Contenziosi e altri provvedimenti
Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato.
Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.
Contenzioso penale
Snam Rete Gas S.p.A. – Indagini della Magistratura sulla misura del gas
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell’anno 2006 aveva aperto un procedimento penale in relazione alla questione della Misura del gas e alla legittimità e affidabilità dei Misuratori cosiddetti Venturimetrici che aveva visto coinvolte varie Società della filiera del gas, tra cui Snam Rete Gas. La Società era indagata ai sensi degli artt. 24 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Nel novembre 2009 è stato notificato l’ Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari. Risultavano soggetti indagati, a vario titolo, taluni dirigenti e responsabili di funzione (ivi compresi ex dirigenti e responsabili).
Il periodo oggetto di contestazione si riferiva a un arco temporale che copriva complessivamente gli anni dal 2003 al 2007, in relazione principalmente alle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale e all’accertamento e/o pagamento delle accise sul gas naturale, nonché all’eventuale ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza. Sono stati oggetto di approfondimento, col supporto dei professionisti esterni indipendenti, gli aspetti di natura amministrativa, di natura tributaria e di natura comunitaria; all’esito, confortata dai pareri ottenuti, Snam Rete Gas ha ritenuto non fondate le contestazioni avanzate e pertanto, ha considerato remoto il rischio di un conseguente impatto economico negativo a proprio carico.
In data 24 gennaio 2012 il G.U.P ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per tutti gli indagati e ha contestualmente disposto il dissequestro degli strumenti di misura.
Avverso tale sentenza è stato depositato Ricorso per Cassazione dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata, respingendo nel resto il ricorso del P.M, in particolare per l’effetto, sono venute meno le imputazioni di cui agli articoli 472 c.p., comma 1 e 2, 2638 c.c., comma 1, e l’imputazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
A seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, in data 12 dicembre 2013 si è aperta la nuova udienza preliminare, all’esito della quale il GUP, ha disposto il rinvio a giudizio limitatamente agli anni 2006 e 2007. Il dibattimento si è aperto il 18 aprile 2014. All’udienza del 27 marzo 2015 il Tribunale di Milano ha assolto gli imputati dai reati contestati perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato. Il Pubblico ministero ha proposto appello.
Snam Rete Gas S.p.A. – Evento Tresana
In data 18 gennaio 2012 si è verificata una esplosione sul gasdotto La Spezia-Cortemaggiore (Tresana) durante i lavori di manutenzione sullo stesso (eseguiti da un subappaltatore). Snam Rete Gas è prontamente intervenuta per fornire tutto l’aiuto necessario e successivamente per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente.
Il 28 gennaio 2012 il flusso di gas è stato ristabilito sulla linea. Dopo la conclusione delle indagini preliminari sono state mosse contestazioni, a vario titolo, ad alcuni manager e dirigenti e in seguito al rinvio a giudizio disposto dal GUP il 23 giugno 2015 si è aperto il dibattimento.
Snam Rete Gas S.p.A. – Evento di Pineto
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha aperto, nei confronti di alcuni amministratori e dirigenti e manager, anche passati, un’indagine in relazione all’incidente occorso in data 6 marzo 2015 nei pressi della città di Pineto (Teramo), riguardante una fuga di gas in un tratto di metanodotto. Le ragioni della perdita e del conseguente incendio sono in corso di accertamento. Il metanodotto è stato prontamente messo in sicurezza, tramite l’interruzione della fuga di gas e agevolando l’estinzione dell’incendio.
Snam Rete Gas sta attivamente collaborando con le Autorità competenti.
Snam Rete Gas S.p.A. – Evento Genova
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, in relazione all’evento occorso in data 20 marzo 2014 nel territorio del Comune di Serra Riccò (GE). Nello specifico trattasi della fuoriuscita di gas da una tubazione del metanodotto denominato Derivazione per Recco.
Su richiesta del Pubblico Ministero, il GIP ha emesso decreto di archiviazione il 24 novembre 2015.
Snam Rete Gas – Evento Ravenna
La Procura della Repubblica di Ravenna ha aperto un’indagine penale, nei confronti di alcuni dirigenti e manager di Snam Rete Gas, in relazione all’evento occorso in data 10 dicembre 2014, presso lo stabilimento “Nodo di Ravenna” della Snam Rete Gas in cui si è sviluppato un incendio che ha interessato uno degli impianti di preriscaldamento del gas.
Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dalle policy aziendali, Snam Rete Gas è intervenuta per prevenire rischi ambientali e per accertare le cause dell’incendio.
Il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari.
Snam Rete Gas – Evento Sestino (AR)
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ha aperto, nei confronti di alcuni amministratori e dirigenti, anche passati di Snam Rete Gas un procedimento penale in relazione all’evento occorso in data 19 novembre 2015 nel territorio del Comune di Sestino (AR).
In tale data si verificava una rottura del Gasdotto che causava una fuoriuscita incontrollata di gas. Le ragioni della fuoriuscita e dell’incendio del gas sono in corso di accertamento.
Snam Rete Gas sta attivamente collaborando con le Autorità competenti.
Italgas S.p.A. – Evento Barletta
In data 25 aprile 2015 si è verificata un’esplosione a causa di una fuga di gas, con la morte di un operaio Italgas, nonché altri feriti, nel corso di un intervento a seguito di una segnalazione di un danneggiamento della rete del gas da parte di una società terza con conseguente dispersione del gas. La Procura della Repubblica competente ha avviato le indagini, alle quali la Società sta attivamente collaborando.
Italgas S.p.A. – Evento Roma/Via Parlatore
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha aperto un’indagine nei confronti di alcuni manager di Italgas in merito all’incidente occorso il 7 settembre 2015 riguardante un intervento ordinario sulla rete di distribuzione del gas del Comune di Roma.
