Contenziosi e altri provvedimenti
Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato.
Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.
Contenzioso penale
Snam Rete Gas S.p.A. – Indagini della Magistratura sulla misura del gas
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell’anno 2006 aveva aperto un procedimento penale in relazione alla questione della Misura del gas e alla legittimità e affidabilità dei Misuratori cosiddetti Venturimetrici che aveva visto coinvolte varie Società della filiera del gas, tra cui Snam Rete Gas. La Società era indagata ai sensi degli artt. 24 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Nel novembre 2009 è stato notificato l’Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari. Risultavano soggetti indagati, a vario titolo, taluni dirigenti e responsabili di funzione (ivi compresi ex dirigenti e responsabili).
Il periodo oggetto di contestazione si riferiva a un arco temporale che copriva complessivamente gli anni dal 2003 al 2007, in relazione principalmente alle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale e all’accertamento e/o pagamento delle accise sul gas naturale, nonché all’eventuale ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza. Sono stati oggetto di approfondimento, col supporto dei professionisti esterni indipendenti, gli aspetti di natura amministrativa, di natura tributaria e di natura comunitaria; all’esito, confortata dai pareri ottenuti, Snam Rete Gas ha ritenuto non fondate le contestazioni avanzate e pertanto ha considerato remoto il rischio di un conseguente impatto economico negativo a proprio carico.
In data 24 gennaio 2012 il G.U.P ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per tutti gli indagati e ha contestualmente disposto il dissequestro degli strumenti di misura.
Avverso tale sentenza è stato depositato Ricorso per Cassazione dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata, respingendo nel resto il ricorso del P.M, in particolare per l’effetto, sono venute meno le imputazioni di cui agli articoli 472 c.p., comma 1 e 2, 2638 c.c., comma 1, e l’imputazione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.
A seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, in data 12 dicembre 2013, si è aperta la nuova udienza preliminare, all’esito della quale il GUP, ha disposto il rinvio a giudizio limitatamente agli anni 2006 e 2007. Il dibattimento si è aperto il 18 aprile 2014. All’udienza del 27 marzo 2015 il Tribunale di Milano ha assolto gli imputati dai reati contestati perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato. Il Pubblico Ministero ha proposto appello.
Snam Rete Gas S.p.A. – Evento Tresana
In data 18 gennaio 2012 si è verificata una esplosione sul gasdotto La Spezia-Cortemaggiore (Tresana) durante i lavori di manutenzione sullo stesso (eseguiti da un subappaltatore). Snam Rete Gas è immediatamente intervenuta per fornire tutto l’aiuto necessario e successivamente per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente. Il flusso di gas è stato prontamente ristabilito sulla linea. Dopo la conclusione delle indagini preliminari sono state mosse contestazioni, a vario titolo, ad alcuni manager e dirigenti e in seguito al rinvio a giudizio disposto dal GUP il 23 giugno 2015 si è aperto il dibattimento.
Snam Rete Gas S.p.A. – Evento di Pineto
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha aperto, nei confronti di alcuni amministratori e dirigenti e manager, anche passati, un’indagine in relazione all’incidente occorso in data 6 marzo 2015 nei pressi della città di Pineto (Teramo), riguardante una fuga di gas in un tratto di metanodotto. Le ragioni della perdita e del conseguente incendio sono in corso di accertamento. Il metanodotto è stato prontamente messo in sicurezza, tramite l’interruzione della fuga di gas e agevolando l’estinzione dell’incendio.
Il Pubblico Ministero ha disposto lo stralcio di alcune posizioni apicali ritenendo infatti di poter escludere, alla luce dell’attività di indagine espletata, la responsabilità di alcuni dirigenti di Snam Rete Gas.
In data 2 febbraio 2017 è stato notificato l’Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari, i reati contestati sono disastro ed incendio boschivo colposi.
Rimangono indagate le posizioni all’interno del modello datoriale – Datore di Lavoro, Dirigente alla Sicurezza, Preposto – e anche le posizioni a livello tecnico. Snam Rete Gas sta attivamente collaborando con le Autorità competenti.
