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3.4 Gestore Indipendente Combinato

Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 luglio 2010, ha istituito, con l’assenso dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il Gestore Indipendente Combinato, organismo collegiale preposto alla gestione congiunta - da parte di Snam e delle Società Controllate - delle attività regolate attinenti al trasporto e dispacciamento, alla distribuzione, allo stoccaggio e alla rigassificazione del gas naturale.

L’istituzione di tale Comitato è avvenuta in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Testo Integrato Unbundling. Il TIU prevede che le attività regolate di trasporto e dispacciamento, di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di stoccaggio e di distribuzione possano essere gestite congiuntamente - senza che le stesse siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale17 - attraverso l’istituzione di un Gestore Indipendente Combinato18.

Il Gestore Indipendente Combinato è composto dai soggetti che, pro-tempore, ricoprono la carica di:

  • Amministratore Delegato di Snam;
  • Amministratore Delegato di GNL Italia;
  • Amministratore Delegato di Italgas;
  • Amministratore Delegato di Snam Rete Gas;
  • Amministratore Delegato di Stogit.

L’Amministratore Delegato di Snam presiede il Gestore Indipendente Combinato.

In ottemperanza all’art. 15.1 del TIU, il Gestore Indipendente Combinato ha nominato il Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito delle attività di business. Attualmente la funzione di Garante è ricoperta dal Responsabile Coordinamento Affari Legali, Societari e Compliance.

17 La normativa comunitaria in materia di gas (recepita in Italia con D.lgs. n. 164 23/5/00, D.lg. n. 239 29/8/03, D.lgs. n. 93 1/06/11) naturale ha introdotto precetti riguardanti la separazione societaria, funzionale e organizzativa dei gestori dei sistemi di trasporto, dispacciamento, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, facenti parte di gruppi di imprese verticalmente integrate. Gli obblighi in materia di separazione funzionale si applicavano all’impresa verticalmente integrata (Eni) in quanto operante nel settore del gas naturale - oltre che nell’ambito delle attività di coltivazione e vendita, anche in quello delle attività infrastrutturali di trasporto e dispacciamento, di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di stoccaggio e di distribuzione, attraverso società controllate - (i.e. Snam e le Società Controllate).

18 Si veda l’articolo 8.1 del TIU.