L’incidente, verificatosi per cause ancora in corso di accertamento, ha dato luogo a un incendio che ha coinvolto tre persone. Due di esse, operai di un’impresa appaltatrice di Italgas, sono state ferite in modo lieve. La terza persona – un collega di Italgas – è morta dopo qualche settimana, nonostante le cure mediche.
Italgas sta attivamente cooperando con le Autorità competenti.
Italgas S.p.A. – Evento Cerro Maggiore/Via Risorgimento
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha aperto un procedimento penale, contro dirigenti, tecnici e operai di Italgas, in relazione all’incidente occorso in data 11 novembre 2015 durante un’attività di pronto intervento. L’incidente è stato causato da una dispersione di gas dovuta a lavori di trivellazione orizzontale teleguidata per la posa di cavo in fibra ottica eseguiti da terzi.
L’esplosione è intervenuta mentre erano in corso di completamento le attività di intercettazione del tratto interessato dal danneggiamento, causando il crollo dell’abitazione e provocando la morte della signora che vi abitava, il ferimento grave di un operatore della società ITALGAS e di altre due persone in maniera leggera. L’area è stata posta sotto sequestro. In data 15 novembre 2015 la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha notificato un avviso di accertamento tecnico non ripetibile, il Pubblico Ministero ha nominato i propri consulenti tecnici. Italgas ha, altresì, nominato i propri consulenti tecnici di parte.
La Società sta attivamente cooperando con le Autorità competenti.
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)
Snam Rete Gas S.p.A. – Istruttoria per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni
Con deliberazione VIS 97/11 notificata in data 15 novembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha avviato un procedimento per accertare la sussistenza di violazioni in materia di misura del gas naturale, in relazione a presunte anomalie nel rilevamento della misura del gas con riferimento a 45 impianti.
Successivamente, con deliberazione 431/2012/S/gas del 25 ottobre 2012 l’AEEGSI ha avviato un ulteriore procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale disponendo, al contempo, la riunione con il succitato procedimento istruttorio.
Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato una proposta d’impegni in relazione alle condotte contestate, integrata con l’aggiornamento della situazione degli impianti di Regolazione e Misura (REMI) oggetto del procedimento. Con deliberazione 332/2015/S/gas del 9 luglio 2015, l’AEEGSI ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di impegni, ritenendo che gli stessi non fossero idonei a ripristinare l’assetto degli interessi anteriore alle violazioni contestate o ad eliminare eventuali conseguenze immediate e dirette delle violazioni medesime.
Snam Rete Gas S.p.A. – Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale
Con deliberazione VIS 12/11, all’esito di Istruttoria avviata con deliberazione VIS 85/09, l’AEEGSI aveva irrogato una sanzione di 580 mila euro a carico di Snam Rete Gas S.p.A. per violazione di regole imposte alle società di trasporto gas sulla corretta misurazione e utilizzo del potere calorifico superiore (di seguito “PCS”) del gas naturale. Tale parametro è necessario per determinare l’energia effettivamente fornita agli operatori del mercato ovvero i singoli venditori.
L’AEEGSI ha ritenuto di sanzionare la temporanea interruzione, in limitati casi, della rilevazione meccanico-chimica del PCS. L’AEEGSI ha peraltro evidenziato che la violazione non ha comportato alcun aggravio in bolletta e, nel definire l’importo della sanzione, ha tenuto conto delle azioni correttive poste in essere da Snam Rete Gas per migliorare il servizio di misura e scongiurare per il futuro analoghi riflessi negativi sul funzionamento.
Snam Rete Gas, in parallelo al pagamento della sanzione, ha depositato ricorso giurisdizionale per la riforma del provvedimento. Con sentenza del 2 luglio 2015, il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso ritenendo la sussistenza dell’illecito di mera condotta e che l’importo della sanzione comminata sarebbe coerente con il carattere, ritenuto “non grave” dall’AEEGSI, dell’illecito medesimo.
Snam Rete Gas S.p.A. – Deliberazione 145/2013/R/gas – Procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas
Con Deliberazione 5 aprile 2013 145/2013/R/gas, l’AEEGSI ha avviato un “procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012”.
Il procedimento in oggetto scaturisce dagli esiti dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 282/2012/R/gas avente ad oggetto le modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012. La citata istruttoria conoscitiva si è conclusa con deliberazione 144/2013/E/gas e l’AEEGSI, con la deliberazione 145/2013/R/gas, ha ritenuto necessario avviare un procedimento ad hoc per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas S.p.A. in merito ai “crediti complessivamente non riscossi” e per verificarne la situazione evolutiva.
In data 6 agosto 2014 è stata notificata la comunicazione delle risultanze istruttorie che hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento degli oneri in contestazione. In data 20 aprile 2015, si è tenuta l’audizione finale dinanzi al Collegio. Con deliberazione 608/2015/R/gas dell’11 dicembre 2015 l’Autorità ha chiuso il procedimento in esame ritenendo di non riconoscere la quota parte dei crediti non riscossi in relazione alle specifiche fattispecie oggetto di istruttoria, per un ammontare complessivo di circa 130 milioni iva inclusa, ma facendo in ogni caso salvo il diritto di Snam Rete Gas di trattenere i crediti relativi alle partite economiche del bilanciamento eventualmente già recuperati a seguito delle azioni giudiziarie intraprese nei confronti degli shipper inadempienti nella misura corrispondente agli importi non riconosciuti. Infine, l’Autorità ha riconosciuto a Snam Rete Gas la rimanente parte dei crediti non riscossi relativi al periodo 1 dicembre 2011-23 ottobre 2012. La società, ritenendo che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi e oggetto del procedimento in questione, ha impugnato la deliberazione 608/2015/R/gas dinanzi all’autorità giudiziaria competente.
