoghi riflessi negativi sul funzionamento.

Snam Rete Gas, in parallelo al pagamento della sanzione, ha depositato ricorso giurisdizionale per la riforma del provvedimento. Con sentenza del 2 luglio 2015, il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso ritenendo la sussistenza dell’illecito di mera condotta e che l’importo della sanzione comminata sarebbe coerente con il carattere, ritenuto “non grave” dall’AEEGSI, dell’illecito medesimo.

Snam Rete Gas S.p.A. - Deliberazione 145/2013/R/gas - Procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas

Con Deliberazione 5 aprile 2013 145/2013/R/gas, l’AEEGSI ha avviato un “procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 - 23 ottobre 2012”.

Il procedimento in oggetto scaturisce dagli esiti dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 282/2012/R/gas avente ad oggetto le modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 - 31 maggio 2012. Con deliberazione 444/2012/R/gas l’AEEGSI ha esteso il periodo oggetto di istruttoria conoscitiva sino al 23 ottobre 2012. L’AEEGSI, inoltre, con deliberazione 351/2012/R/gas ha individuato misure per la gestione degli oneri esposti da Snam Rete Gas S.p.A., ancorando la determinazione della quota parte degli oneri riconoscibili al responsabile del bilanciamento agli esiti del procedimento istruttorio conoscitivo.

La citata istruttoria conoscitiva si è conclusa con deliberazione 144/2013/E/gas e l’AEEGSI, con la deliberazione 145/2013/R/gas, ha ritenuto necessario avviare un procedimento ad hoc per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas S.p.A. in merito ai “crediti complessivamente non riscossi” e per verificarne la situazione evolutiva.

In data 6 agosto 2014 è stata notificata la comunicazione delle risultanze istruttorie che hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento degli oneri in contestazione. In data 20 aprile 2015, si è tenuta l’audizione finale dinanzi al Collegio. Si è in attesa della decisione dell’Autorità.

La Società aveva provveduto ad effettuare un accantonamento al fondo rischi nel corso del 2014.

Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas

Con la deliberazione VIS 92/09, l’AEEGSI in data 18 settembre 2009 ha avviato un’istruttoria formale per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas. In particolare, è stata contestata la pretesa violazione dell’obbligo di provvedere alla sostituzione o risanamento o dismissione reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo (non ancora risanate), posto a carico del distributore che le gestisce, nella misura minima del 30% entro il 31 dicembre 2008.

In esito all’istruttoria, la deliberazione dell’AEEGSI VIS 41/11 pubblicata in data 24 marzo 2011: (i) ha confermato il rispetto da parte di Italgas dell’obbligo di sostituzione nell’intero territorio nazionale; (ii) ha tuttavia accertato la responsabilità della Società per non aver rispettato tale obbligo in relazione alla sola rete di distribuzione della città di Venezia e applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 51 mila euro.

Italgas, ritenendo la sussistenza di fondate motivazioni al mancato adempimento dell’obbligo in relazione alla rete di Venezia, ha provveduto al pagamento della sanzione con riserva di impugnazione che è stata proposta avanti il TAR Lombardia, sede di Milano. Con sentenza del 13 luglio 2015, il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo che le difficoltà legate alla particolarità dei luoghi sono elementi idonei a ridurre ma non ad escludere completamente la responsabilità della ricorrente e che l’Autorità avrebbe valutato tali particolarità della situazione di Venezia nella determinazione del quantum della sanzione.

Italgas S.p.A. - Violazioni in tema di fatturazione della componente tariffaria “canoni comunali” nel servizio di distribuzione gas

Con deliberazione 104/2015/S/gas del 12 marzo 2015, l’AEEGSI ha disposto l’avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni in tema di fatturazione della c.d. componente COLci.

L’AEEGSI contesta, in particolare, il mancato rispetto delle modalità di fatturazione, previste dalla regolazione vigente, di detta componente.

Il termine di durata dell’istruttoria è fissato in 180 giorni, mentre il termine per l’adozione del provvedimento finale è fissato in 90 giorni decorrenti dalla chiusura dell’istruttoria.

In data 23 aprile 2015, l’AEEGSI ha formulato una richiesta di trasmissione dei dati di fatturazione della componente tariffaria COLci inerenti agli anni 2009-2013 cui la Società ha fornito riscontro.

Altri provvedimenti

Amministrazione giudiziaria della società controllata Italgas - Tribunale di Palermo

Il Tribunale di Palermo ha notificato in data 11 luglio 2014 alla società controllata Italgas la misura di prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”. Ai sensi di legge, la misura tende alla protezione del patrimonio di Italgas da eventuali infiltrazioni e/o collusioni.

La misura ha carattere temporaneo e una durata massima certa, nel caso di specie per un periodo di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi e non oltre ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Per effetto, le facoltà di amministrazione dei beni e delle attività economiche e imprenditoriali di Italgas sono state conferite ad un organo amministrativo collegiale composto da quattro membri, designato dal Tribunale. Il Consiglio di Amministrazione di Italgas risulta sospeso per la durata della misura. Snam mantiene la piena titolarità dell’intero capitale sociale di Italgas con i relativi diritti.

