Fattori di incertezza e gestione dei rischi
Premessa
In questo capitolo vengono illustrati i principali fattori di incertezza che caratterizzano l’ordinaria gestione delle attività di Snam, nonostante la gran parte di queste sia regolata e quindi esposta a rischio regolatorio e normativo, tutte le tipologie di rischio afferenti l’attività di business sono oggetto di un’attenta analisi. Inoltre in un contesto in continua evoluzione, una breve sezione è riservata alla trattazione dei rischi emergenti.
I rischi di natura finanziaria sono descritti all’interno alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi – Gestione dei rischi finanziari” delle Note al bilancio consolidato.
Il rischio regolatorio per Snam è strettamente connesso alla regolamentazione delle attività nel settore del gas. Le direttive e i provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione europea e dal Governo italiano e le decisioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e, più in generale, la modifica del contesto normativo di riferimento possono avere un impatto significativo sull’operatività, i risultati economici e l’equilibrio finanziario della Società. Considerando la specificità del business e il contesto in cui Snam opera, particolare rilievo assume l’evoluzione del contesto regolatorio in materia di criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento.
Il rischio legale e di non conformità riguarda il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle norme e dei regolamenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale cui Snam deve attenersi in relazione alle attività che svolge. La violazione delle norme e dei regolamenti può comportare sanzioni penali, civili e/o amministrative nonché danni patrimoniali, economici e/o reputazionali. Con riferimento a specifiche fattispecie, tra l’altro, la violazione della normativa a protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente e la violazione delle norme per la lotta alla corruzione, può inoltre comportare sanzioni, anche rilevanti, a carico dell’azienda in base alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231). Con riferimento al Rischio Frode e Corruzione Snam attribuisce un valore imprescindibile all’assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e ripudia la corruzione in ogni sua forma nel contesto più ampio del proprio impegno per il rispetto dei principi etici. I vertici Snam sono fortemente impegnati nel perseguire una politica di anticorruption, cercando di individuare potenziali vulnerabilità e provvedere alla loro rimozione, rafforzando i propri controlli e lavorando costantemente per aumentare la consapevolezza dei dipendenti su come identificare e prevenire la corruzione nei vari contesti di business.
Snam dal 2014 collabora con Transparency International Italia e ha aderito al Business Integrity Forum (BIF) e, nel corso del 2016 è entrata a far parte – come prima azienda italiana – del “Global Corporate Supporter Partnership”.
Verifica Reputazionale e accettazione e firma del Patto Etico d’Integrità sono i pilastri del sistema di controlli atti a prevenire i rischi connessi a comportamenti illegali e infiltrazioni criminali riguardanti i nostri fornitori e subappaltatori, con l’obiettivo di garantire rapporti trasparenti e requisiti di moralità professionale in tutta la filiera di imprese e per tutta la durata del rapporto; in tale ambito anche nel 2016 Snam ha confermato il suo Workshop Fornitori dedicando un apposito spazio al tema dell’etica e trasparenza come eccellenza e innovazione nell’attività d’impresa.
Il rischio congiunturale per Snam è strettamente connesso agli impatti che i mutamenti nel contesto macroeconomico possono aver sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato dei capitali e del debito, ovvero di rifinanziare il debito esistente per soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità, causando un aumento del costo dell’indebitamento del Gruppo Snam con conseguenti effetti negativi sulla sua attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Per la specificità del business in cui Snam opera, rilevano anche i rischi connessi all’instabilità politica, sociale ed economica nei paesi di approvvigionamento del gas naturale, riconducibili principalmente al settore del trasporto del gas. Gran parte del gas naturale trasportato nella rete nazionale italiana di trasporto viene importato da ovvero transita attraverso Paesi attualmente instabili dal punto di vista politico, sociale ed economico, e/o che potrebbero trovarsi in condizione di instabilità anche in futuro. L’importazione di gas naturale da questi Paesi, ovvero il transito dello stesso, sono soggetti a rischi inerenti a tali Paesi, tra i quali: alta inflazione; tassi di cambio volatili; legislazione carente in materia di insolvenza e protezione dei creditori; tensioni sociali; limiti agli investimenti e all’importazione ed esportazione di beni; aumenti di imposte e accise; imposizione forzata di rinegoziazioni dei contratti; nazionalizzazione o rinazionalizzazione dei beni; sconvolgimenti politici; cambiamenti nelle politiche commerciali; restrizioni monetarie e perdite o danni cagionati da disordini e agitazioni.
