2. Principi di consolidamento
Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Snam S.p.A. e delle imprese sulle quali la Società ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo, così come definito dall’IFRS 10 – “Bilancio Consolidato”. In particolare, il controllo esiste quando l’entità controllante contemporaneamente:
- detiene il potere decisionale sull’entità partecipata;
- ha il diritto a partecipare o è esposta ai risultati (positivi e negativi) variabili dalla partecipata;
- ha la capacità di esercitare il potere sulla partecipata in modo da incidere sull’ammontare dei propri ritorni economici.
L’evidenza del controllo deve essere oggetto di verifica continuativa da parte della Società, finalizzata a individuare tutti i fatti o le circostanze che possano implicare una variazione in uno o più elementi da cui dipende l’esistenza di un rapporto di controllo su una partecipata.
L’esclusione dal consolidamento di alcune società controllate, non significative né singolarmente né complessivamente, non ha comportato effetti rilevanti5 ai fini della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam. Tali partecipazioni sono valutate al costo.
Le imprese consolidate, le imprese controllate congiuntamente con altri soci, le imprese collegate nonché le altre partecipazioni rilevanti sono distintamente indicate nell’Allegato “Imprese e partecipazioni di Snam S.p.A. al 31 dicembre 2016”, che è parte integrante delle presenti note. Nello stesso allegato sono riportate le variazioni nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2016 rispetto al 31 dicembre 2015.
Tutti i bilanci delle Società incluse nell’area di consolidamento chiudono l’esercizio alla data del 31 dicembre e sono espressi con valuta funzionale in euro.
Imprese incluse nell’area di consolidamento
I valori delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato dalla data in cui la Società ne assume il controllo (diretto o indiretto) e fino alla data in cui tale controllo cessa di esistere.
Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate sono assunti integralmente linea per linea nel bilancio consolidato (metodo dell’integrazione globale); il valore contabile delle partecipazioni in ciascuna delle entità controllate è eliminato a fronte della corrispondente frazione di patrimonio netto di ciascuna delle entità partecipate, comprensiva degli eventuali adeguamenti al fair value del valore delle attività e delle passività effettuati alla data di acquisizione del controllo.
Le quote del patrimonio netto e dell’utile o perdita di competenza delle interessenze di terzi sono iscritte separatamente in apposite voci del Patrimonio netto, del Conto economico e del Prospetto dell’utile complessivo.
Le variazioni delle quote partecipative detenute (direttamente o indirettamente) dalla Società in entità controllate, le quali non determinano la modifica della qualificazione della partecipazione quale entità controllata, sono rilevate come transazioni di patrimonio netto. Il valore contabile del patrimonio netto di spettanza dei soci della controllante e delle interessenze di pertinenza dei terzi è rettificato al fine di riflettere la variazione della quota partecipativa. La differenza tra il valore contabile delle interessenze di terzi e il fair value del corrispettivo corrisposto o ricevuto è rilevato direttamente nel patrimonio netto di competenza dei soci della controllante.
Differentemente, la cessione di quote che comportano la perdita del controllo determina la rilevazione a conto economico: (i) dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e la corrispondente frazione di patrimonio netto ceduta; (ii) dell’effetto dell’allineamento al relativo fair value dell’eventuale partecipazione residua mantenuta; (iii) degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo relativi alla ex entità controllata per i quali sia previsto il reversal a conto economico. Il fair value alla data di perdita del controllo dell’eventuale partecipazione mantenuta, rappresenta il nuovo valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, il valore di riferimento per la successiva valutazione della partecipazione secondo i criteri di valutazione applicabili.
Partecipazioni in entità collegate e partecipazioni in joint ventures
Un’entità collegata è una partecipata in cui la partecipante detiene un’influenza notevole, ovvero il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne tuttavia il controllo od il controllo congiunto6. Si presume che la partecipante abbia un’influenza notevole (a meno che non possa essere dimostrato il contrario) se essa possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili.
Una joint venture è un joint arrangement nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività nette dell’accordo e, quindi, hanno un’interessenza sul veicolo societario controllato congiuntamente.
Le partecipazioni in entità collegate e joint ventures sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto, come descritto al punto “Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto”.
Aggregazioni aziendali
Le operazioni di aggregazione aziendale (cosiddette “Business combination”) sono rilevate applicando l’acquisition method, secondo quanto previsto dall’IFRS 3 – “Aggregazioni Aziendali”. Sulla base di tale principio, il corrispettivo trasferito in una business combination è determinato alla data di assunzione del controllo ed è pari al fair value delle attività trasferite, delle passività sostenute o assunte, nonché degli eventuali strumenti di capitale emessi dall’acquirente. I costi direttamente attribuibili all’operazione sono rilevati a conto economico al momento del relativo sostenimento.