La Società ha effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti.
Snam Rete Gas S.p.A. – Deliberazione n. 9/2014/S/gas – Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della Deliberazione 292/2013/R/gas
Con Deliberazione n. 9/2014/S/gas, pubblicata in data 27 gennaio 2014, l’AEEGSI ha disposto l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della deliberazione 292/2013/R/gas. Il procedimento è volto ad accertare l’esistenza o meno di ritardi negli adempimenti connessi al recepimento delle modifiche del Codice di Rete stabilite con Deliberazione 292/2013/R/gas, in materia di settlement ovvero determinazione delle relative partite fisiche ed economiche del bilanciamento del sistema del gas. Snam Rete Gas assicura la più ampia collaborazione, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare la legittimità del proprio operato.
Italgas S.p.A. – Istruttoria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas
Con la deliberazione VIS 92/09, l’AEEGSI in data 18 settembre 2009 ha avviato un’istruttoria formale per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas. In particolare, è stata contestata la pretesa violazione dell’obbligo di provvedere alla sostituzione o risanamento o dismissione reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo (non ancora risanate), posto a carico del distributore che le gestisce, nella misura minima del 30% entro il 31 dicembre 2008.
In esito all’istruttoria, la deliberazione dell’AEEGSI VIS 41/11 pubblicata in data 24 marzo 2011: (i) ha confermato il rispetto da parte di Italgas dell’obbligo di sostituzione nell’intero territorio nazionale; (ii) ha tuttavia accertato la responsabilità della Società per non aver rispettato tale obbligo in relazione alla sola rete di distribuzione della città di Venezia e applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 51 mila euro.
Italgas, ritenendo la sussistenza di fondate motivazioni al mancato adempimento dell’obbligo in relazione alla rete di Venezia, ha provveduto al pagamento della sanzione con riserva di impugnazione che è stata proposta avanti il TAR Lombardia, sede di Milano. Con sentenza del 13 luglio 2015, il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo che le difficoltà legate alla particolarità dei luoghi sono elementi idonei a ridurre ma non ad escludere completamente la responsabilità della ricorrente e che l’Autorità avrebbe valutato tali particolarità della situazione di Venezia nella determinazione del quantum della sanzione.
Italgas S.p.A. – Violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas
Con deliberazione 33/2012/S/gas del 9 febbraio 2012, l’AEEGSI ha disposto l’“Avvio di quattro procedimenti sanzionatori per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas” per l’accertamento della violazione degli artt. 2, comma 1 e 12, comma 7, lett. b) della deliberazione ARG/gas 120/08 da parte di quattro imprese di distribuzione del gas naturale, ivi inclusa Italgas S.p.A.
L’AEEGSI rileva, in particolare, il mancato rispetto da parte della Società con riguardo all’impianto di Venezia, dell’obbligo di risanare o sostituire entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003, previsto dall’art. 12, comma 7, lett. b) succitato.
Si è in attesa della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEGSI.
Italgas S.p.A. – Violazioni in tema di fatturazione della componente tariffaria “canoni comunali” nel servizio di distribuzione gas
Con deliberazione 104/2015/S/gas del 12 marzo 2015, l’AEEGSI ha disposto l’avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni in tema di fatturazione della cosiddetta componente COLci.
L’AEEGSI contesta, in particolare, il mancato rispetto delle modalità di fatturazione, previste dalla regolazione vigente, di detta componente.
Il termine di durata dell’istruttoria è fissato in 180 giorni, mentre il termine per l’adozione del provvedimento finale è fissato in 90 giorni decorrenti dalla chiusura dell’istruttoria.
In data 23 aprile 2015, l’AEEGSI ha formulato una richiesta di trasmissione dei dati di fatturazione della componente tariffaria COLci inerenti agli anni 2009-2013 cui la Società ha fornito riscontro in data 7 maggio 2015. Ad oggi ancora non risulta conclusa l’istruttoria.
Contenziosi fiscali
Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Imposta di registro
In data 30/11/2012 è stato notificato alla Società, dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano), un avviso di accertamento per la rettifica del valore di cessione, da Saipem Energy Services S.p.A. a Stogit, del ramo d’azienda relativo all’attività di manutenzione operativa degli impianti. Il valore di cessione accertato è superiore al valore dichiarato, per effetto di una più elevata determinazione del valore di avviamento, a cui consegue la contestazione di una maggiore imposta di registro pari a circa 88 mila euro, oltre a sanzioni ed interessi.
In relazione a tale provvedimento la Società ha presentato un’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 218/1997, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una definizione della materia del contendere, che non ha avuto esito positivo.
Pertanto, la Società ha proposto ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) in litisconsorzio con Saipem S.p.A. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
In data 18 settembre 2014 il ricorso è stato trattato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano e in data 2 ottobre 2014 la stessa ha depositato la sentenza di accoglimento del ricorso.
In data 19/3/2015, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e la Società, in litisconsorzio con la Saipem spa, si è costituita in giudizio.
La Società ha lasciato invariato l’accantonamento al fondo rischi effettuato nel 2012.
Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Avviso di liquidazione per imposta di registro
In data 4 marzo 2015 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate a Stogit S.p.A. un avviso di liquidazione con il quale viene richiesto alla Società il pagamento della somma complessiva di circa 2,7 milioni di euro, per imposta principale di registro per atti giudiziari.
La Società ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, chiedendo che l’imposta venga rideterminata. Con provvedimento di autotutela n. 55/2015, l’Agenzia delle Entrate, in accoglimento della richiesta, ha rettificato l’avviso impugnato da 2,7 milioni di euro a 0,4 milioni di euro, oltre spese di notifica, che la società ha provveduto a liquidare in data 4 maggio 2015.
