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Premessa
Il Tribunale di Palermo ha notificato in data 11 luglio 2014 alla società controllata Italgas la misura di prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi di legge, la misura tende alla protezione del patrimonio di Italgas da eventuali infiltrazioni e/o collusioni.
Per effetto, le facoltà di amministrazione dei beni e delle attività economiche e imprenditoriali di Italgas sono state conferite ad un organo amministrativo collegiale composto da quattro membri1, designato dal Tribunale. Gli amministratori esercitano, per una durata di sei mesi, in maniera disgiunta tutti i poteri riguardanti gli atti di ordinaria amministrazione, secondo il modello organizzativo e la ripartizione dei compiti che sottoporranno tempestivamente all’approvazione del giudice delegato, ed in maniera congiunta tutti i poteri riguardanti gli atti di straordinaria amministrazione, comunque subordinati all’autorizzazione del giudice delegato. Il Consiglio di Amministrazione di Italgas risulta sospeso per la durata della misura.
Snam mantiene la piena titolarità dell’intero capitale sociale di Italgas con i relativi diritti. La misura ha carattere temporaneo e una durata massima certa, nel caso di specie per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi e non oltre ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Con riferimento alla finalità del provvedimento, giova ricordare che l’amministrazione giudiziaria mira a preservare il patrimonio e l’attività economica dell’azienda in un’ottica di continuità gestionale, “anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività”2.
Il provvedimento notificato ad Italgas è finalizzato a verificare la permanenza e la reale portata di un quadro indiziario relativo a rapporti contrattuali con alcuni fornitori. A tal proposito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si evidenzia che i rapporti di fornitura di Italgas S.p.A. individuabili nel Decreto risultano di misura limitata e aver avuto inizio nel primo semestre 2009. Allo stato, il loro valore cumulato ad oggi non supera l’1% dello spending complessivo di Italgas S.p.A. verso fornitori terzi consuntivato nello stesso periodo.
Snam collabora fattivamente con l’amministrazione giudiziaria di Italgas anche al fine di mantenere, nell’ambito delle linee strategiche di Gruppo, la continuità delle attività aziendali.
Allo stato attuale, sulla base delle informazioni a disposizione, il potenziale impatto del provvedimento sul patrimonio netto consolidato e sulla posizione finanziaria netta consolidata nonché sulla continuità aziendale di Snam e del Gruppo nella sua interezza, è valutato non significativo anche con riferimento ai covenants che assistono una parte dell’indebitamento.
Ai fini della rappresentazione contabile da adottare per la Relazione finanziaria semestrale 2014 rileva la circostanza che il provvedimento è stato notificato ad Italgas il giorno 11 luglio 2014, pertanto dopo la chiusura del semestre e prima dell’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. Conseguentemente Snam ha esercitato il controllo su Italgas S.p.A. per l’intero primo semestre 2014. Inoltre, ai fini del suo consolidamento, l’organo amministrativo collegiale ha autorizzato la trasmissione a Snam della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 di Italgas, corredata dalle relative attestazioni del Management contemplate dalle procedure di Gruppo in essere, nonché sottoposta preventivamente anche all’esame del Collegio sindacale di Italgas S.p.A. Pertanto Snam, in virtù del controllo esercitato su Italgas S.p.A. per l’intero primo semestre 2014 e della piena disponibilità del flusso informativo della Società al 30 giugno 2014, in conformità con quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 10 “Bilancio consolidato”, ha mantenuto le modalità di consolidamento di Italgas all’interno del Gruppo.
Le suddette informazioni nonché le ulteriori indicazioni in merito ai potenziali effetti derivanti dal provvedimento con specifico riferimento alle clausole di protezione contrattuale contenute nei contratti di finanziamento3, sono fornite anche su richiesta Consob. Si precisa che la stessa Consob ha comunicato alla Società di aver in corso approfondimenti in merito ai riflessi che la vicenda Italgas potrà avere sulle modalità di contabilizzazione della partecipata nelle rendicontazioni riferite al periodo durante il quale perdurerà l’efficacia della misura preventiva.
1 Avv. Andrea Aiello, Dr. Luigi Saporito, Ing. Sergio Caramazza, Prof. Marco Frey.
2 Art. 35 del D.Lgs 159/2011.
3 Si veda il capitolo “Fattori di rischio e di incertezza” della presente Relazione.