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3 Principi contabili e interpretazioni in vigore dal 1 gennaio 2014

Con regolamento n. 1254/2012, emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012, sono stati omologati i principi contabili internazionali IFRS 10 "Consolidated Financial Statements", IFRS 11 "Joint Arrangements", IFRS 12 "Disclosures of Interests in Other Entities" nonché le versioni aggiornate dello IAS 27 "Separate Financial Statements" e dello IAS 28 "Investments in Associates and Joint Ventures".

Il principio IFRS 10 "Consolidated Financial Statements" (di seguito "IFRS 10") e la versione aggiornata dello IAS 27 "Separate Financial Statements" (di seguito "IAS 27") stabiliscono, rispettivamente, i principi da adottare per la presentazione e la preparazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Le disposizioni dell'IFRS 10 forniscono, tra l'altro, una nuova definizione di controllo da applicarsi in maniera uniforme a tutte le imprese (ivi incluse le società veicolo). Secondo tale definizione, un'impresa è in grado di esercitare il controllo se è esposta o ha il diritto a partecipare ai risultati (positivi e negativi) della partecipata e se è in grado di esercitare il suo potere per influenzarne i risultati economici. Il principio fornisce alcuni indicatori da considerare ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo che includono, tra l'altro, diritti potenziali, diritti meramente protettivi, l'esistenza di rapporti di agenzia o di franchising. Le nuove disposizioni, inoltre, riconoscono la possibilità di esercitare il controllo su una partecipata anche in assenza della maggioranza dei diritti di voto per effetto della dispersione dell'azionariato o di un atteggiamento passivo da parte degli altri investitori.

Il principio IFRS 11 "Joint Arrangements" (di seguito "IFRS 11") individua, sulla base dei diritti e delle obbligazioni in capo ai partecipanti, due tipologie di accordi in compartecipazione, le joint operation e le joint venture, fissando i criteri per l'identificazione del controllo congiunto e disciplinando il conseguente trattamento contabile da adottare per la loro rilevazione in bilancio. Con riferimento alla rilevazione delle joint venture, le nuove disposizioni indicano, quale unico trattamento consentito, il metodo del patrimonio netto, eliminando la possibilità di utilizzo del consolidamento proporzionale. La versione aggiornata dello IAS 28 definisce, tra l'altro, il trattamento contabile da adottare in caso di vendita totale o parziale di una partecipazione in un'impresa controllata congiuntamente o collegata. Il principio IFRS 12 "Disclosures of Interests in Other Entities" (di seguito "IFRS 12") specifica i requisiti di informativa relativamente alle imprese controllate e collegate, alle joint ventures ed alle joint operation, nonché alle structured entities non consolidate, richiedendo in particolare di esplicitare le assunzioni significative (e le eventuali modifiche alle stesse) formulate al fine di valutare l'esistenza del controllo o del controllo congiunto nonché le valutazioni ed assunzioni significative adottate per determinare se il controllo congiunto è qualificabile come joint venture o joint operation.

Con regolamento n. 1256/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 13 dicembre 2012 sono state omologate le modifiche allo IAS 32 " Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32)", che chiarisce l’applicazione di alcuni criteri già presenti nello IAS 32 per la compensazione di attività e passività finanziarie. In particolare, le modifiche introdotte specificano: (i) che al fine di operare una compensazione, il diritto di offsetting, non è condizionato ad un evento futuro e dev’essere legalmente esercitabile sia nel normale svolgimento dell’attività che in caso di inadempimento, default o fallimento con riferimento a tutte le parti contrattuali; (ii) quali condizioni devono verificarsi affinchè il regolamento contestuale di attività e passività finanziarie su base lorda possa essere considerato equivalente ad un regolamento su base netta.

Con regolamento n. 313/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 4 aprile 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento "Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)" che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12.

Con regolamento n. 1174/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 20 novembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento "Investment Entities: amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27" che fornisce chiarimenti in merito alla definizione del perimetro di consolidamento per le società che si qualificano come investment entities.

Con regolamento n. 1374/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento, emesso dallo IASB in data 39 maggio 2013 2013, "Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Amendments to IAS 36)". La modifica riguarda l'informativa da fornire sul valore recuperabile di attività che hanno subito una riduzione di valore, nei casi in cui il valore recuperabile si basi sul fair value al netto dei costi di dismissione.

Con regolamento n. 1375/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento "Novation of derivatives and continuation of hedge accounting", sulla base delle quali non rappresenta un evento che comporta la cessazione della contabilizzazione di un derivato come strumento di copertura la novazione di un contratto derivato in forza di regolamenti o disposizioni di legge, che implichino la sostituzione della controparte originaria.

Con regolamento n. 634/2014 emesso dalla Commissione Europea in data 13 giugno 2014 è stata omologata l’interpretazione “IFRIC 21: Levies” che definisce il trattamento contabile dei pagamenti richiesti dalle autorità pubbliche, diversi dalle imposte sul reddito, dalle multe e dalle penali derivanti da violazioni di legge. L’IFRIC 21 indica i criteri per la rilevazione della passività, stabilendo che l’evento vincolante che dà origine all’obbligazione, e pertanto a rilevazione della liability, è rappresentato dallo svolgimento dell’attività d’impresa che, ai sensi della normativa applicabile, comporta il pagamento.

L’applicazione dei suddetti principi contabili e l’adozione delle modifiche apportate ai principi contabili già in vigore non ha comportato effetti sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2014. A tal fine, si segnala che con riferimento al principio contabile internazionale IFRS 11, in considerazione delle attività di analisi svolte sugli accordi congiunti in cui Snam partecipa, i Joint Arrangements si configurano come Joint Ventures. Pertanto, le relative partecipazioni di Snam continuano ad essere valutate sulla base del criterio del patrimonio netto.