6. Principi contabili di recente emanazione
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e omologati dalla Commissione europea, ma non ancora entrati in vigore
Vengono di seguito elencati e illustrati in sintesi i principi contabili e le interpretazioni omologati dalla Commissione europea nel corso dell’esercizio 2016, ma non ancora entrati in vigore.
Con regolamento n. 2016/1905, emesso dalla Commissione europea in data 22 settembre 2016, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento IFRS “15 Revenue from Contracts with Customers”, emesso dallo IASB in data 28 maggio 2014. Il documento fornisce un unico modello di riconoscimento dei ricavi (compresi quelli derivanti dai contratti inerenti lavori su ordinazione) basato sul trasferimento del controllo di un bene o di un servizio ad un cliente. Esso fornisce un approccio più strutturato alla misurazione e rilevazione dei ricavi, con una guida di applicazione dettagliata. In particolare, il principio cardine dell’IFRS 15 prevede che la rilevazione dei ricavi sia effettuata per un ammontare che rifletta il corrispettivo che l’entità prevede avrà diritto a ricevere a fronte del trasferimento di beni e/o servizi. Tale principio è articolato in cinque passaggi: (i) identificazione del contratto (dei contratti) con il cliente; le disposizioni del principio si applicano ad ogni singolo contratto salvo i casi previsti in cui il principio stesso richiede che l’entità consideri più contratti unitariamente e provveda di conseguenza alla relativa contabilizzazione; (ii) identificazione delle performance obligations (ossia delle promesse contrattuali a trasferire beni e/o servizi) contenute nel contratto; (iii) determinazione del prezzo della transazione; nel caso in cui il corrispettivo sia variabile, questo è oggetto di stima da parte dell’entità, nella misura in cui è altamente probabile che quando sarà successivamente risolta l’incertezza associata al corrispettivo variabile non si verifichi un significativo aggiustamento al ribasso dell’importo dei ricavi cumulati rilevati; (iv) allocazione del prezzo della transazione alle performance obligation identificate, generalmente sulla base dei prezzi relativi di vendita standalone di ciascun bene o servizio; e (v) rilevazione del ricavo quando e/o nella misura in cui la relativa performance obligation risulta soddisfatta. Il principio IFRS 15 integra inoltre la richiesta di informativa di bilancio da fornire con riferimento a natura, ammontare, timing e incertezza dei ricavi e dei relativi flussi di cassa. Le tipologie di ricavi del Gruppo (revenue streams) sono riconducibili alle attività regolate svolte nei settori del trasporto e dispacciamento, stoccaggio e rigassificazione, i cui proventi risultano disciplinati dal quadro normativo definito dall’Autorità, che definisce annualmente l’ammontare dei ricavi riconosciuti (cosiddetto “revenue cap”). Sulla base di tale considerazione, e di un’analisi preliminare condotta sui principali contratti in essere, si ritiene che l’applicazione dell’IFRS 15 non produrrà impatti significativi sul bilancio consolidato del Gruppo Snam. Le disposizioni contenute nell’IFRS 15, successivamente alle modifiche apportate con l’amendment emesso in data 11 settembre 2015, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018; allo stato attuale Snam non prevede di esercitare la facoltà di adozione anticipata concessa dal principio. Lo standard prevede obbligatoriamente un’applicazione retroattiva e la transizione può avvenire secondo due possibili modalità: retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato conformemente allo IAS 8 (full retrospective approach) oppure retroattivamente contabilizzando l’effetto cumulativo dalla data dell’applicazione iniziale (modified restrospective approach). In caso di scelta del secondo approccio, l’IFRS 15 viene applicato retroattivamente solo ai contratti che non sono conclusi alla data dell’applicazione iniziale (1 gennaio 2018). Snam sta valutando quale delle due opzioni di applicazione retroattiva applicare.
Ai fini dell’implementazione dell’IFRS 15 il Gruppo prevede il completamento delle proprie analisi entro la fine dell’anno 2017, in tempo per la valutazione degli aspetti quantitativi dell’adozione del nuovo principio, da esporre nel bilancio annuale al 31 dicembre 2017.