Italgas S.p.A. – Imposte dirette e indirette
Con riferimento alla verifica fiscale generale relativa al periodo d’imposta 2009, effettuata da funzionari dell’Agenzia delle Entrate (Direzionale Regionale del Piemonte, Settore Controlli e Riscossione, Ufficio Grandi Contribuenti) conclusasi in data 7 dicembre 2012 con il rilascio del Processo Verbale di Constatazione, sono stati formulati rilievi, che determinano maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA pari complessivamente a circa un milione di euro, oltre interessi e sanzioni.
A dicembre 2014 sono stati notificati gli avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA e la Società ha presentato istanza di accertamento con adesione.
Il procedimento si è chiuso con esito negativo e la Società, in litisconsorzio con Eni S.p.A. limitatamente all’avviso concernente l’IRES, in data 4 maggio 2015, ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, contestando, peraltro, unicamente i rilievi relativi, rispettivamente, all’indebita deduzione di imposte da sanatorie estere ed agli oneri non inerenti. La relativa udienza è fissata per il 17 marzo 2016. Contestualmente, sono stati effettuati pagamenti per circa 777 mila euro complessivamente, utilizzando in misura corrispondente il fondo rischi precedentemente accantonato.
Amministrazione giudiziaria della società controllata Italgas – Tribunale di Palermo
Il Tribunale di Palermo ha notificato in data 11 luglio 2014 alla società controllata Italgas la misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”. Ai sensi di legge, la misura tende alla protezione del patrimonio di Italgas da eventuali infiltrazioni e/o collusioni.
La misura ha carattere temporaneo e una durata massima certa, nel caso di specie per un periodo di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi e non oltre ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Per effetto, le facoltà di amministrazione dei beni e delle attività economiche e imprenditoriali di Italgas sono state conferite ad un organo amministrativo collegiale composto da quattro membri, designato dal Tribunale. Il Consiglio di Amministrazione di Italgas risulta sospeso per la durata della misura. Snam mantiene la piena titolarità dell’intero capitale sociale di Italgas con i relativi diritti.
Ai fini della rappresentazione contabile adottata per la redazione della Relazione finanziaria semestrale 2014 ha rilevato la circostanza che il provvedimento era stato notificato ad Italgas il giorno 11 luglio 2014, pertanto dopo la chiusura del semestre e prima dell’approvazione della Relazione. Inoltre, ai fini del bilancio consolidato di Gruppo, l’organo amministrativo collegiale aveva autorizzato la trasmissione a Snam della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 di Italgas, corredata dalle relative attestazioni del Management contemplate dalle procedure di Gruppo in essere, nonché sottoposta preventivamente anche all’esame del Collegio sindacale di Italgas. Pertanto Snam, in virtù del controllo esercitato su Italgas per l’intero primo semestre 2014 e della piena disponibilità del flusso informativo della Società al 30 giugno 2014, in conformità con quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 10 “Bilancio consolidato”, aveva mantenuto le modalità di consolidamento della Società controllata all’interno del Gruppo.
Nel contempo, Consob aveva comunicato alla Società di aver in corso approfondimenti in merito ai possibili riflessi della vicenda Italgas sulle modalità di contabilizzazione della partecipata nelle rendicontazioni riferite al periodo della misura preventiva.
Successivamente, con provvedimento emesso in data 2 ottobre 2014, il Giudice Delegato ha meglio definito il perimetro dell’amministrazione giudiziaria e le attività del collegio degli amministratori (di seguito, il “Provvedimento”). Il Provvedimento specifica che la misura dell’amministrazione giudiziaria notificata ad Italgas ha prevalentemente obiettivi ispettivi, focalizzati sulle attività che possano rivelare la fondatezza o meno degli indizi di potenziali infiltrazioni, al fine di adottare le azioni necessarie. Sulla base di tale finalità e tenuto conto, nel caso di specie, che non vi è alcun tipo di intervento sul pacchetto azionario della Società controllata e del contesto di assoluta temporaneità e brevità della misura di prevenzione, il Provvedimento rileva che non vi sono ragioni giuridiche, operative o processuali che possano mettere in discussione i poteri propri della controllante, nonché il rispetto delle strategie e degli obiettivi di Gruppo e l’osservanza delle procedure aziendali.
A conferma, con riferimento alle attività del collegio di amministratori il Provvedimento altresì precisa che, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge, il perimetro così meglio definito e le specifiche istruzioni impartite agli amministratori giudiziari si ispirano ai seguenti principi e attività:
- Continuità da parte di Italgas con le linee strategiche definite nel Piano strategico e nel Budget adottati in precedenza dalla stessa Italgas e che prevedono, in coerenza con la sostenibilità del Gruppo Snam, la conferma di Italgas quale operatore leader in Italia del business della distribuzione di gas naturale;
- Mantenimento dei servizi di finanza e di tesoreria accentrata (Cash Pooling) assicurati da Snam per la copertura dei fabbisogni finanziari di Italgas, tramite accesso ai mercati finanziari, in coerenza con gli obiettivi approvati nel Piano strategico;
- Mantenimento dei servizi forniti a livello accentrato dal Gruppo Snam a favore di Italgas, in linea con e fermo restando i contratti in essere e i poteri conferiti (con la sola eccezione delle limitazioni a talune procure, già disposte);
- Mantenimento di Italgas all’interno del perimetro del Consolidato Fiscale Nazionale del Gruppo Snam, risultando rispettate le condizioni previste dalla normativa di riferimento;
- Disponibilità per Snam del flusso informativo Italgas ai fini della redazione dell’informativa finanziaria periodica consolidata di Gruppo, inclusa l’attestazione del management Italgas verso Snam e verso la Società di revisione, in continuità con le attuali procedure (anche al fine di evitare rilievi della Società di revisione);
- Condivisione e continuità da parte di Italgas in relazione agli adempimenti del sistema di controllo sull’informativa di Snam ex legge 262/2005 (in linea con i passi già intrapresi attraverso il mantenimento del Sistema di controllo sull’informativa Societaria – SCIS);
- Continuità nei rapporti intercorrenti tra gli organi di controllo di Snam e Italgas: continuità nello svolgimento dei compiti e delle riunioni degli organi di controllo e vigilanza di Italgas, salvo gli opportuni e necessari coinvolgimenti con l’organo di amministrazione giudiziaria in ragione delle esigenze sottostanti alla misura di prevenzione;
- Continuità nello svolgimento del Piano annuale di Audit di Gruppo, che ricomprende gli interventi curati dalla funzione internal audit di Gruppo in relazione alle attività di Italgas (come del resto già realizzato attraverso l’indirizzo già adottato di non apportare alcuna modifica o rallentamento al piano annuale);
- Continuità nel corpo procedurale di Gruppo recepito da Italgas e relative interazioni con funzioni e vertice Snam (tra l’altro, la procedura Operazioni straordinarie).