Qualora uno Shipper che si avvale del servizio di trasporto attraverso le reti di Snam non possa effettuare l’approvvigionamento di gas naturale dai suddetti Paesi a causa di tali condizioni avverse, o subisca comunque l’influsso di tali condizioni avverse, ovvero la conseguente incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali vis – à – vis Snam, potrebbero avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam.
I rischi operativi consistono principalmente nel malfunzionamento e imprevista interruzione del servizio determinati da eventi accidentali tra cui incidenti, guasti o malfunzionamenti di apparecchiature o sistemi di controllo, minor resa di impianti ed eventi straordinari quali esplosioni, incendi, terremoti, frane o altri eventi simili che sfuggono al controllo di Snam. Tali eventi potrebbero causare la riduzione dei ricavi e inoltre arrecare danni rilevanti a persone, con eventuali obblighi di risarcimento. Benché Snam abbia stipulato specifici contratti di assicurazione a copertura di alcuni tra tali rischi, le relative coperture assicurative potrebbero risultare insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento o agli incrementi di spesa.
Esiste, inoltre, la concreta possibilità per Snam di incorrere in ritardi nell’avanzamento dei programmi di realizzazione delle infrastrutture a seguito delle numerose incognite legate a fattori operativi, economici, normativi, autorizzativi e competitivi, indipendenti dalla sua volontà. Snam non è, quindi, in grado di garantire che i progetti di estensione e potenziamento previsti siano concretamente intrapresi né che, se intrapresi, abbiano buon fine o permettano il conseguimento dei benefici previsti dal sistema tariffario. Inoltre, i progetti di sviluppo potrebbero richiedere investimenti più elevati o tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente stimati, influenzando l’equilibrio finanziario e i risultati economici di Snam.
I progetti d’investimento possono essere arrestati o ritardati a causa delle difficoltà nell’ottenere le autorizzazioni ambientali e/o amministrative, dall’opposizione proveniente da forze politiche o altre organizzazioni, o possono essere influenzate da variazioni nel prezzo di equipaggiamenti, materiali e forza lavoro, o da cambiamenti nel quadro politico o regolamentare nel corso della costruzione, o ancora dall’incapacità di ottenere finanziamenti a un tasso d’interesse accettabile. Tali ritardi potrebbero avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam. In aggiunta, le variazioni nel prezzo di beni, equipaggiamenti, materiali e forza lavoro potrebbero avere un impatto sui risultati finanziari di Snam.
Tra i rischi operativi rilevano, infine, i rischi connessi al mercato delle emissioni che rientrano nel campo di applicazione delle direttive dell’Unione Europea in materia di commercializzazione dei permessi relativi all’emissione di biossido di carbonio e delle regole per il controllo delle emissioni di taluni inquinanti atmosferici. Con l’avvio del terzo periodo di regolazione (2013 – 2020), il sistema di autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra, regolamentato in passato dal D.Lgs. n. 216/2006, è stato aggiornato e modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in vigore dal 5 aprile 2013. Il decreto, secondo le nuove disposizioni, ha avuto come obiettivo principale l’aggiornamento della normativa riguardante le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra nonché una costante riduzione delle quote di emissioni rilasciate a titolo gratuito. Le quote assegnate a ciascun impianto avverrà con assegnazioni progressivamente decrescenti e non più costanti (come nel secondo periodo di regolazione) ed inoltre dipenderanno anche dall’effettiva funzionalità degli impianti.
Il rispetto delle regolazioni in materia di gas serra potrebbe richiedere, in futuro, che Snam adegui i propri impianti, e che controlli o limiti le proprie emissioni o intraprenda altre azioni che potrebbero incrementare i costi di adeguamento alle normative vigenti, e quindi avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam.
