10. Attività di direzione e coordinamento
Non vi sono azionisti che dichiarano di esercitare il controllo su Snam. Snam non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle sue Controllate.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 12 dicembre 2013, ha adottato il “Regolamento in materia di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di Snam e Società Controllate”. Tale documento delinea i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale adottati da Snam nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento che svolge sulle proprie Società Controllate tra i quali, inter alia:
- un elevato grado di rispetto della normativa generale e della disciplina di settore vigente;
- l’armonizzazione nella conduzione delle rispettive imprese sociali;
- la massimizzazione del valore per gli azionisti;
- l’attenzione nei confronti dei portatori di interessi qualificati;
- il controllo dei rischi di impresa;
- la trasparenza nei confronti del mercato e il contemperamento tra tutte le componenti dell’azionariato.
Tale regolamento definisce inoltre il quadro uniforme degli assetti di governo, nonché delle regole organizzative e gestionali che consentono di valorizzare il ruolo svolto da Snam, quale soggetto che esercita in modo strategico l’attività di direzione e coordinamento e al contempo tiene adeguatamente in considerazione l’autonomia giuridica e i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale che presidiano le attività svolte dalle Società Controllate. Anche in ragione di ciò, il regolamento è stato oggetto di recepimento da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Controllate.
Per informazioni sulla Procedura in materia di operazioni con parti correlate, adottata dalla Società ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, ed estesa volontariamente alle Società Controllate - nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, su cui Snam fonda la propria attività e quella delle Controllate nonché a tutela del mercato - si veda la Sezione III, Capitolo 7.4.