Snam Rete Gas – Evento Sestino (AR)
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ha aperto, nei confronti di alcuni amministratori e dirigenti, anche passati di Snam Rete Gas un procedimento penale in relazione all’evento occorso in data 19 novembre 2015 nel territorio del Comune di Sestino (AR).
In tale data si verificava una rottura del Gasdotto che causava una fuoriuscita incontrollata di gas. Le ragioni della fuoriuscita e dell’incendio del gas sono in corso di accertamento. Snam Rete Gas sta attivamente collaborando con le Autorità competenti.
Snam Rete Gas – Procedimento penale Badia Tedalda (AR)
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ha aperto un procedimento penale, nei confronti di Snam Rete Gas per una presunta violazione del vincolo paesaggistico ambientale, in relazione a dei lavori di riapertura della rete effettuati sul metanodotto nel Comune di Badia Tedalda (AR), effettuati senza le necessarie autorizzazioni. La Società assicura l’attività di collaborazione con le Autorità.
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)
Snam Rete Gas S.p.A. – Istruttoria per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni
Con deliberazione VIS 97/11 notificata in data 15 novembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha avviato un procedimento per accertare la sussistenza di violazioni in materia di misura del gas naturale, in relazione a presunte anomalie nel rilevamento della misura del gas con riferimento a 45 impianti.
Successivamente, con deliberazione 431/2012/S/gas del 25 ottobre 2012 l’AEEGSI ha avviato un ulteriore procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale disponendo, al contempo, la riunione con il succitato procedimento istruttorio.
Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato una proposta d’impegni in relazione alle condotte contestate, integrata con l’aggiornamento della situazione degli impianti di Regolazione e Misura (REMI) oggetto del procedimento. Con deliberazione 332/2015/S/gas del 9 luglio 2015, l’AEEGSI ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di impegni, ritenendo che gli stessi non fossero idonei a ripristinare l’assetto degli interessi anteriore alle violazioni contestate o ad eliminare eventuali conseguenze immediate e dirette delle violazioni medesime.
Snam Rete Gas è in attesa del provvedimento finale.
Snam Rete Gas S.p.A. – Deliberazione 608/2015/R/gas – Procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas
Con deliberazione 5 aprile 2013 145/2013/R/gas, l’AEEGSI ha avviato un “procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012”.
Il procedimento in oggetto scaturisce dagli esiti dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 282/2012/R/gas avente ad oggetto le modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012. La citata istruttoria conoscitiva si è conclusa con deliberazione 144/2013/E/gas e l’AEEGSI, con la deliberazione 145/2013/R/gas, ha ritenuto necessario avviare un procedimento ad hoc per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas S.p.A. in merito ai “crediti complessivamente non riscossi” e per verificarne la situazione evolutiva.
All’esito dell’istruttoria, con deliberazione 608/2015/R/gas dell’11 dicembre 2015, l’Autorità ha chiuso il procedimento ritenendo di non riconoscere la quota parte dei crediti non riscossi in relazione alle specifiche fattispecie oggetto di istruttoria, per un ammontare complessivo di circa 130 milioni iva inclusa. Infine, l’Autorità ha riconosciuto a Snam Rete Gas la rimanente parte dei crediti non riscossi relativi al periodo 1 dicembre 2011-23 ottobre 2012. La società, ritenendo che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi e oggetto del procedimento in questione, ha impugnato la deliberazione 608/2015/R/gas dinanzi all’autorità giudiziaria competente. Il 17 gennaio 2017 è stata celebrata l’udienza di merito; si resta pertanto in attesa della decisione del TAR di Milano.
La Società ha effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti.
Snam Rete Gas S.p.A. – Deliberazione n. 9/2014/S/gas – Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della Deliberazione 292/2013/R/gas
Con deliberazione n. 9/2014/S/gas, pubblicata in data 27 gennaio 2014, l’AEEGSI ha disposto l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della deliberazione 292/2013/R/gas. Il procedimento è volto ad accertare l’esistenza o meno di ritardi negli adempimenti connessi al recepimento delle modifiche del Codice di Rete stabilite con Deliberazione 292/2013/R/gas, in materia di settlement quale determinazione delle relative partite fisiche ed economiche del bilanciamento del sistema del gas. In data 11 luglio 2016, l’Autorità ha fatto pervenire la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. Snam Rete Gas ha richiesto l’assegnazione dei termini per svolgere le proprie difese.