Sulla base delle suddette considerazioni, il Provvedimento conclude che, così come definito il perimetro dell’amministrazione giudiziaria, non emergono elementi (nulla osta) per non procedere al consolidamento del bilancio di Italgas S.p.A. nel Gruppo Snam, ferma restando la piena autonomia e responsabilità della controllata nell’adozione delle determinazioni di sua esclusiva competenza.
Snam ha continuato la fattiva collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con il collegio degli amministratori. In tale contesto, Snam, anche nell’interesse di Italgas, ha tra l’altro conferito incarico a una primaria società specializzata di livello internazionale di svolgere un autonomo e indipendente approfondimento di natura Forensic, volto a:
- ricostruire il quadro indiziario delineato nel Decreto e ciò avendo particolare riguardo ai rapporti di Italgas con le controparti richiamate nel Decreto, nonché al sistema di controllo all’epoca vigente;
- valutare la solidità complessiva dell’attuale sistema di controllo interno e gestione dei rischi con specifico riferimento al rischio di infiltrazione e agevolazione della criminalità organizzata negli appalti.
All’esito delle attività tecniche di natura documentale – contabile e sul sistema di controllo interno svolte in esecuzione dell’incarico, la società incaricata ha confermato in sintesi: (i) che l’incidenza dei rapporti di fornitura con le controparti richiamate nel Decreto rispetto al totale della spesa di Italgas a livello cumulato risulta inferiore all’1% nel periodo 2009-2014; 0,16% se si considera la spesa totale del Gruppo Snam per lo stesso periodo; (ii) che l’attuale sistema di controllo interno e gestione dei rischi appare idoneo ed efficace ad identificare, prevenire o comunque minimizzare il rischio operativo aziendale di infiltrazione/agevolazione della criminalità organizzata in attività economiche e imprenditoriali. Gli esiti dell’autonomo e indipendente approfondimento di natura Forensic sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Ai fini del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014, tenuto conto anche delle considerazioni incluse nel Provvedimento, Italgas S.p.A. è rimasta all’interno del perimetro di consolidamento di Gruppo.
Al termine del periodo di sei mesi il Tribunale ha disposto la proroga della misura di prevenzione per ulteriori sei mesi previsti dal D.Lgs. 159/2011. Nel contempo, il Tribunale ha richiesto al collegio degli amministratori di definire un piano di interventi volto alla conclusione delle attività, anche in relazione alle risultanze comunicate dallo stesso collegio degli amministratori. Il Giudice Delegato a sua volta, in data 8 gennaio 2015, da un lato ha confermato il giudizio di nulla osta al consolidamento di Italgas nel bilancio di Gruppo, dall’altro ha disposto che il piano di interventi sia predisposto tenendo conto delle proposte di Snam e dello svolgimento di un tavolo tecnico di consultazione.
Con riferimento all’individuazione del perimetro di consolidamento ai fini della Relazione finanziaria annuale 2014, Snam ha acquisito due pareri da primari esperti indipendenti che hanno confermato l’inclusione di Italgas all’interno del perimetro di consolidamento del Gruppo.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto dei pareri acquisiti, del fatto che gli eventi in concreto succedutisi negli ultimi mesi confermano la continuità nella direzione unitaria di Snam nonché della piena disponibilità del flusso informativo di Italgas relativo al bilancio di esercizio 2014, approvato dall’Amministrazione Giudiziaria, corredato dalle relative attestazioni e preventivamente sottoposto alla valutazione del Collegio sindacale di Italgas, Snam ha mantenuto Italgas, e conseguentemente le società da quest’ultima controllate, all’interno dell’area di consolidamento di Gruppo, in continuità con le rappresentazioni contabili adottate nei documenti economico – finanziari resi pubblici nel corso del 2014.
In data 9 luglio 2015 si sono concluse le attività correlate alla revoca dell’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Palermo nei confronti di Italgas. Il Tribunale, tenuto conto degli esiti degli accertamenti svolti e della fattiva collaborazione prestata dal Gruppo Snam, ha disposto la riconsegna della Società con provvedimento del 29 giugno 2015.
Preso atto della revoca, l’Assemblea degli azionisti di Italgas, riunitasi il 9 luglio 2015, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società, in scadenza con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, confermando tutti i componenti uscenti.
