6. Principi contabili di recente emanazione
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e omologati dalla Commissione europea, ma non ancora entrati in vigore
Vengono di seguito elencati e illustrati in sintesi i principi contabili e le interpretazioni omologati dalla Commissione europea nel corso dell’esercizio 2015, ma non ancora entrati in vigore.
Con regolamento n. 2015/2173, emesso dalla Commissione europea in data 24 novembre 2015, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all’IFRS 11)”, emesso dallo IASB in data 6 maggio 2014. Il documento disciplina il trattamento contabile applicabile alle acquisizioni di quote di interessenza iniziali o aggiuntive in joint operations (che non modifichino la qualificazione dell’interessenza come tale), che soddisfino la definizione di business ai sensi dell’IFRS 3.
Con regolamento n. 2015/2231, emesso dalla Commissione europea in data 2 dicembre 2015, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38)”, emesso dallo IASB in data 12 maggio 2014, con l’obiettivo di chiarire che un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati dall’asset (cosiddetto revenue-based method) non è ritenuto appropriato in quanto riflette esclusivamente il flusso di ricavi generati da tale asset e non, invece, la modalità di consumo dei benefici economici incorporati nell’asset stesso. Con riferimento alle attività immateriali, tale presunzione è superabile se: (i) il diritto d’uso dell’attività è correlato al raggiungimento di una predeterminata soglia di ricavi da produrre oppure (ii) è possibile dimostrare che conseguimento dei ricavi e l’utilizzo dei benefici economici dell’attività sono altamente correlati.
Con regolamento n. 2015/2343 del 15 dicembre 2015 sono state omologate le previsioni normative contenute nel “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014”, emesso dallo IASB in data 25 settembre 2014. Il documento: (i) in riferimento all’IFRS 5 chiarisce che l’eventuale diversa classificazione di un asset (o gruppo in dismissione) da posseduto per la vendita a posseduto per la vendita ai soci (o viceversa), non deve essere considerato quale nuovo piano di dismissione bensì come una continuazione del piano originario; (ii) in riferimento al principio IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative” fornisce una guida addizionale nella determinazione dell’esistenza o meno di un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita, nel caso in cui sussista un contratto di servizi ad essa inerente, così da determinare quale sia il livello di informativa richiesto; sempre in riferimento al medesimo principio, chiarisce inoltre l’applicabilità delle disclosure richieste in riferimento alla compensazione di attività e passività finanziarie nell’ambito dei bilanci intermedi; (iii) in riferimento al principio IAS 19, chiarisce che il tasso di attualizzazione da impiegare per l’attualizzazione delle obbligazioni deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli di aziende primarie identificati nella medesima valuta utilizzata per pagare i benefici invece che con riferimento al paese di riferimento; (iv) con riferimento allo IAS 34 chiarisce il significato del riferimento alle informazioni contenute in altre sezioni del bilancio intermedio, specificando che le stesse devono essere disponibili con le medesime tempistiche.
Con regolamento n. 2015/2406, emesso dalla Commissione europea in data 18 dicembre 2015, sono state omologate le previsioni normative contenute nel documento “Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1)” emesso dallo IASB in data 18 dicembre 2014. Il documento include una serie di puntualizzazioni in riferimento alle tematiche della materialità, dell’eventuale disaggregazione delle voci, della struttura delle note esplicative, dell’informativa sui criteri contabili adottati e della presentazione delle altre componenti dell’utile complessivo derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.
Nella medesima data la Commissione europea, con regolamento n. 2015/2441 ha omologato le previsioni normative contenute nel documento “Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27)”, emesso dallo IASB in data 12 agosto 2014, le cui disposizioni consentono di contabilizzare, nel bilancio separato, gli investimenti in controllate, joint venture e collegate anche con il metodo del patrimonio netto oltre che, come già previsto in passato, al costo od in conformità allo IAS 39. L’opzione contabile prescelta deve essere applicata in maniera consistente per ogni categoria di investimento partecipativo. Il medesimo amendment ha di conseguenza rimodulato anche la definizione di bilancio separato.
Le disposizioni contenute nei suddetti documenti sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2016.
In data 9 gennaio 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’unione europea i regolamenti n. 2015/28 e 2015/29 ambedue emessi dalla Commissione europea in data 17 dicembre 2014, con i quali sono state omologate, rispettivamente: (i) le previsioni normative contenute nel documento “Ciclo annuale di miglioramenti 2010-2012 dei principi contabili internazionali”; (ii) le modifiche apportate allo IAS 19 dalle disposizioni contenute nel documento “Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (Modifiche allo IAS 19)”.
Le previsioni contenute nel “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012” hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 2, chiarendo la definizione di “condizione di maturazione” e introducendo le definizioni di condizioni di servizio e di risultato; (ii) all’IFRS 3, chiarendo che le obbligazioni a corrispondere un corrispettivo potenziale, diverse da quelle che rientrano nella definizione di strumento di patrimonio netto, sono valutate al fair value ad ogni data di bilancio, con variazioni rilevate a conto economico; (iii) all’IFRS 8, richiedendo che venga data informativa circa le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell’aggregazione dei segmenti operativi descrivendo i segmenti che sono stati aggregati e gli indicatori economici che sono stati valutati per determinare che i segmenti aggregati presentano caratteristiche economiche simili; (iv) allo IAS 16 e lo IAS 38, chiarendo la modalità di determinazione del valore contabile lordo delle attività, in caso di rivalutazione conseguente all’applicazione del modello della rideterminazione del valore; (v) allo IAS 24, stabilendo le informazioni da fornire quando vi è una entità terza che fornisce servizi relativi alla gestione dei dirigenti con funzioni strategiche dell’entità che redige il bilancio.
