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5. Titoli che conferiscono diritti speciali e poteri speciali

Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono emessi titoli che conferiscono diritti speciali.

Poteri speciali

Diversi Stati dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, hanno introdotto alcuni poteri speciali dello Stato esercitabili con riferimento all’operatività e agli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Tali poteri si traducono generalmente in un diritto di controllo dello Stato su determinati cambiamenti della compagine proprietaria delle società soggette a tali disposizioni e/o in un diritto di veto all’assunzione di determinate decisioni strategiche.

A seguito dei rilievi effettuati dagli organi dell’Unione Europea sulla normativa italiana in materia dei poteri speciali dello Stato3 (cd. normativa sulla “golden share”), e dopo successivi interventi normativi4, il Governo Italiano ha emanato il decreto legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modifiche, dalla legge 11 maggio 2012 n. 56) che disciplina i “poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”. La nuova normativa prevede una distinta disciplina relativamente ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, da una parte, e “agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni” dall’altra.

Quadro di riferimento normativo di interesse per Snam

Per quanto di interesse per Snam, l’art. 2 del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21 prevede che con uno o più regolamenti, adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, siano individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (gli “Attivi Rilevanti”).

È quindi previsto che qualsiasi delibera, atto o operazione adottato da una società che detiene uno o più degli Attivi Rilevanti e che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità dei medesimi Attivi Rilevanti o il cambiamento della loro destinazione, debba essere notificato da parte della Società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni e comunque prima che vi sia data attuazione. Devono essere notificate nei medesimi termini le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti Attivi Rilevanti.

Entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può: (i) comunicare l’eventuale veto; (ii) imporre specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l’operazione può essere effettuata.

Si prevede, inoltre, che l’acquisto, a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all’Unione Europea di partecipazioni in società che detengono gli Attivi Rilevanti debba essere notificato, sempre entro 10 giorni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l’acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può, entro 15 giorni dalla notifica: (i) condizionare l’efficacia dell’acquisto all’assunzione da parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi; (ii) opporsi all’acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione di specifici impegni. Anche in questo caso, decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l’acquisto può essere perfezionato.

La legge stabilisce altresì che tali poteri possano essere esercitati “esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori”.

La normativa sopra descritta, in base all’art. 3 del decreto legge 21/2012, abroga le disposizioni della normativa sulla “golden share5 a decorrere dalla entrata in vigore dei predetti decreti e regolamenti volti a individuare le reti e gli impianti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Alla data di approvazione della Relazione è stato adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 n. 253, il “regolamento di individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale”, in cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2013 n. 129, è stato inserito l’articolo 2-bis relativo agli “attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni”, mentre non risulta ancora completato l’iter di adozione di un regolamento per il settore dell’energia.

Poteri Speciali e ambito di applicazione per Snam

Lo Statuto - fino all’abrogazione, avvenuta con delibera dell’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 20106 - conteneva una specifica disposizione che attribuiva al Consiglio di Amministrazione di Snam la facoltà di esercitare il gradimento all’esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni, che superavano una percentuale determinata del capitale sociale, acquisite da soggetti riferibili allo Stato o ad amministrazioni pubbliche nonché a soggetti che svolgevano attività di importazione e/o di esportazione in Italia di gas naturale.

Diversamente il DPCM 23 marzo 2006 individuava Snam, “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332/1994, come società nel cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo della società stessa da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze uno o più dei poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 332/1994, da esercitarsi d’intesa con il Ministro delle attività produttive”.

In base a tale normativa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è titolare di poteri speciali da esercitarsi nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 20047.

I poteri speciali riguardano, in sintesi, la facoltà di:

  • opposizione all’assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all’articolo 3 del decreto legge 332/1994, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. L’opposizione viene effettuata quando l’operazione è considerata pregiudizievole per gli interessi vitali dello Stato;
  • opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all’art. 122 del TUF (patti parasociali), nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. Anche in questo caso, l’opposizione è debitamente motivata in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi agli interessi vitali dello Stato;
  • veto all’adozione di delibere di particolare importanza per la Società (per tali intendendosi le delibere di scioglimento, trasferimento, fusione, scissione, trasferimento della sede sociale all’estero, cambiamento dell’oggetto sociale, modifica dello statuto che sopprime o modifica il contenuto dei “poteri speciali”) sempre in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato;
  • nomina di un amministratore senza diritto di voto.

Le modalità e i termini per l’esercizio del potere di opposizione e veto, nonché la sospensione, nelle more di decorrenza dei termini per l’opposizione, dei diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono esplicitati nel testo del decreto legge 332/1994.

Le disposizioni sopra descritte, che resteranno in vigore fino all’emanazione del sopra citato regolamento, allo stato, non hanno trovato applicazione per Snam.

3 Decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474.

4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2010.

5 Decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474.

6 Tale articolo, per espressa previsione contenuta all’interno dello Statuto, ha cessato di avere efficacia al 30 settembre 2009 (i.e. alla scadenza del periodo di regolazione delle tariffe del trasporto e dispacciamento del gas naturale immediatamente successivo a quello che terminava il 30 settembre 2005).

7 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 ha abrogato il comma 2 dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004. Rimane ancora in vigore il comma 1 dell’art. 1, secondo il quale i poteri speciali in questione possono essere esercitati “esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misure idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l’eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento interno e comunitario e, tra questi, in primo luogo del principio di non discriminazione”.