Facendo seguito alla revoca dell’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Palermo e alla conferma del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, Italgas sta ponendo in essere le misure di attuazione del piano di intervento organizzativo e procedurale nonché di monitoraggio e verifica delle attività della Società. Italgas sta peraltro assicurando alle autorità competenti i flussi informativi previsti all’art. 34 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 (Controllo Giudiziario) relativamente alle operazioni rilevanti; avverso la previsione di tali flussi informativi Italgas ha presentato ricorso alla Corte di Appello di Palermo. Italgas assicura inoltre alle autorità competenti i risultati delle relazioni periodiche dell’Organismo di Vigilanza.
Recupero dei crediti nei confronti di alcuni utenti del sistema del trasporto e bilanciamento
Il servizio di bilanciamento garantisce la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli operatori di mercato. Il bilanciamento ha una doppia valenza: fisica e commerciale. Il bilanciamento fisico del sistema è l’insieme delle operazioni mediante le quali Snam Rete Gas, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione ai punti di prelievo. Il bilanciamento commerciale è l’insieme delle attività necessarie alla corretta programmazione, contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l’eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.
Ai sensi del vigente regime di bilanciamento, introdotto dalla deliberazione ARG/gas 45/11 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2011, Snam Rete Gas, nella qualità di Responsabile del Bilanciamento, è tenuta ad approvvigionarsi dei quantitativi di gas necessari a bilanciare il sistema ed offerti sul mercato dagli Utenti attraverso una piattaforma dedicata del Gestore dei Mercati Energetici (GME), e provvede, di conseguenza, alla regolazione economica delle singole posizioni di disequilibrio attraverso acquisti e vendite di gas sulla base di un prezzo unitario di riferimento (cosiddetto principio del merito economico). La Società, peraltro, è tenuta a recuperare dagli eventuali utenti morosi le somme impiegate per la regolazione delle rispettive posizioni di disequilibrio.
a) Crediti non corrisposti relativamente al periodo tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 2012
La disciplina regolatoria inizialmente stabilita dall’Autorità con deliberazione ARG/gas 155/11 prevedeva che gli utenti fossero obbligati a prestare specifiche garanzie a copertura della propria esposizione e, laddove Snam Rete Gas avesse operato diligentemente e non fosse riuscita a recuperare gli oneri connessi all’erogazione del servizio, detti oneri sarebbero stati recuperati attraverso un apposito corrispettivo determinato dall’Autorità. La citata deliberazione, con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento, disponeva che il Responsabile del Bilanciamento avrebbe ricevuto dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico – CCSE (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA a partire dal 1 gennaio 2016.) il valore dei crediti non corrisposti entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione41.
Con successiva deliberazione 351/2012/R/gas42 l’Autorità ha previsto l’avvio al 1 ottobre 2012 dell’applicazione del corrispettivo unitario variabile CVBL a copertura dei crediti non riscossi disponendo la rateizzazione degli oneri da recuperare su un minimo di 36 mesi con un importo massimo mensile pari a 6 milioni di euro.
L’Autorità, con la deliberazione 282/2012/R/gas, come successivamente integrata dalla delibera 444/2012/R/gas, ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 201243. L’istruttoria è stata chiusa con deliberazione dell’Autorità 144/2013/E/gas del 5 aprile 2013. In pari data, l’Autorità: (i) ha adottato la deliberazione 145/2013/R/gas con la quale ha avviato il procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012; (ii) ha avviato sei procedimenti sanzionatori finalizzati all’accertamento di violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale44.
Con riferimento all’istruttoria di cui al precedente punto (i), è intervenuta la deliberazione 608/2015/R/gas di chiusura del procedimento, con la quale l’Autorità ha ritenuto di non riconoscere una quota parte dei crediti non riscossi in relazione a specifiche fattispecie oggetto dell’istruttoria, facendo, in ogni caso salvo il diritto di Snam Rete Gas di trattenere i crediti relativi alle partite economiche del bilanciamento, eventualmente già recuperati. La Società ha impugnato la deliberazione 608/2015/R/gas, dinanzi all’Autorità giudiziaria competente.
Durante il suindicato periodo oggetto di istruttoria, Snam Rete Gas, dopo aver risolto i contratti di Trasporto dei sei utenti interessati dai procedimenti sanzionatori sopra richiamati, in quanto morosi o comunque inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla regolazione di settore e dal Codice di Rete in tema di bilanciamento, ha avviato le azioni di recupero crediti riferibili alle partite economiche insorte in relazione alle operazioni di bilanciamento commerciale affidate a Snam Rete Gas in qualità di responsabile del bilanciamento, nonché in relazione al servizio di trasporto.
Le competenti Autorità Giudiziarie hanno rilasciato undici decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, di cui sei in relazione a crediti riconducibili al servizio di bilanciamento e cinque in relazione a crediti per il servizio di trasporto45, ottenuti i quali Snam Rete Gas ha avviato le necessarie procedure esecutive che hanno condotto al recupero di importi trascurabili rispetto alla posizione debitoria complessiva degli utenti, ciò anche in considerazione delle procedure concorsuali nelle more avviate da tutti gli utenti in parola.