Alla data di acquisizione del controllo, il patrimonio netto delle imprese partecipate è determinato attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale il loro fair value. L’eventuale differenza residua rispetto al costo di acquisto o di conferimento, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo “Avviamento” (di seguito anche goodwill); se negativa, è rilevata a conto economico.
Nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la quota di patrimonio netto delle interessenze di terzi è determinata sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l’eventuale goodwill ad essi attribuibile (cosiddetto “Partial goodwill method”). In alternativa, è rilevato l’intero ammontare del goodwill generato dall’acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di terzi (cosiddetto “Full goodwill method”); in quest’ultimo caso, le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value includendo anche il goodwill di loro competenza. La scelta delle modalità di determinazione del goodwill (Partial goodwill method o Full goodwill method) è operata in maniera selettiva per ciascuna operazione di business combination.
Nel caso di assunzione del controllo in fasi successive, il costo di acquisto è determinato sommando il fair value della partecipazione precedentemente detenuta nell’acquisita e l’ammontare corrisposto per l’ulteriore quota partecipativa. La differenza tra il fair value della partecipazione precedentemente detenuta rideterminato al momento dell’acquisizione del controllo e il relativo valore di iscrizione è imputata a conto economico. In sede di assunzione del controllo eventuali componenti precedentemente rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo sono imputati a conto economico ovvero in un’altra posta del patrimonio netto, nel caso in cui non sia previsto il reversal a conto economico.
Quando la determinazione dei valori delle attività e delle passività dell’acquisita è operata in via provvisoria nell’esercizio in cui la business combination è conclusa, i valori rilevati sono rettificati, con effetto retroattivo, non oltre i dodici mesi successivi alla data di acquisizione, per tener conto delle nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione.
Aggregazioni aziendali che coinvolgono entità sotto comune controllo
Le operazioni di aggregazione che coinvolgono imprese che sono, in definitiva, controllate da una medesima società o dalle medesime società sia prima, sia dopo l’operazione di aggregazione, e tale controllo non è transitorio, sono qualificate come “Business Combinations of entities under common control”. Tali operazioni sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3, né tantomeno sono disciplinate da altri IFRS. In assenza di un principio contabile di riferimento, la selezione del principio contabile per le operazioni in esame, relativamente alle quali non sia comprovabile una significativa influenza sui flussi di cassa futuri, è guidata dal principio di prudenza che porta ad applicare il criterio della continuità di valori delle attività nette acquisite. Le attività sono rilevate ai valori di libro che risultavano dalla contabilità delle società oggetto di acquisizione (ovvero della società venditrice) prima dell’operazione o, alternativamente, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della controllante comune.
Con particolare riferimento alle operazioni di cui sopra, relative alla cessione di un business, il trattamento della differenza tra il corrispettivo definito contrattualmente ed i valori contabili del business trasferito è differenziato in funzione dei soggetti coinvolti nell’operazione di trasferimento.
Relativamente ai conferimenti di business under common control, invece, indipendentemente dal rapporto partecipativo preesistente, l’entità conferitaria deve rilevare il business trasferito al suo valore contabile storico incrementando di pari importo il proprio patrimonio netto; l’entità conferente rileverà simmetricamente la partecipazione nell’entità conferitaria per un importo pari all’incremento del patrimonio netto di quest’ultima.
Tale trattamento contabile fa riferimento a quanto proposto da Assirevi negli Orientamenti Preliminari in tema di IFRS (OPI n.1 Revised) – “Trattamento contabile delle Business combinations of entities under common control nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato”, emesso nel mese di ottobre 2016.
Transazioni infragruppo oggetto di elisione nel processo di consolidamento
Gli utili derivanti da operazioni tra le imprese consolidate e non ancora realizzati nei confronti di terzi sono eliminati, così come sono eliminati i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri, le garanzie, gli impegni e i rischi tra imprese consolidate. Gli utili non realizzati con società valutate secondo il metodo del patrimonio netto sono eliminati per la quota di competenza del gruppo. In entrambi i casi, le perdite infragruppo non sono eliminate perché si considerano rappresentative di un effettivo minor valore del bene ceduto.
5 Ai sensi dello IAS 1 “Presentazione del Bilancio”, l’informazione risulta rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base dei dati di bilancio.
6 Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.