Con riferimento ai rischi di mercato e competizione si rileva il rischio legato al mantenimento della titolarità delle concessioni di stoccaggio, riconducibile al business dello stoccaggio del gas, in cui opera la società controllata Stogit sulla base di concessioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Otto delle dieci concessioni (Alfonsine, Brugherio, Cortemaggiore, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano e Settala) sono scadute il 31 dicembre 2016 e saranno prorogabili per non più di due volte per una durata di dieci anni ciascuna. Con riferimento a tali concessioni Stogit presentato, mei termini di legge, istanza di proroga presso il Ministero dello Sviluppo Economico e il relativo procedimento è attualmente pendente presso il suddetto Ministero. In pendenza di tale procedimento le attività della Società, come previsto dalle norme di riferimento, continueranno a essere esercitate fino al completamento delle procedure autorizzative in corso, previste dall’originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento. Una concessione (Fiume Treste) scadrà nel giugno 2022 ed è già stata oggetto della prima proroga decennale nel corso del 2011 e infine una concessione (Bordolano) scadrà nel novembre 2031 e potrà essere prorogata per altri dieci anni47. Ove Snam non sia in grado di conservare la titolarità di una o più delle proprie concessioni ovvero, al momento del rinnovo, le condizioni delle concessioni risultino meno favorevoli di quelle attuali, potrebbero determinarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Con riferimento al rischio connesso alle variazioni di prezzo del gas naturale, in virtù del quadro regolatorio vigente, la variazione del prezzo del gas naturale a copertura del Fuel Gas e delle perdite di rete non rappresenta un fattore di rischio rilevante per Snam, poiché tutto il gas per attività strumentali è fornito dagli Shipper in natura. Tuttavia, relativamente all’attività di trasporto, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha definito, a partire dal terzo periodo di regolazione 2010 – 2013, le modalità di corresponsione in natura, da parte degli utenti del servizio all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura del Gas Non Contabilizzato (GNC), dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di trasporto. In particolare, l’AEEGSI con la medesima delibera (514/2013/R/gas) ha definito il livello ammesso del GNC tenuto conto del valore medio registrato negli ultimi due anni e ha deciso di mantenere fisso detto valore per l’intero periodo di regolazione al fine di incentivare l’impresa maggiore di trasporto a raggiungere ulteriori incrementi di efficienza. Infatti, non verrebbero riconosciuti a livello tariffario quantitativi di GNC maggiori rispetto al livello ammesso per il periodo di regolazione di riferimento. In considerazione del predetto meccanismo di riconoscimento in natura del gas non contabilizzato, permane l’incertezza con riferimento alle eventuali quantità di GNC rilevate in eccesso rispetto alle quantità corrisposte in natura da parte degli utenti del servizio. La variazione del quadro regolatorio vigente in materia di corresponsione in natura del gas naturale potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam.
Con riferimento al rischio connesso alla domanda di gas si evidenzia, infine, che in base al sistema tariffario attualmente applicato dall’AEEGSI all’attività di trasporto del gas naturale, i ricavi di Snam, attraverso Snam Rete Gas, sono in parte correlati ai volumi trasportati. L’AEEGSI, tuttavia, ha introdotto un meccanismo di garanzia rispetto alla quota di ricavi correlata ai volumi trasportati. Questo meccanismo prevede la riconciliazione dei maggiori o minori ricavi eccendenti il ± 4% dei ricavi di riferimento correlati ai volumi trasportati. In forza di tale meccanismo, circa il 99,5% dei ricavi complessivi dell’attività di trasporto consentiti risulta garantito. In base al sistema tariffario attualmente applicato dall’AEEGSI all’attività di stoccaggio del gas naturale, i ricavi di Snam, attraverso Stogit, sono correlati all’utilizzo delle infrastrutture. L’AEEGSI, tuttavia, ha introdotto un meccanismo di garanzia rispetto ai ricavi di riferimento che consente alle imprese di coprire una quota prevalente dei ricavi riconosciuti. Per gli anni 2015 e 2016, il livello minimo garantito dei ricavi riconosciuti è pari a circa il 97%. È in fase di studio da parte di AEEGSI un’integrazione di tale meccanismo che, per gli anni successivi, potrà far dipendere il livello minimo garantito dei ricavi anche dall’efficienza dell’impresa di stoccaggio nella gestione delle procedure di allocazione delle capacità e nelle modalità di erogazione del servizio. La variazione del quadro regolatorio vigente potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam.
Rischi Emergenti
Lo scopo del processo di identificazione di rischi emergenti è quello di riuscire ad indagare gli impatti e mettere in campo le necessarie strategie e relative azioni di mitigazione sia in ottica preventiva che di controllo degli stessi. In quest’ambito, alcuni dei rischi emergenti identificati da Snam sono la Cybersecurity e quei rischi relativi a tematiche di Cambiamento Climatico in particolar modo in relazione al mercato delle emissioni.
Cybersecurity
Snam svolge la propria attività attraverso una complessa architettura tecnologica facendo affidamento ad un modello integrato di processi e soluzioni in grado di favorire la gestione efficiente del sistema gas per l’intero Paese. L’evoluzione del business ed il ricorso a soluzioni innovative idonee a migliorarlo continuamente , impone tuttavia un’attenzione crescente agli aspetti di cyber security.
Per questo motivo Snam ha sviluppato una propria strategia di cyber sicurezza basata su un framework definito in accordo con i principali standard in materia e con un’attenzione costante all’evoluzione normativa, italiana ed europea, specie per ciò che attiene in mondo delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali. Rientra in primo luogo nell’ambito di tale strategia l’adeguamento dei propri processi alle previsioni degli standard ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems) e ISO22301 (Business Continuity Management Systems) e la formale certificazione della conformità di parte di essi agli standard elencati.