In particolare, allo stato:
- tre Utenti sono stati dichiarati falliti e Snam Rete Gas ha ottenuto altrettanti provvedimenti di ammissione allo stato passivo per l’intero credito vantato, oltre interessi;
- tre Utenti hanno presentato richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Per uno dei tre utenti l’Autorità Giudiziaria ha emanato il provvedimento di omologa del concordato46. Un secondo Utente è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo nell’ambito della quale il piano presentato è stato sottoposto al voto dei creditori47. Infine, si è in attesa della presentazione del piano di concordato del terzo Utente48.
b) Crediti non corrisposti successivi al 23 ottobre 2012
Nel 2013 sono stati risolti due ulteriori contratti di trasporto. In relazione ad un primo utente, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano ha intimato all’utente di pagare a Snam Rete Gas la complessiva somma di circa 14 milioni di euro riconducibili al servizio di bilanciamento, oltre interessi e spese. Le procedure esecutive avviate hanno condotto al recupero di circa 500 mila euro. L’utente si è opposto al decreto ingiuntivo formulando domanda riconvenzionale in cui richiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
In relazione ad un secondo Utente sono stati ottenuti due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi rispettivamente per circa 700 mila euro, in relazione al servizio di bilanciamento, e per circa 4,5 milioni di euro, in relazione al servizio di trasporto. Sono state conseguentemente attivate le procedure funzionali a dare esecuzione ai decreti nei confronti dei quali l’Utente ha presentato opposizione senza formulare domanda riconvenzionale. L’Utente, peraltro, è stato recentemente dichiarato fallito49.
Nel 2014 è stato risolto un ulteriore contratto di trasporto in relazione ad un utente che non ha provveduto a saldare fatture relative al servizio di bilanciamento per un importo di circa 75 mila euro e al servizio di trasporto per un importo di circa 180 mila euro. Snam Rete Gas ha conseguentemente attivato le azioni di recupero del credito ottenendo due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi. L’Utente, peraltro, è stato recentemente dichiarato fallito50.
Snam Rete Gas, così come di fatto già riconosciuto nei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, ha tenuto una condotta corretta e conforme alle disposizioni del contratto di trasporto, del Codice di Rete e in generale della normativa di riferimento.
Da ultimo si segnala che, in sede di indagini preliminari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha disposto, in data 12 febbraio 2016, il sequestro preventivo in via d’urgenza di beni mobili ed immobili appartenenti a società e soggetti riconducibili a vario titolo ai cinque utenti sopra richiamati. Tale procedimento penale è scaturito a seguito dell’atto di denuncia-querela (e successivi atti integrativi) che Snam Rete Gas aveva sporto, in qualità di persona offesa, nel mese di ottobre 2012 per i reati di falso e truffa aggravata. Allo stato la Società è persona offesa dal reato.
Recupero dei crediti nei confronti di utenti del sistema di stoccaggio
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da tre Utenti, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili ai mesi di novembre e dicembre 2010
Stogit, in data 15 giugno 2011, ha depositato avanti il Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un utente, con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Il Tribunale di Milano ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, respingendo, con ordinanza emessa in data 28 agosto 2012, l’ulteriore reclamo presentato dall’utente avverso tale ultimo provvedimento.
Stogit, in forza dell’ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha quindi dato avvio alla procedura esecutiva.
A fronte dei prelievi e della mancata reintegrazione di gas strategico anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, Stogit ha inoltre richiesto, sempre avanti il Tribunale di Milano, un secondo decreto ingiuntivo, anch’esso opposto dal debitore, depositato in data 30 settembre 2011. Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2013, il Tribunale di Milano ha concesso la provvisoria esecuzione anche di questo secondo decreto ingiuntivo.
A seguito della richiesta di un procedimento d’urgenza per il reintegro di tutto il gas prelevato, conclusosi con la condanna del debitore, è stato proposto reclamo al Collegio da parte dell’utente, anch’esso rigettato con provvedimento del 30 maggio 2012. Le tre cause sono state successivamente riunite.
Nel settembre 2012 il Tribunale di Asti ha ammesso complessivamente tre utenti alla procedura di concordato preventivo; tra questi, quello di cui al giudizio riunito di cui appena sopra.
Su istanza del marzo 2013, sia delle tre società debitrici di Stogit che di altre società riconducibili al medesimo Gruppo, in data 29 marzo 2013 il Tribunale di Asti ha revocato la citata procedura di concordato preventivo e ha disposto l’apertura di una nuova procedura di concordato preventivo per tutte le società istanti.
Nei tempi e con i modi prescritti dai Commissari Giudiziali, Stogit ha formalmente trasmesso e documentato la consistenza dei propri crediti verso i suddetti utenti, esponendo anche i rispettivi crediti per interessi contrattuali di mora maturati.
In ragione della dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del Tribunale di Asti depositata il 18 novembre 2013, Stogit ha, quindi, insinuato il proprio credito. In data 18 marzo 2014 è stato depositato il decreto di esecutività dello stato passivo, che ha riconosciuto integralmente il credito dichiarato da Stogit.
A sua volta, il secondo dei tre utenti debitori di Stogit, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Asti con sentenza depositata il 22 novembre 2013. All’esito dell’esame dello stato passivo, il credito è stato ammesso nella sua interezza.
Prosegue invece la procedura di concordato preventivo afferente il terzo utente, per la quale è intervenuta omologa con provvedimento depositato in data 2 luglio 2014 dal competente Tribunale di Asti. Con riferimento al decreto di omologa, per il quale era stato proposto reclamo da parte di uno dei creditori, la Corte d’Appello di Torino si è pronunciata, confermando l’omologa del concordato preventivo.
È attualmente pendente ricorso per Cassazione promosso dal citato creditore soccombente.
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da un Utente, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili agli anni termici 2010-2011 e 2011-2012
Stogit ha proposto azione avanti il Tribunale Civile di Milano, finalizzata ad ottenere nei confronti di un utente l’emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter.
Allo stato, anche a seguito di parziali restituzioni di gas effettuate anche dopo l’instaurazione dell’azione giudiziaria, attualmente risultano da restituire a Stogit ancora circa 23,6 milioni di Smc.
Ottenuta ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter, nel mese di settembre 2014, individuati i due principali istituti di credito di riferimento per il debitore, Stogit ha promosso azione di pignoramento mobiliare.