Le modifiche apportate allo IAS 19 consentono la contabilizzazione in diminuzione del current service cost del periodo dei contributi corrisposti dai dipendenti o da terze parti, che non siano correlati al numero di anni di servizio, in luogo dell’allocazione di tali contributi lungo l’arco temporale cui il servizio è reso.
Le disposizioni di tali due ultimi regolamenti si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 febbraio 2015 (esercizio 2016 nella fattispecie del Gruppo Snam).
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non ancora omologati dalla Commissione europea
Di seguito sono illustrati i principi contabili e le interpretazioni di nuova emissione che, alla data di redazione del presente Bilancio, non hanno ancora ultimato il processo di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts”, l’interim standard relativo al progetto Rate-regulated activities. Rientrano nello scope del documento i First Time Adopter ai quali, in base ai dettami del principio, è consentito di continuare a rilevare gli importi relativi alla rate regulated activities secondo i precedenti principi contabili adottati. La Commissione europea ha deciso di non dare avvio al processo di omologazione di tale standard in attesa dello standard definitivo.
In data 28 maggio 2014, lo IASB ha emesso il documento IFRS “15 Revenue from Contracts with Customers”, il quale fornisce un unico modello di riconoscimento dei ricavi basato sul trasferimento del controllo di un bene o di un servizio ad un cliente, non necessariamente coincidente con il concetto attualmente in vigore di trasferimento di rischi e benefici. Esso fornisce un approccio più strutturato alla misurazione e rilevazione dei ricavi, con una guida di applicazione dettagliata, anche con riferimento, ad esempio, alla rilevazione dei corrispettivi variabili.
Le disposizioni contenute nell’IFRS 15, successivamente alle modifiche apportate con l’amendment emesso in data 11 settembre 2015, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 24 luglio 2014 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 9 Financial Instruments” unitamente alle relative Basis for Conclusions e alla relativa Guida Applicativa, in sostituzione di tutte le versioni precedentemente emesse del principio. Le nuove disposizioni: (i) modificano le categorie di classificazione degli strumenti finanziari e prevedono che tale classificazione sia basata sulle caratteristiche dello strumento ed il business model dell’impresa; (ii) eliminano inoltre l’obbligo di separazione dei derivati impliciti; (iii) identificano un nuovo modello di impairment che usi informazioni “forward looking” al fine di ottenere un riconoscimento anticipato delle perdite su crediti rispetto al modello “incurred loss” che posticipa il riconoscimento della perdita su crediti fino alla manifestazione di un loss event; (iv) introducono una sostanziale revisione della qualificazione delle operazioni di copertura con l’obiettivo di garantire che le operazioni di copertura siano allineate alle strategie di risk management delle imprese e basate su un approccio maggiormente principle-based.
Le disposizioni contenute nei suddetti documenti, che vanno a sostituire quelle contenute nel principio IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2018, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 11 settembre 2014 lo IASB ha emesso il documento “Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture – Amendments to IFRS 10 and IAS 28”. Le modifiche introdotte hanno l’obiettivo, in particolare, di definire più in dettaglio il trattamento contabile e la rilevazione dei connessi effetti a conto economico, della perdita del controllo di una partecipata per effetto del suo trasferimento ad una società collegata o ad una joint venture. Il diverso trattamento contabile da adottare nel bilancio dell’investitore è funzione del fatto che l’oggetto della transazione sia (o non sia) un business, così come definito dall’ IFRS 3. In data 17 dicembre 2015 lo IASB ha differito indefinitamente la data di adozione delle previsioni normative contenute in tale documento.
In data 18 dicembre 2014 lo IASB ha emesso il documento “Investment Entities: Applying the Consolidation Exception – Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28”, che chiarisce le tematiche sorte nell’ambito dell’applicazione dell’eccezione al consolidamento per le investment entities. Le disposizioni in esso contenute sarebbero state efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2016; ad oggi il documento non è stato ancora omologato da parte della Commissione europea.
In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha emesso il documento “IFRS 16 Leases”. Sulla base della considerazione del fatto che tutti i leasing consistono nell’attribuire ad un’entità il diritto di utilizzare un asset per un determinato periodo di tempo in cambio di un corrispettivo e dal fatto che, se il pagamento di tale corrispettivo viene effettuato lungo la durata contrattuale, l’entità sta implicitamente ottenendo un finanziamento, l’IFRS 16 elimina la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo ed introduce, per il locatario, un unico modello contabile di riconoscimento del leasing. Applicando tale modello l’entità riconosce (i) attività e passività per tutti i leasing con durata superiore ai dodici mesi, a meno che il bene cui si fa riferimento sia di valore non rilevante, (ii) separatamente nel conto economico l’ammortamento dell’attività riconosciuta e gli interessi sul debito iscritto. Le disposizioni contenute nell’IFRS 16, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2019, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
In data 19 gennaio 2016 lo IASB ha emesso il documento “Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses – Amendments to IAS 12”, il quale chiarisce che le perdite non realizzate su strumenti finanziari di debito valutati contabilmente al fair value ed al costo ai fini fiscali, danno origine a differenze fiscali temporanee deducibili; inoltre chiarisce che la stima degli imponibili fiscali futuri (i) include anche i proventi derivanti dal realizzo di attività per importi maggiori del relativo valore contabile, ed (ii) esclude il rigiro delle differenze fiscali temporanee deducibili. Tali disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2017, salvo eventuali successivi differimenti stabiliti in sede di omologazione da parte della Commissione europea.
Snam sta analizzando i principi indicati, ove applicabili, al fine di valutare se la loro adozione avrà un impatto significativo o meno sul bilancio.