Snam Rete Gas S.p.A. – Deliberazione 250/2015/R/gas, pubblicata il 1° giugno 2015 avente ad oggetto: “Adozione di misure in materia di odorizzazione del gas per usi domestici e similari di clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas naturale”
Con Deliberazione 250/2015/R/gas, a seguito di sentenza del TAR di Milano, l’AEEGSI ha modificato l’articolo 5 della Deliberazione 602/2013/R/gas afferente l’obbligo, in capo alle imprese di trasporto, di odorizzare i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto che, tenuto contro delle categorie d’uso indicate nel TISG, facciano un uso non meramente tecnologico del gas riconsegnato. A tal riguardo l’AEEGSI ha disposto che le imprese di trasporto, previa effettuazione di un censimento dei punti di riconsegna interessati (entro il 31 luglio 2015) e trasmissione all’AEEGSI (entro il 30 novembre 2015) del piano di adeguamento, da aggiornarsi semestralmente, con la descrizione della soluzione tecnica individuata, devono completare, entro il 31 gennaio 2017, l’attuazione dei piani di adeguamento.
Snam Rete Gas ha impugnato la predetta delibera ritenendo che il termine per l’attuazione del Piano potesse essere determinato solo a seguito del censimento. Infatti, espletato il censimento, in sede di trasmissione del Piano di adeguamento e dei successivi aggiornamenti, Snam Rete Gas, stante l’elevato numero di Punti di riconsegna interessato (oltre 1300) e delle prime criticità emerse nell’attuazione del Piano, ha rilevato la irragionevolezza del termine indicato dall’AEEGSI.
Peraltro, con successiva Deliberazione 484/2016/E/gas, rubricata: “intimazione ad adempiere agli obblighi in materia di odorizzazione del gas per usi domestici e similari di clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas naturale” l’AEEGSI ha confermato il termine del 31 gennaio 2017. Conseguentemente Snam Rete Gas, nell’ambito del ricorso con cui aveva impugnato la Deliberazione 250/2015/R/gas, ha presentato ricorso per motivi aggiunti avverso la Deliberazione 484/2016/E/gas chiedendo la sospensione delle delibere impugnate. La richiesta di sospensiva, dapprima respinta dal TAR Milano con ordinanza n. 1690/2016 del 20 dicembre 2016, è stata successivamente accolta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 23 gennaio 2017. Si resta in attesa della fissazione dell’udienza di merito presso il TAR di Milano.
Cerved Rating Agency S.p.A. e Cerved Group S.p.A. /AEEGSI/Snam Rete Gas S.p.A.
Nel febbraio 2015 Cerved Group e Cerved Rating Agency avevano richiesto, innanzi al Tar Lombardia – Milano, l’annullamento della deliberazione AEEGSI 207/2014/R/gas, in quanto illegittima nella parte in cui esclude Cerved dai soggetti accreditati a rilasciare il rating creditizio a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall’erogazione del servizio di trasporto gas e di bilanciamento.
Con sentenza depositata nell’aprile 2016, il TAR Lombardia ha accolto solo in parte il ricorso proposto da Cerved, ritenendo fondate le istanze di Cerved con riferimento alla richiesta di annullamento della delibera dell’AEEGSI, e quindi del Codice di Rete di Snam Rete Gas, nella parte in cui non annovera Cerved tra i soggetti legittimati al rilascio del rating creditizio ai fini del Codice di Rete. Sono state invece rigettate la domanda di accertamento del diritto di Cerved ad essere ammessa nell’elenco dei soggetti accreditati a rilasciare il rating creditizio ai fini del Codice di Rete, nonché la domanda di risarcimento del danno.
Per effetto della sentenza, Snam Rete Gas e l’AEEGSI, ciascuna per quanto di propria competenza, dovranno valutare nuovamente la domanda della ricorrente. Peraltro, nelle more, è stato notificato appello al Consiglio di Stato. Il 9 febbraio 2017 è stata celebrata l’udienza di merito; si resta pertanto in attesa della decisione del Consiglio di Stato.
Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Consorzio Gas Tera e Consorzio Gas Tera PMI/AEEGSI/Stogit S.p.A.
Con ricorso notificato il 15 giugno 2016 i Consorzi Gas Tera e Gas Tera PMI hanno impugnato la Deliberazione n. 180/2016/R/gas avente ad oggetto “Determinazioni a seguito della sentenza del TAR Lombardia n.1124/2015”, con la quale l’Autorità ha richiesto a Stogit, di comunicare agli investitori ex D. Lgs. n. 130/2010 gli importi che con Deliberazione n. 144/2014/R/gas erano stati riconosciuti dall’Autorità ai soggetti cui detti investitori avessero ceduto capacità di stoccaggio per l’A.T. 2013/2014, secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 144/2014/R/gas. Gli importi sono stati erogati dall’allora Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE) a Stogit a dicembre 2014 e da quest’ultima riversati prontamente agli aventi diritto secondo la citata Deliberazione. Secondo la ricostruzione delle ricorrenti, Stogit avrebbe pagato ad un creditore apparente, in forza della Deliberazione n. 144/2014/R/gas, che nel frattempo era stata impugnata, ma non sospesa nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1124/2015 che ha stabilito che siano i cedenti e non i cessionari di capacità ad aver titolo ad incassare tali importi. Le ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità o, in subordine, l’annullamento della Deliberazione impugnata, chiedendo di conoscere se incomba su di loro l’onere di recuperare il credito da indebito soggettivo nei confronti dei terzi cui l’importo dovuto alle ricorrenti è stato erroneamente pagato. Il 31 gennaio 2017 è stata celebrata l’udienza di merito; si resta pertanto in attesa della decisione del TAR di Milano.
Contenziosi fiscali
Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Imposta di registro
In data 30 novembre 2012 è stato notificato alla Società, dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano), un avviso di accertamento per la rettifica del valore di cessione, da Saipem Energy Services S.p.A. a Stogit, del ramo d’azienda relativo all’attività di manutenzione operativa degli impianti. Il valore di cessione accertato è superiore al valore dichiarato, per effetto di una più elevata determinazione del valore di avviamento, a cui consegue la contestazione di una maggiore imposta di registro pari a circa 88 mila euro, oltre a sanzioni ed interessi.
In relazione a tale provvedimento la Società ha presentato un’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 218/1997, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una definizione della materia del contendere, che non ha avuto esito positivo.
Pertanto, la Società ha proposto ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) in litisconsorzio con Saipem S.p.A. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
In data 18 settembre 2014 il ricorso è stato trattato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano e in data 2 ottobre 2014 la stessa ha depositato la sentenza di accoglimento del ricorso.
In data 19 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e la Società, in litisconsorzio con la Saipem spa, si è costituita in giudizio.
In data 19 marzo 2016 si è tenuta l’udienza per la discussione dell’appello presso la Commissione Tributaria Regionale. La sentenza non è ancora stata depositata.
La Società ha pertanto lasciato invariato l’accantonamento al fondo rischi effettuato nel 2012.
Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Avviso di liquidazione per imposta di registro
In data 4 marzo 2015 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate a Stogit S.p.A. un avviso di liquidazione con il quale veniva richiesto alla Società il pagamento della somma complessiva di circa 2,7 milioni di euro, per imposta principale di registro per atti giudiziari.
La Società ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, chiedendo che l’imposta venisse rideterminata.
Con provvedimento di autotutela n. 55/2015, l’Agenzia delle Entrate, in accoglimento della richiesta, ha rettificato l’avviso impugnato da 2,7 milioni di euro a 0,4 milioni di euro, oltre spese di notifica, che la società ha provveduto a liquidare in data 4 maggio 2015.
L’udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, per la trattazione della controversia, si è tenuta il 9 febbraio 2017. Si è in attesa che la Commissione notifichi il dispositivo della sentenza.