Il Tribunale di Roma, con sentenza resa il 4 marzo 2015 ha dichiarato il fallimento dell’Utente e ha inoltre fissato per il 16 luglio 2015 l’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo, dando termine sino al 16 giugno 2015 per l’insinuazione al passivo fallimentare. Stogit ha quindi insinuato il proprio credito, nel rispetto delle tempistiche indicate. Il credito è stato ammesso al chirografo con provvedimento del Giudice Delegato.
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da un Utente, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili ai mesi di ottobre e novembre 2011
Stogit ha proposto azione avanti il Tribunale Civile di Milano, finalizzata ad ottenere l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter.
In pendenza del giudizio, il Tribunale di Roma ha dichiarato in data 30 ottobre 2014 il fallimento dell’Utente. Conseguentemente il Tribunale Civile di Milano ha dichiarato l’interruzione dell’azione giudiziaria originariamente promossa. Lo scorso 6 febbraio 2015 la Società ha promosso domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Il credito è stato ammesso al chirografo con provvedimento del Giudice Delegato.
Allo stato, anche a seguito di parziali restituzioni di gas effettuate anche dopo l’instaurazione dell’azione giudiziaria, a fronte di prelievi indebiti, risultano da restituire a Stogit ancora circa 56,0 milioni di Smc.
Regolamentazione in materia ambientale
Per quanto riguarda il rischio ambientale, benché la Società ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti e tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale e degli interventi già effettuati, non può essere escluso con certezza che la Società possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti.
Sono, infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed ai possibili indennizzi assicurativi.
Emission Trading
Il 1 Gennaio 2013 è iniziato il terzo periodo di regolazione (2013-2020) dell’Emission Trading System (ETS), il sistema di autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra, regolamentato dal D.Lgs. 30 del 13 Marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni che recepisce la Direttiva 2009/29/CE. Tale sistema è stato individuato come uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Unione europea cosiddetti “20-20-20”: entro il 2020 ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico.
Nel 2015 gli impianti del gruppo Snam soggetti ad ETS sono passati da 19 a 20 con il rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas serra per la concessione di Bordolano di Stogit. Nel 2015 l’assegnazione gratuita per il Gruppo Snam è stata pari a circa 238.000 quote, con una diminuzione del 28% rispetto al 2014. La riduzione è dovuta in parte all’assegnazione progressivamente decrescente delle quote gratuite da parte dell’Autorità Nazionale Competente, prevista per il terzo periodo di regolazione dall’art.10 bis della Direttiva 2009/29/CE, e in parte ai minori consumi registrati nel corso del 2014.
Nell’esercizio 2015, le emissioni di anidride carbonica delle installazioni del Gruppo Snam soggette ad ETS sono risultate complessivamente superiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 0,44 milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse in atmosfera, sono state assegnate circa 0,24 milioni di quote, facendo registrare un deficit di 0,20 milioni di tonnellate. Il deficit è compensato dalle quote già presenti nei registri degli impianti del Gruppo Snam, accumulate grazie al surplus degli anni scorsi.
41 Da presentare alla CSEA decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate.
42 La predetta delibera è stata annullata con sentenza del TAR di Milano n.1587/2014, in relazione all’obbligo per gli Utenti di corresponsione del corrispettivo CVBL nella misura di 0,001 €/Smc a decorrere dal 1° ottobre 2012. Peraltro, con successiva Delibera 372/2014/R/gas il coefficiente è stato rideterminato nella medesima misura di 0,001 €/Smc.
43 L’arco temporale oggetto di istruttoria conoscitiva inizialmente limitato al periodo 1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 è stato successivamente esteso fino al 23 ottobre 2012 dalla deliberazione n. 444/2012/R/gas.
44 Al 31 dicembre 2015, sono stati conclusi quattro dei richiamati procedimenti mediante approvazione delle delibere 151/2014/S/gas, 188/2014/S/gas, 241/2014/S/gas e 471/2014/S/gas con le quali l’Autorità ha irrogato rilevanti sanzioni pecuniarie nei confronti dei quattro Utenti interessati.
45 Alcuni dei citati decreti ingiuntivi sono stati opposti dagli utenti interessati. In particolare, tre utenti, oltre a richiedere di sospendere la provvisoria esecutività e di revocare e/o dichiarare nulli, annullabili e/o comunque privi di effetto i decreti ingiuntivi medesimi, hanno formulato domande riconvenzionali per la condanna di Snam Rete Gas al risarcimento dei danni che asseritamente avrebbero subìto. In relazione a due utenti, i giudizi di opposizione da questi attivati sono stati dichiarati estinti con conseguente caducazione della domanda riconvenzionale e passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi.
46 Nei confronti del provvedimento di omologa è stato proposto reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Torino, nonché – stante il provvedimento confermativo adottato dalla medesima Corte – impugnazione innanzi la Suprema Corte di Cassazione.
47 Con tale Utente Snam Rete Gas ha formalizzato un piano di rientro finalizzato all’integrale soddisfacimento dei crediti vantati. Peraltro, a seguito della presentazione della richiesta di concordato preventivo ha interrotto i pagamenti. Inoltre, si segnala che una prima procedura di concordato preventivo presentata dal medesimo Utente è stata archiviata per mancata approvazione da parte dei creditori, con conseguente presentazione di una nuova domanda di concordato.
48 Con tale Utente Snam Rete Gas ha formalizzato un piano di rientro finalizzato all’integrale soddisfacimento dei crediti vantati. Peraltro, a seguito della presentazione della richiesta di concordato preventivo ha interrotto i pagamenti.
49 Sono in corso le attività per l’insinuazione al passivo.
50 Snam Rete Gas è stata ammessa allo stato passivo per l’intero credito vantato, oltre interessi.