Parallelamente ed in funzione dell’evoluzione tecnologica sono valutate e ove opportuno implementate soluzioni preventive e reattive volte a tutelare l’azienda dalle più diffuse minacce informatiche e dai moderni agenti di minaccia. In tale ambito, viene anche fatto ricorso a logiche di info sharing con istituzioni e peers nazionali ed europei al fine di migliorare la capacità e rapidità di risposta a fronte di diversi possibili eventi negativi.
Grande attenzione viene inoltre posta alla sensibilizzazione e alla formazione specialistica del personale, in modo da rendere più agevole l’identificazione dei segnali deboli e tutti quanto più consapevoli dei rischi di natura cyber che possono manifestarsi nel corso della normale attività lavorativa.
Cambiamenti climatici e Emission Trading
I rischi connessi al mercato delle emissioni che rientrano nel campo di applicazione delle direttive dell’Unione Europea in materia di commercializzazione dei permessi relativi all’emissione di biossido di carbonio e delle regole per il controllo delle emissioni di taluni inquinanti atmosferici. Con l’avvio del terzo periodo di regolazione (2013 – 2020), il sistema di autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra, regolamentato in passato dal D.Lgs. n. 216/2006, è stato aggiornato e modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in vigore dal 5 aprile 2013. Il decreto, secondo le nuove disposizioni, ha avuto come obiettivo principale l’aggiornamento della normativa riguardante le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra nonché una costante riduzione delle quote di emissioni rilasciate a titolo gratuito. Le quote assegnate a ciascun impianto avverrà con assegnazioni progressivamente decrescenti e non più costanti (come nel secondo periodo di regolazione) ed inoltre dipenderanno anche dall’effettiva funzionalità degli impianti.
Il rispetto delle regolazioni in materia di gas serra potrebbe richiedere, in futuro, che Snam adegui i propri impianti, e che controlli o limiti le proprie emissioni o intraprenda altre azioni che potrebbero incrementare i costi di adeguamento alle normative vigenti, e quindi avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Snam.
Nella tabella di seguito sono riportate le azioni di mitigazione e controllo attuata per ciascuna tipologia di rischio.
Tipologia |
Descrizione |
Azioni di mitigazione e controllo attuati |
Riferimento nella relazione di gestione o altri documenti societari |
Rischio regolatorio |
Definizione ed aggiornamento di un quadro regolatorio in Italia e nei paesi di interesse che presenta parametri penalizzanti |
|
|
Rischio legale e di non conformità |
Variazione rilevante della normativa e/o giurisprudenza |
|
|
Mancato allineamento della Corporate Governance e/o del sistema di controllo interno e dei rischi alle normative e/o alle best practice |
|
|
|
Responsabilità della azienda per illeciti commessi dal management o da terzi |
|||
Rischi operativi |
Ritardo nell’avanzamento dei programmi di realizzazione delle grandi infrastrutture di trasporto e stoccaggio |
|
|
Rotture o lesioni alle condotte/agli impianti anche a seguito di eventi esogeni. Interruzione del servizio a seguito di malfunzionamento degli impianti o dei sistemi operativi |
|
|
|
Rischi operativi (supply chain) |
Mantenimento di un adeguato profilo reputazionale per fornitori e subappaltatori |
|
|
Rischi di mercato e competizione |
Mantenimento della titolarità delle concessioni di stoccaggio di gas |
|
|
Variazione del prezzo del gas naturale connessa alla corresponsione in natura del gas naturale |
|
|
|
Variazione della domanda di gas con effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria |
|
|
|
Rischi connessi ai cambiamenti climatici |
Emission trading |
|
|
Rischi finanziari /liquidità |
Declassamento del rating sul debito a m/l termine |
|
|
Variazioni del tasso d’interesse |
|
|
|
Variazioni del tasso di cambio |
|
|
|
Incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato |
|
|
|
Default |
|
||
Crediti inesigibili |
|
|
|
|
|||
|
47 Le concessioni di Stogit rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 sono prorogabili dal Ministero dello Sviluppo Economico per non più di due volte per una durata di dieci anni ciascuna, ai sensi dell’art. 1, comma 61 della Legge n. 239/2004. Ai sensi dell’art. 34, comma 18, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, la durata dell’unica concessione Stogit rilasciata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 (Bordolano) è trentennale con possibilità di proroga per ulteriori dieci anni.