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2. Restrizioni al trasferimento di titoli e al diritto di voto

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento o limitazioni al possesso delle azioni. Le disposizioni di legge di seguito descritte prevedono alcune restrizioni al trasferimento e limitazioni al possesso di azioni.

L’articolo 19 del D.lgs. 93/2011 dispone che lo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) non possa:

(i) esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un’impresa che svolge attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;

(ii) nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e, allo stesso tempo, esercitare direttamente o indirettamente il controllo o diritti sull’attività di produzione o di fornitura di gas naturale2.

Ai sensi del DPCM 25 maggio 2012, a decorrere dal 15 ottobre 2012 (data in cui Eni ha ceduto alla società CDP Reti S.r.l. il 30% meno un’azione del capitale votante di Snam), i diritti di voto attribuiti alle azioni acquisite (anche attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati) nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori di gas e/o d’energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 del D.lgs. 93/2011.

In ottemperanza alle citate disposizioni all’azionista Eni, così come a qualunque altra società che eserciti attività di produzione e vendita di gas e/o di energia elettrica, è precluso l’esercizio del diritto di voto in assemblea rimanendo, invece, in capo allo stesso i diritti patrimoniali relativi alle azioni Snam possedute. Per maggiori informazioni in merito alla Normativa Unbundling si veda la Sezione III, Capitolo 9.

2 Tali diritti comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa.