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9. Modello di unbundling

DPCM 25 maggio 2012

Le disposizioni contenute nel DPCM 25 maggio 2012 prevedevano la realizzazione entro il 25 settembre 2013 di un regime di separazione proprietaria esteso a tutte le attività regolate di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale e la cessione dell’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Snam da parte dell’allora azionista di controllo Eni, in quanto soggetto che svolge attività di produzione e vendita di energia.

A questo fine il DPCM 25 maggio 2012 prevedeva l’obbligo di Eni di cedere a CDP, nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato e comunque entro il 25 settembre 2013 e anche in più soluzioni, una quota complessivamente non inferiore al 25,1% del capitale di Snam mediante trattativa diretta. Il DPCM 25 maggio 2012 prevedeva, inoltre, che successivamente alla cessione di almeno il 25,1% del capitale di Snam a CDP Eni avrebbe dovuto cedere la quota residua nel capitale della Società mediante procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

In ottemperanza a tali disposizioni, in data 15 ottobre 2012, CDP Reti S.r.l. (società controllata al 100% da CDP) ha acquistato da Eni il 30% meno un’azione del capitale sociale di Snam. Allo stato, Eni detiene una partecipazioni pari all’8,54% del capitale sociale della Società a servizio di un bond emesso da Eni e convertibile in azioni di Snam con scadenza 18 gennaio 2016.

Sempre il DPCM 25 maggio 2012 dispone che CDP provveda a garantire l’indipendenza e la piena terzietà tra Eni e Snam40. A tal fine, l’articolo 2 del DPCM 25 maggio 2012 prevede che: (i) anche nel caso di inclusione di Snam nella gestione separata di CDP, tutte le decisioni relative alla gestione delle partecipazioni in Snam siano adottate dal Consiglio di Amministrazione di CDP come se la partecipazione fosse inclusa nella gestione ordinaria, dunque, con esclusione del potere di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e senza che su tali decisioni possano influire i membri che integrano il Consiglio di Amministrazione di CDP per l’amministrazione della gestione separata; (ii) i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dirigenti di Eni e sue controllate non possono fare parte degli organi sociali né svolgere funzioni dirigenziali in CDP o in Snam e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società, e viceversa.

Come indicato alla precedente Sezione II Capitolo 2, il DPCM 25 maggio 2012 prevede, altresì, che i diritti di voto di Eni (o di altri produttori o fornitori del gas e/o di energia elettrica o di imprese che li controllano, o ne sono controllate o collegate) nell’Assemblea di Snam siano limitati in coerenza con quanto disposto dall’art.19 del D.lgs. 93/2011.

Provvedimento dell’8 agosto 2012 C11695

L’operazione di cessione da parte di Eni alla società CDP Reti S.r.l. del 30% meno un’azione del capitale votante di Snam è avvenuta in ottemperanza al Provvedimento dell’8 agosto 2012 C11695 dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

In conformità a tale provvedimento l’assemblea di Italgas, in data 21 giugno 2013, ha modificato il proprio statuto41 prevedendo che:

  • il consiglio di amministrazione debba essere composto da cinque amministratori di cui due - i quali non rivestono la carica di Presidente o Amministratore Delegato della Società, né sono comunque dotati di deleghe gestionali - dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate;
  • le delibere relative all’individuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione delle relative offerte tecniche ed economiche devono essere approvate con il voto favorevole di 4/5 degli amministratori in carica;
  • la medesima assemblea ha conseguentemente integrato la composizione del consiglio di amministrazione nominando due consiglieri dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate.

Ri-certificazione di Snam Rete Gas

In data 4 ottobre 2012 l’AEEG aveva concluso il procedimento e rilasciato la relativa certificazione di Snam Rete Gas, quale gestore di trasporto indipendente, con l’emissione della deliberazione 403/2012/R/gas. Tale procedimento era stato svolto in ottemperanza al D.lgs. 1 giugno 2011 n. 93 (con cui il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2009/73/CE) disponendo che l’impresa maggiore di trasporto si conformasse alla disciplina del “Gestore di trasporto indipendente” (c.d. Independent Transmission Operator o ITO). Secondo la disciplina del modello ITO, la conformità del Gestore di trasporto indipendente ai requisiti previsti dal decreto per qualificare la separazione del Gestore stesso rispetto all’impresa verticalmente integrata (Eni) deve essere certificata dall’AEEG. Il Gestore, ottenuta detta certificazione, è approvato e designato dal Ministero dello sviluppo economico, quale “Gestore del sistema di trasporto”. Tale designazione è notificata alla Commissione Europea e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Per effetto degli interventi legislativi e della conseguente perdita del controllo su Snam da parte di Eni, in data 14 dicembre 2012, è stata depositata l’istanza per la ri-certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto in regime di separazione proprietaria. In data 14 novembre 2013, a valle del rilascio del parere della Commissione Europea, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha adottato la deliberazione 515/2013/R/gas avente a oggetto la decisione di certificazione definitiva di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria. Con tale decisione l’AEEG ha attestato la conformità di Snam Rete Gas (e dell’intero Gruppo Snam) al modello di separazione proprietaria. L’AEEG, nel provvedimento, evidenzia, tra l’altro, l’inesistenza di elementi giuridici e fattuali che possano mettere in dubbio l’autonomia di Snam e Snam Rete Gas, tenuto conto (i) sia del quadro normativo italiano (in particolare, D.lgs. 1 giugno 2011 n. 93 e DPCM 25 maggio 2012); (ii) sia del fatto che l’assenza dell’esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti nei confronti di Snam inibisce il potere di CDP di poter influire sulle scelte gestionali e strategiche di Snam e (iii) sia del fatto che la disciplina regolatoria e la vigilanza dell’AEEG impediscono a Snam Rete Gas comportamenti discriminatori.

40 L’articolo 5, comma 8, del D.lgs. 269/2003 ha disposto l’istituzione di un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le attività svolte da CDP.

41 Ai sensi dell’articolo 38 del Provvedimento CDP doveva far sì che: (i) venisse modificato lo statuto di Italgas di modo da fissare in cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione di Italgas (due dei quali non devono rivestire la carica di Presidente o Amministratore Delegato e devono essere dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate); (ii) venisse modificato lo statuto di Italgas in modo tale da prevedere che le delibere di competenza del consiglio di Italgas (nella composizione di cinque membri), relative all’individuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione delle relative offerte tecniche ed economiche, devono essere approvate solo con il voto favorevole di 4/5 degli amministratori in carica.