GNL Italia S.p.A. – Tributi locali
Il Comune di Portovenere nell’anno 2016, in relazione allo stabilimento di Panigaglia, ha emesso degli accertamenti a titolo di TARSU per l’anno 2012 e TARES per l’anno 2013 (circa 180 mila euro), nonché TARI per l’anno 2015 (circa 63mila euro).
Gli avvisi riguardano le aree industriali in relazione alle quali la Società smaltisce in proprio i rifiuti speciali e sono stati, pertanto, impugnati con ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia.
L’udienza per la trattazione della controversia relativa alla TARI 2015 si è tenuta il 24 febbraio 2017. Si è in attesa che la Commissione notifichi il dispositivo della sentenza.
Si segnala, altresì, che analogo avviso di accertamento, emesso dallo stesso Comune di Portovenere nell’anno 2015 per la TARSU 2014 (circa 58 mila euro), è stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia con sentenza del 05/05/2016; tuttavia, il relativo accantonamento al fondo, effettuato nell’esercizio 2015, non è stato stornato poiché il Comune di Portovenere ha presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
Recupero dei crediti nei confronti di alcuni utenti del sistema del trasporto e bilanciamento
Il servizio di bilanciamento garantisce la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli operatori di mercato. Il bilanciamento ha una doppia valenza: fisica e commerciale. Il bilanciamento fisico del sistema è l’insieme delle operazioni mediante le quali Snam Rete Gas, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione ai punti di prelievo. Il bilanciamento commerciale è l’insieme delle attività necessarie alla corretta programmazione, contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l’eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.
Ai sensi del vigente regime di bilanciamento, introdotto dalla deliberazione ARG/gas 45/11 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2011, Snam Rete Gas, nella qualità di Responsabile del Bilanciamento, è tenuta ad approvvigionarsi dei quantitativi di gas necessari a bilanciare il sistema ed offerti sul mercato dagli Utenti attraverso una piattaforma dedicata del Gestore dei Mercati Energetici (GME), e provvede, di conseguenza, alla regolazione economica delle singole posizioni di disequilibrio attraverso acquisti e vendite di gas sulla base di un prezzo unitario di riferimento (cosiddetto principio del merito economico). La Società, peraltro, è tenuta a recuperare dagli eventuali utenti morosi le somme impiegate per la regolazione delle rispettive posizioni di disequilibrio.
a) Crediti non corrisposti relativamente al periodo tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 2012
La disciplina regolatoria inizialmente stabilita dall’Autorità con deliberazione ARG/gas 155/11 prevedeva che gli utenti fossero obbligati a prestare specifiche garanzie a copertura della propria esposizione e, laddove Snam Rete Gas avesse operato diligentemente e non fosse riuscita a recuperare gli oneri connessi all’erogazione del servizio, detti oneri sarebbero stati recuperati attraverso un apposito corrispettivo determinato dall’Autorità. La citata deliberazione, con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento, disponeva che il Responsabile del Bilanciamento avrebbe ricevuto dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico – CCSE (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA a partire dal 1 gennaio 2016.) il valore dei crediti non corrisposti entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione44.
Con successiva deliberazione 351/2012/R/gas45 l’Autorità ha previsto l’avvio al 1 ottobre 2012 dell’applicazione del corrispettivo unitario variabile CVBL a copertura dei crediti non riscossi disponendo la rateizzazione degli oneri da recuperare su un minimo di 36 mesi con un importo massimo mensile pari a 6 milioni di euro.
L’Autorità, con la deliberazione 282/2012/R/gas, come successivamente integrata dalla delibera 444/2012/R/gas, ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 201246. L’istruttoria è stata chiusa con deliberazione dell’Autorità 144/2013/E/gas del 5 aprile 2013. In pari data, l’Autorità: (i) ha adottato la deliberazione 145/2013/R/gas con la quale ha avviato il procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012; (ii) ha avviato sei procedimenti sanzionatori finalizzati all’accertamento di violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale47.