Ai fini della rappresentazione contabile adottata per la redazione della Relazione finanziaria semestrale 2014 ha rilevato la circostanza che il provvedimento era stato notificato ad Italgas il giorno 11 luglio 2014, pertanto dopo la chiusura del semestre e prima dell’approvazione della Relazione. Inoltre, ai fini del bilancio consolidato di Gruppo, l’organo amministrativo collegiale aveva autorizzato la trasmissione a Snam della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 di Italgas, corredata dalle relative attestazioni del Management contemplate dalle procedure di Gruppo in essere, nonché sottoposta preventivamente anche all’esame del Collegio sindacale di Italgas. Pertanto Snam, in virtù del controllo esercitato su Italgas per l’intero primo semestre 2014 e della piena disponibilità del flusso informativo della Società al 30 giugno 2014, in conformità con quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 10 “Bilancio consolidato”, aveva mantenuto le modalità di consolidamento della Società controllata all’interno del Gruppo.

Nel contempo, Consob aveva comunicato alla Società di aver in corso approfondimenti in merito ai possibili riflessi della vicenda Italgas sulle modalità di contabilizzazione della partecipata nelle rendicontazioni riferite al periodo della misura preventiva.

Successivamente, con provvedimento emesso in data 2 ottobre 2014, il Giudice Delegato ha meglio definito il perimetro della amministrazione giudiziaria e le attività del collegio degli amministratori (di seguito, il “Provvedimento”). Il Provvedimento specifica che la misura dell’amministrazione giudiziaria notificata ad Italgas ha prevalentemente obiettivi ispettivi, focalizzati sulle attività che possano rivelare la fondatezza o meno degli indizi di potenziali infiltrazioni, al fine di adottare le azioni necessarie. Sulla base di tale finalità e tenuto conto, nel caso di specie, che non vi è alcun tipo di intervento sul pacchetto azionario della Società controllata e del contesto di assoluta temporaneità e brevità della misura di prevenzione, il Provvedimento rileva che non vi sono ragioni giuridiche, operative o processuali che possano mettere in discussione i poteri propri della controllante, nonché il rispetto delle strategie e degli obiettivi di Gruppo e l’osservanza delle procedure aziendali.

A conferma, con riferimento alle attività del collegio di amministratori il Provvedimento altresì precisa che, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge, il perimetro così meglio definito e le specifiche istruzioni impartite agli amministratori giudiziari si ispirano ai seguenti principi e attività:

  1. Continuità da parte di Italgas con le linee strategiche definite nel Piano strategico e nel Budget adottati in precedenza dalla stessa Italgas e che prevedono, in coerenza con la sostenibilità del Gruppo Snam, la conferma di Italgas quale operatore leader in Italia del business della distribuzione di gas naturale;
  2. Mantenimento dei servizi di finanza e di tesoreria accentrata (Cash Pooling) assicurati da Snam per la copertura dei fabbisogni finanziari di Italgas, tramite accesso ai mercati finanziari, in coerenza con gli obiettivi approvati nel Piano strategico;
  3. Mantenimento dei servizi forniti a livello accentrato dal Gruppo Snam a favore di Italgas, in linea con e fermo restando i contratti in essere e i poteri conferiti (con la sola eccezione delle limitazioni a talune procure, già disposte);
  4. Mantenimento di Italgas all’interno del perimetro del Consolidato Fiscale Nazionale del Gruppo Snam, risultando rispettate le condizioni previste dalla normativa di riferimento;
  5. Disponibilità per Snam del flusso informativo Italgas ai fini della redazione dell’informativa finanziaria periodica consolidata di Gruppo, inclusa l’attestazione del management Italgas verso Snam e verso la Società di revisione, in continuità con le attuali procedure (anche al fine di evitare rilievi della Società di revisione);
  6. Condivisione e continuità da parte di Italgas in relazione agli adempimenti del sistema di controllo sull’informativa di Snam ex legge 262/2005 (in linea con i passi già intrapresi attraverso il mantenimento del Sistema di controllo sull’informativa Societaria - SCIS);
  7. Continuità nei rapporti intercorrenti tra gli organi di controllo di Snam e Italgas: continuità nello svolgimento dei compiti e delle riunioni degli organi di controllo e vigilanza di Italgas, salvo gli opportuni e necessari coinvolgimenti con l’organo di amministrazione giudiziaria in ragione delle esigenze sottostanti alla misura di prevenzione;
  8. Continuità nello svolgimento del Piano annuale di Audit di Gruppo, che ricomprende gli interventi curati dalla funzione internal audit di Gruppo in relazione alle attività di Italgas (come del resto già realizzato attraverso l’indirizzo già adottato di non apportare alcuna modifica o rallentamento al piano annuale);
  9. Continuità nel corpo procedurale di Gruppo recepito da Italgas e relative interazioni con funzioni e vertice Snam (tra l’altro, la procedura Operazioni straordinarie).

