Modalità di gestione dei principali rischi
Le principali tipologie di rischi identificati da Snam, descritti di seguito, sono le seguenti:
- rischio regolatorio e rischio legale e di non conformità;
- rischi operativi;
- i rischi specifici connessi in particolare al rischio mercato e competizione nei diversi settori di attività in cui il gruppo opera;
- rischi finanziari e di liquidità, derivanti dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse, dal declassamento del rating sul debito a medio – lungo termine, dall’inesigibilità dei crediti.
Il rischio regolatorio per Snam è strettamente connesso alla regolamentazione delle attività nel settore del gas. Le direttive e i provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione europea e dal Governo italiano e le decisioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e più in generale la modifica del contesto normativo di riferimento possono avere un impatto significativo sull’operatività, i risultati economici e l’equilibrio finanziario della Società. Considerando la specificità del business e il contesto in cui Snam opera, particolare rilievo assume l’evoluzione del contesto regolatorio in materia di criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento.
Il rischio legale e di non conformità riguarda il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle norme e dei regolamenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale cui Snam deve attenersi in relazione alle attività che svolge. La violazione delle norme e dei regolamenti può comportare sanzioni penali, civili e/o amministrative nonché danni patrimoniali, economici e/o reputazionali. Con riferimento a specifiche fattispecie, tra l’altro la violazione della normativa a protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente e la violazione delle norme per la lotta alla corruzione, può inoltre comportare sanzioni, anche rilevanti, a carico dell’azienda in base alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
I rischi operativi consistono principalmente nel malfunzionamento e imprevista interruzione del servizio determinati da eventi accidentali tra cui incidenti, guasti o malfunzionamenti di apparecchiature o sistemi di controllo, minor resa di impianti ed eventi straordinari quali esplosioni, incendi, terremoti, frane o altri eventi simili che sfuggono al controllo di Snam. Tali eventi potrebbero causare la riduzione dei ricavi e inoltre arrecare danni rilevanti a persone, con eventuali obblighi di risarcimento. Benché Snam abbia stipulato specifici contratti di assicurazione a copertura di alcuni tra tali rischi, le relative coperture assicurative potrebbero risultare insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento o agli incrementi di spesa.
Esiste, inoltre, la concreta possibilità per Snam di incorrere in ritardi nell’avanzamento dei programmi di realizzazione delle infrastrutture a seguito delle numerose incognite legate a fattori operativi, economici, normativi, autorizzativi e competitivi, indipendenti dalla sua volontà. Snam non è, quindi, in grado di garantire che i progetti di estensione e potenziamento previsti siano concretamente intrapresi né che, se intrapresi, abbiano buon fine o permettano il conseguimento dei benefici previsti dal sistema tariffario. Inoltre, i progetti di sviluppo potrebbero richiedere investimenti più elevati o tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente stimati, influenzando l’equilibrio finanziario e i risultati economici di Snam.
Con riferimento ai rischi di mercato e competizione connessi ai singoli settori in cui Snam opera, si rilevano, in particolare, i rischi legati alla scadenza e al rinnovo delle concessioni di distribuzione e al mantenimento della titolarità delle concessioni di stoccaggio. In base a quanto stabilito dalla vigente normativa applicabile alle concessioni di cui è titolare Italgas, le gare per i nuovi affidamenti del servizio di distribuzione del gas saranno bandite non più per singolo comune, ma esclusivamente per ambiti territoriali minimi (ATEM). Con il progressivo svolgimento delle gare, Italgas potrebbe non aggiudicarsi la titolarità degli ambiti pianificati, oppure potrebbe aggiudicarsi tale titolarità a condizioni meno favorevoli di quelle attuali, con possibili impatti negativi sull’attività operativa e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, fermo restando, nel caso di mancata aggiudicazione, relativamente ai comuni precedentemente gestiti dall’impresa, l’incasso del valore di rimborso previsto a favore del gestore uscente calcolato ai sensi del D.M. 12 novembre 2011 n. 22620. Per effetto di tale disciplina vi possono essere casi in cui il valore di rimborso può risultare inferiore al valore della RAB.