Con riferimento all’istruttoria di cui al precedente punto (i), è intervenuta la deliberazione 608/2015/R/gas di chiusura del procedimento, con la quale l’Autorità ha ritenuto di non riconoscere una quota parte dei crediti non riscossi in relazione a specifiche fattispecie oggetto dell’istruttoria, facendo, in ogni caso salvo il diritto di Snam Rete Gas di trattenere i crediti relativi alle partite economiche del bilanciamento, eventualmente già recuperati. La Società ha impugnato la deliberazione 608/2015/R/gas, dinanzi all’Autorità giudiziaria competente.
Durante il suindicato periodo oggetto di istruttoria, Snam Rete Gas, dopo aver risolto i contratti di Trasporto dei sei utenti interessati dai procedimenti sanzionatori sopra richiamati, in quanto morosi o comunque inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla regolazione di settore e dal Codice di Rete in tema di bilanciamento, ha avviato le azioni di recupero crediti riferibili alle partite economiche insorte in relazione alle operazioni di bilanciamento commerciale affidate a Snam Rete Gas in qualità di responsabile del bilanciamento, nonché in relazione al servizio di trasporto.
Le competenti Autorità Giudiziarie hanno rilasciato undici decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, di cui sei in relazione a crediti riconducibili al servizio di bilanciamento e cinque in relazione a crediti per il servizio di trasporto48, ottenuti i quali Snam Rete Gas ha avviato le necessarie procedure esecutive che hanno condotto al recupero di importi trascurabili rispetto alla posizione debitoria complessiva degli utenti, ciò anche in considerazione delle procedure concorsuali nelle more avviate da tutti gli utenti in parola.
In particolare, allo stato:
- quattro Utenti sono stati dichiarati falliti. In relazione a tutti e quattro gli Utenti, Snam Rete Gas ha ottenuto altrettanti provvedimenti di ammissione allo stato passivo per l’intero credito vantato, oltre interessi;
- due Utenti hanno presentato richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Per il primo utente l’Autorità Giudiziaria ha emanato il provvedimento di omologa del concordato49. In relazione al secondo, si è appena concluso un procedimento ex art. 173 L.F. con il rigetto dell’istanza di revoca del concordato e l’Utente ha depositato una nuova proposta di concordato che deve ancora essere sottoposta al voto dei creditori50.
b) Crediti non corrisposti successivi al 23 ottobre 2012
Nel 2013 sono stati risolti due ulteriori contratti di trasporto. In relazione ad un primo utente, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano ha intimato all’utente di pagare a Snam Rete Gas la complessiva somma di circa 14 milioni di euro riconducibili al servizio di bilanciamento, oltre interessi e spese. Le procedure esecutive avviate hanno condotto al recupero di circa 500 mila euro. L’utente si è opposto al decreto ingiuntivo formulando domanda riconvenzionale in cui richiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Peraltro, recentemente, il giudizio è stato dichiarato estinto con conseguente consolidamento del titolo acquisito da Snam Rete Gas.
In relazione ad un secondo Utente sono stati ottenuti due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi rispettivamente per circa 700 mila euro, in relazione al servizio di bilanciamento, e per circa 4,5 milioni di euro, in relazione al servizio di trasporto. Sono state conseguentemente attivate le procedure funzionali a dare esecuzione ai decreti nei confronti dei quali l’Utente ha presentato opposizione senza formulare domanda riconvenzionale. L’Utente, peraltro, è stato recentemente dichiarato fallito51.
Nel 2014 è stato risolto un ulteriore contratto di trasporto in relazione ad un utente che non ha provveduto a saldare fatture relative al servizio di bilanciamento per un importo di circa 75 mila euro e al servizio di trasporto per un importo di circa 180 mila euro. Snam Rete Gas ha conseguentemente attivato le azioni di recupero del credito ottenendo due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi. L’Utente, peraltro, è stato dichiarato fallito52.
Infine, recentemente sono stati emessi due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti di un utente che non ha provveduto a saldare fatture relative al servizio di bilanciamento per un importo di circa 95 mila euro e al servizio di trasporto per un importo di circa 860 mila euro.
Snam Rete Gas, così come di fatto già riconosciuto nei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, ha tenuto una condotta corretta e conforme alle disposizioni del contratto di trasporto, del Codice di Rete e in generale della normativa di riferimento.
