6. Statuto sociale
Lo Statuto sociale definisce il modello di governance della Società e le principali regole di funzionamento degli organi sociali. Lo Statuto sociale è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/statuto/).
L’Assemblea straordinaria di Snam del 26 marzo 2013 ha, da ultimo, approvato alcune modifiche statutarie finalizzate anche ad adeguare lo Statuto alle modifiche normative intervenute e a semplificare i procedimenti assembleari. Di seguito si riporta una sintetica descrizione degli aspetti principali di tali modifiche.
Modifica all’articolo 9
L’Assemblea ha deliberato di eliminare nell’articolo statutario in oggetto la parte che riportava i contenuti dell’art. 126-bis del TUF (“Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea”) nel testo precedente la modifica e integrazione dello stesso operata dall’art. 3 del Decreto Legislativo 18 giugno 2012 n. 91 (c.d. decreto correttivo della “Shareholders’ Rights”). Il nuovo testo fa rinvio alla normativa vigente. La scelta dell’Assemblea di eliminare il riferimento testuale è finalizzato ad evitare ulteriori modifiche della previsione statutaria in caso di successivi interventi legislativi relativi a tale materia. Lo Statuto sociale assicura in ogni caso il diritto dei soci previsto ai sensi dell’art. 126-bis del TUF di presentare proposte di integrazione dell’ordine del giorno, le cui modalità di esercizio sono, in ogni caso, riportate nell’avviso di convocazione delle assemblee.
Per una finalità di semplificazione dei procedimenti assembleari, l’Assemblea ha deliberato di introdurre nello stesso articolo 9 la previsione di un’unica convocazione per le Assemblee, in coerenza al nuovo testo del primo comma dell’art. 2369 del codice civile (come modificato dall’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 giugno 2012 n. 91). È stato coerentemente allineato alla previsione dell’unica convocazione anche l’art. 12 dello Statuto.
Modifiche agli articoli 13, 16 e 20
Al fine di adeguare gli articoli dello Statuto in oggetto alle previsioni del DPCM 25 maggio 2012 sulla separazione proprietaria di Snam da Eni, l’Assemblea ha deliberato di indicare espressamente il divieto per gli amministratori (articolo 13), i direttori generali e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, societari (articolo 16) e i sindaci (articolo 20) di rivestire cariche nell’organo amministrativo o di controllo e funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate ovvero intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società.
Per maggiori informazioni sulle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013 si vedano le relazioni sui punti all’ordine del giorno sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/assemblea-azionisti/Verbali_documenti.html).