Sulla base delle suddette considerazioni, il Provvedimento conclude che, così come definito il perimetro della amministrazione giudiziaria, non emergono elementi (nulla osta) per non procedere al consolidamento del bilancio di Italgas S.p.A. nel Gruppo Snam, ferma restando la piena autonomia e responsabilità della controllata nell’adozione delle determinazioni di sua esclusiva competenza.

Snam ha continuato la fattiva collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con il collegio degli amministratori. In tale contesto, Snam, anche nell’interesse di Italgas, ha tra l’altro conferito incarico a una primaria società specializzata di livello internazionale di svolgere un autonomo e indipendente approfondimento di natura Forensic, volto a:

  • ricostruire il quadro indiziario delineato nel Decreto e ciò avendo particolare riguardo ai rapporti di Italgas con le controparti richiamate nel Decreto, nonché al sistema di controllo all’epoca vigente;
  • valutare la solidità complessiva dell’attuale sistema di controllo interno e gestione dei rischi con specifico riferimento al rischio di infiltrazione e agevolazione della criminalità organizzata negli appalti.

All’esito delle attività tecniche di natura documentale - contabile e sul sistema di controllo interno svolte in esecuzione dell’incarico, la società incaricata ha confermato in sintesi: (i) che l’incidenza dei rapporti di fornitura con le controparti richiamate nel Decreto rispetto al totale della spesa di Italgas a livello cumulato risulta inferiore all’1% nel periodo 2009-2014; 0,16% se si considera la spesa totale del Gruppo Snam per lo stesso periodo; (ii) che l’attuale sistema di controllo interno e gestione dei rischi appare idoneo ed efficace ad identificare, prevenire o comunque minimizzare il rischio operativo aziendale di infiltrazione/agevolazione della criminalità organizzata in attività economiche e imprenditoriali. Gli esiti dell’autonomo e indipendente approfondimento di natura Forensic sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ai fini del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014, tenuto conto anche delle considerazioni incluse nel Provvedimento, Italgas S.p.A. è rimasta all’interno del perimetro di consolidamento di Gruppo.

Al termine del periodo di sei mesi il Tribunale ha disposto la proroga della misura di prevenzione per ulteriori sei mesi previsti dal D.Lgs. 159/2011. Nel contempo, il Tribunale ha richiesto al collegio degli amministratori di definire un piano di interventi volto alla conclusione delle attività, anche in relazione alle risultanze comunicate dallo stesso collegio degli amministratori. Il Giudice Delegato a sua volta, in data 8 gennaio 2015, da un lato ha confermato il giudizio di nulla osta al consolidamento di Italgas nel bilancio di Gruppo, dall’altro ha disposto che il piano di interventi sia predisposto tenendo conto delle proposte di Snam e dello svolgimento di un tavolo tecnico di consultazione.

Con riferimento all’individuazione del perimetro di consolidamento ai fini della Relazione finanziaria annuale 2014, Snam ha acquisito due pareri da primari esperti indipendenti che hanno confermato l’inclusione di Italgas all’interno del perimetro di consolidamento del Gruppo.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto dei pareri acquisiti, del fatto che gli eventi in concreto succedutisi negli ultimi mesi confermano la continuità nella direzione unitaria di Snam nonché della piena disponibilità del flusso informativo di Italgas relativo al bilancio di esercizio 2014, approvato dall’Amministrazione Giudiziaria, corredato dalle relative attestazioni e preventivamente sottoposto alla valutazione del Collegio sindacale di Italgas, Snam ha mantenuto Italgas, e conseguentemente le società da quest’ultima controllate, all’interno dell’area di consolidamento di Gruppo, in continuità con le rappresentazioni contabili adottate nei documenti economico - finanziari resi pubblici nel corso del 2014.

In data 9 luglio 2015 si sono concluse le attività correlate alla revoca dell’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Palermo nei confronti di Italgas. Il Tribunale, tenuto conto degli esiti degli accertamenti svolti e della fattiva collaborazione prestata dal Gruppo Snam, ha disposto la riconsegna della Società con provvedimento del 29 giugno 2015. La revoca fa riferimento, tra l’altro, all’avvenuta condivisione, attraverso lo svolgimento del predetto tavolo tecnico di consultazione, di un Piano di intervento organizzativo e procedurale nonché di monitoraggio e verifiche delle attività di Italgas S.p.A.

Preso atto della revoca, l’Assemblea degli azionisti di Italgas, riunitasi il 9 luglio 2015, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società, in scadenza con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, confermando tutti i componenti uscenti.

Italgas assicurerà alle autorità competenti i flussi informativi previsti all’art. 34 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 (Controllo Giudiziario) relativamente alle operazioni rilevanti; avverso la previsione di tali flussi informativi Italgas S.p.A. ha presentato ricorso alla Corte di Appello di Palermo. Italgas S.p.A. assicurerà inoltre alle autorità competenti i risultati delle relazioni periodiche dell’Organismo di Vigilanza.

La Società ha tenuto costantemente informata la Consob sull’evoluzione della misura e dei successivi provvedimenti sino alla revoca, nonché, preventivamente, sulle modalità di rappresentazione contabile adottate.