Da ultimo si segnala che, in sede di indagini preliminari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha disposto, in data 12 febbraio 2016, il sequestro preventivo in via d’urgenza di beni mobili ed immobili appartenenti a società e soggetti riconducibili a vario titolo ai cinque utenti sopra richiamati. Tale procedimento penale è scaturito a seguito dell’atto di denuncia-querela (e successivi atti integrativi) che Snam Rete Gas aveva sporto, in qualità di persona offesa, nel mese di ottobre 2012 per i reati di falso e truffa aggravata. Allo stato la Società è persona offesa dal reato.
Recupero dei crediti nei confronti di utenti del sistema di stoccaggio
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da tre Utenti, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio
A seguito di prelievi da stoccaggio strategico operati da un Utente nei mesi di novembre e dicembre 2010 Stogit ha richiesto e ottenuto nel 2012 un decreto ingiuntivo in relazione al mancato pagamento degli importi dovuti dall’Utente. La provvisoria esecutività è stata confermata in sede di opposizione avviata da controparte. Sono state conseguentemente avviate le opportune azioni esecutive.
A fronte dei prelievi e della mancata reintegrazione di gas strategico anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, Stogit richiesto e ottenuto nel 2013 un secondo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per gli ulteriori importi maturati.
È stato avviato inoltre un procedimento d’urgenza per il reintegro di tutto il gas indebitamente prelevato, conclusosi con la condanna del debitore, che si è visto altresì respingere il successivo reclamo cautelare.
I predetti giudizi sono stati successivamente riuniti.
Nel settembre 2012 il Tribunale di Asti ha ammesso l’Utente di cui sopra unitamente ad altri due Utenti (anch’essi resisi inadempienti nei confronti di Stogit) a una procedura di concordato preventivo. Nei tempi e con i modi prescritti dai Commissari Giudiziali, Stogit ha formalmente trasmesso e documentato la consistenza dei propri crediti verso i suddetti utenti.
Peraltro, a seguito di sub-procedimento di revoca del concordato, nel novembre 2013 il Tribunale di Asti ha dichiarato il fallimento di due dei predetti Utenti. In entrambi i casi, Stogit si è tempestivamente insinuata al passivo. All’esito dell’esame dello stato passivo, i crediti di Stogit sono stati ammessi nella loro interezza.
Prosegue invece la procedura di concordato preventivo afferente il terzo utente, per la quale è intervenuta omologa con provvedimento depositato in data 2 luglio 2014 dal competente Tribunale di Asti. Con riferimento al decreto di omologa, per il quale era stato proposto reclamo da parte di uno dei creditori, la Corte d’Appello di Torino si è pronunciata, confermando l’omologa del concordato preventivo. È attualmente pendente ricorso per Cassazione promosso dal citato creditore soccombente.
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da un Utente, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’Utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili agli anni termici 2010 – 2011 e 2011 – 2012
Stogit ha proposto azione avanti il Tribunale Civile di Milano, finalizzata ad ottenere nei confronti di un Utente l’emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva.
Allo stato, anche a seguito di parziali restituzioni di gas effettuate anche dopo l’instaurazione dell’azione giudiziaria, attualmente risultano da restituire a Stogit ancora circa 23,6 milioni di Smc.
Stogit ha quindi promosso le opportune azioni esecutive.
Il Tribunale di Roma, con sentenza resa il 4 marzo 2015, ha dichiarato il fallimento dell’Utente. Stogit ha quindi insinuato il proprio credito, nel rispetto delle tempistiche indicate. Il credito è stato ammesso al chirografo con provvedimento del Giudice Delegato.
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da un Utente, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’Utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili ai mesi di ottobre e novembre 2011
Stogit ha proposto azione avanti il Tribunale Civile di Milano, finalizzata ad ottenere l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva.
In pendenza del giudizio, il Tribunale di Roma ha dichiarato in data 30 ottobre 2014 il fallimento dell’Utente. Conseguentemente il Tribunale Civile di Milano ha dichiarato l’interruzione dell’azione giudiziaria Stogit ha Stogit ha quindi insinuato il proprio credito, nel rispetto delle tempistiche indicate. Il credito è stato ammesso al chirografo con provvedimento del Giudice Delegato.