Con regolamento n. 2016/2067, emesso dalla Commissione europea in data 22 novembre 2016, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “IFRS 9 Financial Instruments” , emesso dallo IASB in data 24 luglio 2014, unitamente alle relative Basis for Conclusions ed alla relativa Guida Applicativa, in sostituzione di tutte le versioni precedentemente emesse del principio. Le nuove disposizioni: (i) modificano le categorie di classificazione delle attività finanziarie e prevedono che tale classificazione sia basata sui flussi finanziari contrattuali dell’attività stessa nonché sul business model dell’impresa; (ii) eliminano inoltre l’obbligo di separazione dei derivati impliciti nelle attività finanziarie; (iii) identificano un nuovo modello di impairment che usi informazioni “forward looking” al fine di ottenere un riconoscimento anticipato delle perdite su crediti rispetto al modello “incurred loss” che posticipa il riconoscimento della perdita su crediti fino alla manifestazione di un loss event con riferimento alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, alle attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, ai crediti derivanti da contratti di leasing, nonché ad attività derivanti da contratti e ad alcuni impegni all’erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria; (iv) introducono una sostanziale revisione della qualificazione delle operazioni di copertura con l’obiettivo di garantire che queste siano allineate alle strategie di risk management delle imprese e basate su un approccio maggiormente principle-based. L’IFRS 9 ha conseguentemente emendato anche il principio IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”. Le disposizioni contenute nei suddetti documenti, che vanno a sostituire quelle contenute nel principio IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018. L’impatto dell’adozione di tale principio sul Gruppo è attualmente oggetto di analisi, tuttavia il Gruppo non si attende impatti significativi dall’applicazione dello stesso sulle operazioni ricorrenti.
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione europea
Di seguito sono illustrati i principi contabili e le interpretazioni di nuova emissione che, alla data di redazione del presente Bilancio, non hanno ancora ultimato il processo di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 11 settembre 2014 lo IASB ha emesso il documento “Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture – Amendments to IFRS 10 and IAS 28”. Le modifiche introdotte hanno l’obiettivo, in particolare, di definire più in dettaglio il trattamento contabile e la rilevazione dei connessi effetti a conto economico, della perdita del controllo di una partecipata per effetto del suo trasferimento ad una società collegata o ad una joint venture. Il diverso trattamento contabile da adottare nel bilancio dell’investitore è funzione del fatto che l’oggetto della transazione sia (o non sia) un business, così come definito dall’ IFRS 3. In data 17 dicembre 2015 lo IASB ha differito indefinitamente la data di adozione delle previsioni normative contenute in tale documento.
In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 16 Leases”, che definisce il leasing come un contratto che attribuisce ad un’entità il diritto di utilizzare un asset per un determinato periodo di tempo in cambio di un corrispettivo, ed elimina, per il locatario, la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, introducendo per lo stesso un unico modello contabile di rilevazione del leasing. Applicando tale modello l’entità riconosce: (i) nella propria situazione patrimoniale – finanziaria un’attività, rappresentativa del relativo diritto d’uso, ed una passività, rappresentativa dell’obbligazione ad effettuare i pagamenti previsti dal contratto, per tutti i leasing con durata superiore ai dodici mesi il cui valore non possa essere considerato non rilevante; (ii) nel conto economico l’ammortamento dell’attività riconosciuta e separatamente gli interessi sul debito iscritto. Ai fini della redazione del bilancio dei locatori, è mantenuta la distinzione tra leasing operativo e finanziario. Le disposizioni contenute nell’IFRS 16, che sostituiscono quelle contenute nello IAS 17 “Leasing” e nelle relative interpretazioni, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2019, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 19 gennaio 2016 lo IASB ha emesso il documento “Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses – Amendments to IAS 12”, il quale chiarisce che le perdite non realizzate su strumenti finanziari di debito valutati contabilmente al fair value ed al costo ai fini fiscali, danno origine a differenze fiscali temporanee deducibili; inoltre chiarisce che la stima degli imponibili fiscali futuri: (i) include anche i proventi derivanti dal realizzo di attività per importi maggiori del relativo valore contabile, in presenza di adeguate evidenze che ne supportino la probabilità; (ii) esclude il rigiro delle differenze fiscali temporanee deducibili. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha emesso il documento “Disclosure Initiative – Amendments to IAS 7”, il quale chiarisce come migliorare l’informativa sulle passività finanziarie al fine di permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni, derivanti da movimenti monetari e non, delle passività derivanti da operazioni di finanziamento, derivanti, ove necessario, da: (i) flussi connessi ad operazioni di finanziamento; (ii) l’acquisizione o la perdita di controllo di una controllata o di un business; (iii) variazioni nei tassi di cambio; (iv) variazioni di fair value; (v) altre modifiche. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 12 aprile 2016 lo IASB ha emesso il documento “Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers”, il quale chiarisce: (i) quando una promessa contrattuale a trasferire un bene e/o un servizio è separatamente identificabile dalle altre performance obligations contenute in un contratto; (ii) come determinare se l’entità sia un principal o un agente, a seconda che controlli i beni o i servizi sottostanti prima dell’operazione; (iii) come determinare se i ricavi derivanti da un accordo di licenza debbano essere riconosciuti lungo la sua durata o in un determinato momento. Il documento inoltre, fornisce due espedienti pratici (opzionali) con riferimento alla transizione al principio IFRS 15, secondo i quali un’entità potrebbe optare: (i) nel caso in cui utilizzi il “full retrospective method”, per non effettuare il restatement dei contratti completati all’inizio del primo periodo comparativo presentato (il principio prevedeva già un approccio similare in caso di “modified retrospective approach”); (ii) per determinare, invece di contabilizzare separatamente gli effetti di ogni singola modifica, gli effetti aggregati di tutte le modifiche intervenute dalla data di inizio del contratto sino all’inizio del primo periodo comparativo presentato od alla data di prima applicazione rispettivamente in caso di “full retrospective method” e di “modified retrospective approach”. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 20 giugno 2016 lo IASB ha emesso il documento “Classification and Measurement of Share – based Payment Transaction – Amendments to IFRS 2”, il quale: (i) chiarisce gli effetti delle condizioni di maturazione (vesting e non – vesting) sulla valutazione delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cash – settled); (ii) specifica che le modifiche di operazioni con pagamento basato su azioni da cash -settled ad equity – settled generano l’eliminazione della passività originaria, la rilevazione a patrimonio netto del pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale al fair value della data di modifica, nella misura per la quale, alla medesima data, i servizi sono stati resi e la contabilizzazione immediata dell’eventuale differenza a conto economico; (iii) con riferimento alle operazioni con pagamento basato su azioni con regolamento netto derivante da ritenute alla fonte effettuate dal datore di lavoro in forza di leggi o regolamenti fiscali, introduce un’eccezione affinché tali operazioni siano classificate come equity -settled nella loro interezza, nel caso in cui fossero state identificate come tali in assenza del regolamento netto imposto dall’applicazione della normativa fiscale. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 12 settembre 2016 lo IASB ha emesso un documento “Applying IFRS 9 Financial instruments with IFRS 4 Insurance Contracts – Amendments to IFRS 4”, il quale ha il fine di risolvere le problematiche che le imprese assicurative si troverebbero ad affrontare qualora dovessero applicare il nuovo standard sugli strumenti finanziari, l’IFRS 9, prima che avvenga la sostituzione da parte dello IASB dell’attuale principio IFRS 4 con il nuovo principio attualmente in fase di predisposizione. A riguardo, il documento introduce due approcci: (i) per tutte le entità che emettono contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 e che applicheranno l’IFRS 9, è prevista l’opzione di riclassificare dal conto economico alle altre componenti del conto economico complessivo (OCI) le variazioni del fair value derivanti da attività finanziarie designate (overlay approach), come se l’entità applicasse a tali attività lo IAS 39; (ii) per le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative, è prevista un’opzione di esenzione temporanea che permette di differire l’applicazione dell’IFRS 9 (deferral approach) fino al 2021. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
Le previsioni contenute nel documento “Annual Improvements to IFRS Standards 2014 – 2016 Cycle”, emesso dallo IASB in data 8 dicembre 2016, hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 1, eliminando le esenzioni di breve periodo previste con riferimento all’IFRS 7, allo IAS 19 ed all’IFRS 10 con riferimento alle “Investment entities” per i first time adopter; (ii) all’IFRS 12, chiarendo che l’informativa richiesta dal principio, ad eccezione di quella prevista nei paragrafi B10-B16, si applica a tutte le quote partecipative che vengono classificate come possedute per la vendita, detenute per la distribuzione ai soci o come attività operative cessate secondo quanto previsto dall’IFRS 5; (iii) allo IAS 28, chiarendo che l’opzione per una società d’investimento, un fondo comune, un fondo d’investimento o entità analoghe di valutare i propri investimenti in società collegate e joint venture al fair value con effetti a conto economico può essere esercitata separatamente per ogni singolo investimento, al momento della relativa rilevazione iniziale; le modifiche chiariscono inoltre che, un’entità, che non sia una investment entity ma che detiene un investimento in società collegate o joint venture che sono delle investment entities, può scegliere di mantenere la valutazione a fair value effettuata da tali investment entities ai fini della valutazione dei propri investimenti. Le disposizioni relative all’IFRS 1 e allo IAS 28 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, mentre le modifiche relative all’IFRS 12 a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso il documento “Transfers of Investment property – Amendments to IAS 40”, il quale chiarisce che un’entità deve riclassificare un immobile a, o da, la categoria inerente gli investimenti immobiliari se e solo se vi è evidenza di un cambiamento d’uso dell’immobile; una modifica dell’intenzione d’uso del management con riferimento all’immobile non costituisce di per se stessa evidenza di un cambiamento d’uso. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
Nella medesima data lo IASB ha emesso il documento “IFRIC 22 Foreign Currency Transaction and Advance Consideration”, il quale stabilisce che, quando si verificano operazioni in valuta estera per le quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo, il tasso di cambio da applicare per la rilevazione iniziale delle attività, dei costi o dei ricavi che si genereranno a fronte della transazione per cui è stato previsto il pagamento/l’incasso anticipato, corrisponde al tasso di cambio vigente alla data del pagamento dell’incasso anticipato stesso. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
Snam sta analizzando i principi indicati, ove applicabili, al fine di valutare se la loro adozione avrà un impatto significativo o meno sul bilancio.