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11. Attività di direzione e coordinamento

Non vi sono azionisti che dichiarano di esercitare il controllo su Snam ai sensi degli artt. 2359 del codice civile e 93 del TUF. Si segnala che l’azionista CDP S.p.A. ha dichiarato, nella propria Relazione finanziaria annuale 2014 - con effetto a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 - la sussistenza di un controllo di fatto nei confronti di Snam ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 10 - Bilancio consolidato. Snam non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. In particolare, con la comunicazione del 30 ottobre 2013 CDP S.p.A. ha formalmente dichiarato all’AEEGSI: (i) di non esercitare attività di direzione e coordinamento nei confronti di Snam e delle società da quest’ultima controllate; (ii) di esercitare, nei confronti di Snam, esclusivamente i diritti amministrativi e patrimoniali a essa spettanti in qualità di azionista senza esercitare il potere di influenzare o limitare in alcun modo le libere scelte gestionali dell’organismo amministrativo di quest’ultima e delle relative controllate, anche in tema di investimenti, business plan e strategie commerciali; (iii) di non ricevere alcuna informazione commercialmente sensibile o privilegiata sull’attività di Snam e delle sue Controllate, fatto salvo le informazioni rese disponibili a tutti gli operatori di mercato in egual misura e senza discriminazioni15.

Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle sue Controllate.

Snam, sin dal 2013, ha adottato il “Regolamento in materia di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di Snam e Società Controllate”. Tale documento delinea i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale adottati da Snam nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento che svolge sulle proprie Società Controllate tra i quali, inter alia:

  • un elevato grado di rispetto della normativa generale e della disciplina di settore vigente;
  • l’armonizzazione nella conduzione delle rispettive imprese sociali;
  • la massimizzazione del valore per gli azionisti;
  • l’attenzione nei confronti dei portatori di interessi qualificati;
  • il controllo dei rischi di impresa;
  • la trasparenza nei confronti del mercato e il contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell’azionariato.

Tale regolamento definisce il quadro uniforme degli assetti di governo nonché delle regole organizzative e gestionali che consentono di valorizzare il ruolo svolto da Snam, quale soggetto che esercita in modo strategico l’attività di direzione e coordinamento e al contempo tiene adeguatamente in considerazione l’autonomia giuridica e i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle Società Controllate. Anche in ragione di ciò, il regolamento è stato oggetto di recepimento da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Controllate.

15 Si veda la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 14 novembre 2013 515/2013/R/GAS.