Allo stato, anche a seguito di parziali restituzioni di gas effettuate anche dopo l’instaurazione dell’azione giudiziaria, a fronte di prelievi indebiti, risultano da restituire a Stogit ancora circa 56,0 milioni di Smc.
Emission Trading
Il 1 Gennaio 2013 è iniziato il terzo periodo di regolazione (2013-2020) dell’Emission Trading System (ETS), il sistema di autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra, regolamentato dal D.Lgs. 30 del 13 Marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni che recepisce la Direttiva 2009/29/CE. La riduzione delle emissioni di C02 rientra tra gli obiettivi prefissati dall’Unione europea del cosiddetto Pacchetto per il clima e l’energia 2020, approvato nel 2009, che prevede di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra del 20% (rispetto ai livelli del 1990), alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e migliorare del 20% dell’efficienza energetica.
Nel 2016 l’assegnazione gratuita per il Gruppo Snam è stata pari a circa 207.000 quote, con una diminuzione di circa il 13% rispetto al 2015. La riduzione è dovuta in parte all’assegnazione progressivamente decrescente delle quote gratuite da parte dell’Autorità Nazionale Competente, prevista per il terzo periodo di regolazione dall’art.10 bis della Direttiva 2009/29/CE, e in parte ai minori consumi registrati nel corso del 2015.
Nell’esercizio 2016, le emissioni di anidride carbonica delle installazioni del Gruppo Snam soggette ad ETS sono risultate complessivamente superiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 0,550 milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse in atmosfera, sono state assegnate circa 0,207 milioni di quote, facendo registrare un deficit di 0,343 milioni di tonnellate. Il deficit è compensato dalle quote già presenti nei registri degli impianti del Gruppo Snam, accumulate grazie al surplus degli anni scorsi.
44 Da presentare alla CSEA decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate.
45 La predetta deliberazione è stata annullata con sentenza del TAR di Milano n.1587/2014, in relazione all’obbligo per gli Utenti di corresponsione del corrispettivo CVBL nella misura di 0,001 €/Smc a decorrere dal 1 ottobre 2012. Peraltro, con successiva Deliberazione 372/2014/R/gas il coefficiente è stato rideterminato nella medesima misura di 0,001 €/Smc.
46 L’arco temporale oggetto di istruttoria conoscitiva inizialmente limitato al periodo 1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 è stato successivamente esteso fino al 23 ottobre 2012 dalla deliberazione n. 444/2012/R/gas.
47 Al 31 dicembre 2016, sono stati conclusi quattro dei richiamati procedimenti mediante approvazione delle deliberazioni 151/2014/S/gas, 188/2014/S/gas, 241/2014/S/gas e 471/2014/S/gas con le quali l’Autorità ha irrogato rilevanti sanzioni pecuniarie nei confronti dei quattro Utenti interessati.
48 Alcuni dei citati decreti ingiuntivi sono stati opposti dagli utenti interessati. In particolare, tre utenti, oltre a richiedere di sospendere la provvisoria esecutività e di revocare e/o dichiarare nulli, annullabili e/o comunque privi di effetto i decreti ingiuntivi medesimi, hanno formulato domande riconvenzionali per la condanna di Snam Rete Gas al risarcimento dei danni che asseritamente avrebbero subìto. In relazione a due utenti, i giudizi di opposizione da questi attivati sono stati dichiarati estinti con conseguente caducazione della domanda riconvenzionale e passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi.
49 Nei confronti del provvedimento di omologa è stato proposto reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Torino, nonché, stante il provvedimento confermativo adottato dalla medesima Corte, impugnazione innanzi la Suprema Corte di Cassazione.
50 Con tale Utente Snam Rete Gas ha formalizzato un piano di rientro finalizzato all’integrale soddisfacimento dei crediti vantati. Peraltro, a seguito della presentazione della richiesta di concordato preventivo ha interrotto i pagamenti.
51 Il credito dichiarato da Snam Rete Gas è stato ammesso al passivo come da domanda.
52 Snam Rete Gas è stata ammessa allo stato passivo per l’intero credito vantato, oltre interessi.