Relativamente all’attività di stoccaggio, otto delle dieci concessioni di cui Snam è titolare tramite Stogit (Alfonsine, Brugherio, Cortemaggiore, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano e Settala) scadranno nel dicembre 2016 e saranno prorogabili dal Ministero dello Sviluppo Economico per non più di due volte per una durata di dieci anni ciascuna, una (Fiume Treste), scadrà nel giugno 2022 ed è già stata oggetto della prima proroga decennale nel corso del 2011 e infine una (Bordolano) scadrà nel novembre 2031 e potrà essere prorogata per altri dieci anni21. Ove Snam non sia in grado di conservare la titolarità di una o più delle proprie concessioni ovvero, al momento del rinnovo, le condizione delle concessioni risultino meno favorevoli di quelle attuali, potrebbero determinarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Tra i rischi di mercato si rileva, inoltre, il rischio connesso alle variazioni di prezzo del gas naturale. In particolare, relativamente all’attività di trasporto, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha definito, a partire dal terzo periodo di regolazione 2010-2013, le modalità di corresponsione in natura, da parte degli utenti del servizio all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura del Gas Non Contabilizzato (GNC), dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di trasporto. In particolare, l’AEEGSI definisce il livello ammesso del gas non contabilizzato sulla base di un valore fisso per l’intero periodo di regolazione, al fine di incentivare l’impresa maggiore di trasporto a raggiungere ulteriori incrementi di efficienza. Le suddette modalità sono state confermate dalla stessa Autorità anche per il quarto periodo di regolazione, con deliberazione 514/2013/R/gas. In considerazione del predetto meccanismo di riconoscimento in natura del gas non contabilizzato, permane l’incertezza con riferimento alle eventuali quantità di GNC rilevate in eccesso rispetto alle quantità corrisposte in natura da parte degli utenti del servizio. In virtù del quadro regolatorio vigente, la variazione del prezzo del gas naturale a copertura del fuel gas e delle perdite di rete non rappresenta un fattore di rischio rilevante per Snam.
I rischi di natura finanziaria sono descritti all’interno alla nota n. 24 “Garanzie, impegni e rischi – Gestione dei rischi finanziari” delle Note al bilancio consolidato.
Nella tabella di seguito sono riportate le azioni di mitigazione e controllo attuata per ciascuna tipologia di rischio.
Tipologia |
Descrizione |
Azioni di mitigazione e controllo attuati |
Riferimento nella relazione di gestione o altri documenti societari |
Rischio regolatorio |
Definizione ed aggiornamento di un quadro regolatorio in Italia e nei paesi di interesse che presenta parametri penalizzanti |
|
|
Rischio legale e di non conformità |
Variazione rilevante della normativa e/o giurisprudenza |
|
|
Mancato allineamento della Corporate Governance e/o del sistema di controllo interno e dei rischi alle normative e/o alle best practice |
|
||
Responsabilità della azienda per illeciti commessi dal management o da terzi |
|||
Rischi operativi |
Ritardo nell’avanzamento dei programmi di realizzazione delle grandi infrastrutture di trasporto e stoccaggio |
|
|
Rotture o lesioni alle condotte/agli impianti anche a seguito di eventi esogeni. Interruzione del servizio a seguito di malfunzionamento degli impianti o dei sistemi operativi |
|
||
Rischi operativi (supply chain) |
Mantenimento di un adeguato profilo reputazionale per fornitori e subappaltatori |
|
|
Rischi di mercato e competizione |
Numero di gare d’ambito aggiudicate ad ITG diverso rispetto al pianificato |
|
|
Mancata condivisione con gli enti concedenti sul valore di rimborso di fine concessione |
|
|
|
Mantenimento della titolarità delle concessioni di stoccaggio di gas |
|
|
|
Rischi finanziari /liquidità |
Declassamento del rating sul debito a m/l termine |
|
|
Variazioni del tasso d’interesse |
|
||
Crediti inesigibili |
|
|
|
|
|
|
|
Legenda |
|||
Dati e Informazioni di sintesi |
|||
Snam e i mercati finanziari |
|||
Andamento della gestione nei settori di attività |
|||
Altri risultati e informazione della gestione |
|||
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari |
|||
Report sulla responsabilità sociale |
20 Il D.M. 12 novembre 2011 n. 226, sui criteri di gara e di valutazione dell’offerta, stabilisce che il gestore subentrante acquisisce la proprietà dell’impianto con il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente, ad eccezione di eventuali porzioni di impianto già di proprietà comunale o che divengono tali per effetto di eventuali devoluzioni gratuite. A regime, cioè nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente sarà comunque pari al valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato con riferimento ai criteri usati dall’Autorità per determinare le tariffe di distribuzione (RAB). Il valore di rimborso riconosciuto al gestore uscente, per le concessioni e gli affidamenti i cui contratti sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 12 novembre 2011 n. 226, e per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, è calcolato in base alle Linee Guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, successivamente predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico con documento del 7 aprile 2014 e approvate con D.M del 22 maggio 2014 . In ogni caso, dal valore di rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
21 Le concessioni di Stogit rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 sono prorogabili dal Ministero dello Sviluppo Economico per non più di due volte per una durata di dieci anni ciascuna, ai sensi dell’art. 1, comma 61 della Legge n. 239/2004. Ai sensi dell’art. 34, comma 18, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, la durata dell’unica concessione Stogit rilasciata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 (Bordolano) è trentennale con possibilità di proroga per ulteriori dieci anni.