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Regolazione del settore di attività

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2013

2014

2015

(*)

Risposte a consultazioni (Autorità, Ministero Sviluppo Economico e GME) attraverso associazioni di categoria. In un’occasione la società ha partecipato a un tavolo di lavoro tecnico tra associazioni e Autorità avviato nel corso dell’anno.

(**)

Comprende: istruttorie conoscitive nell’ambito del trasporto.

(***)

Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione AEEGSI, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell’ambito dei servizi regolati.

Risposte a documenti di consultazione

9

5

7

Risposte a consultazioni /osservazioni tramite associazioni (*)

13

9

11

Proposte tariffarie

4

3

3

Raccolte dati

90

100

87

Istruttorie (**)

3

5

3

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (***)

15

28

16

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (approvate)

11

13

9

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2015

Con deliberazione 584/2014/R/gas, pubblicata in data 28 novembre 2014, l’Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura per l’anno 2015. I ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relativi all’anno 2015 sono risultati pari a 1.985 milioni di euro, a fronte di una RAB al 31 dicembre 2013 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura pari a 14,9 miliardi di euro.

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2016

Con deliberazione 587/2015/R/gas, pubblicata in data 4 dicembre 2015, l’Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l’anno 2016. I ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relativi all’anno 2016 sono pari a 1.850 milioni di euro. La RAB al 31 dicembre 2014 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di 15 miliardi di euro.

Altri provvedimenti

Consiglio di Stato – Sentenza n. 3735/2015 in materia di tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017

Con sentenza n. 3735/2015, depositata in data 28 luglio 2015, il Consiglio di Stato (di seguito anche CdS) ha confermato quanto disposto dal T.A.R. LOMBARDIA in merito all’annullamento parziale delle deliberazioni dell’AEEGSI (di seguito anche Autorità) n. 514/2013/R/gas, recante la determinazione dei “Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017”, e le successive deliberazioni n. 603/2013/R/gas e n. 641/2013/R/com, per la mancata previsione nella disciplina in oggetto di un meccanismo di degressività in favore dei clienti finali con elevato consumo di gas.

L’Autorità, con deliberazione 429/2015/R/gas, pubblicata in data 3 settembre 2015, ha avviato un procedimento che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2015 per ottemperare alla menzionata sentenza. Tale procedimento risulta ancora pendente, pertanto, si rimane in attesa del provvedimento finale.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 2888/2015 2015 in materia di tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013

Con sentenza n. 2888/2015, depositata in data 12 giugno 2015, il Consiglio di Stato (di seguito anche CdS) ha respinto il ricorso introdotto dall’AEEGSI per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, che aveva annullato le disposizioni contenute nelle delibere ARG/gas/184/09, 192/09, 198/09 e 218/10 in materia di tariffe di trasporto e di dispacciamento gas naturale per il periodo 2010 – 2013.

Il CdS con riferimento alla determinazione delle tariffe ha riconosciuto che l’AEEGSI non avrebbe fornito “adeguati supporti logici e/o normativi” per quanto riguarda la ripartizione delle componenti capacity- commodity nella misura del 90%-10%.

Il CdS ha inoltre dichiarato illegittimo il meccanismo di determinazione del contributo per il gas destinato alle centrali di compressione di Snam secondo il criterio basato sull’autoconsumo (che prevede un prelievo diretto in natura del combustibile misurato in base agli usi delle imprese di trasporto, ai fini del funzionamento delle centrali di compressione).

Con delibera 428/2015/C/gas, l’AEEGSI ha deliberato di proporre ricorso per revocazione per errore di fatto avverso la citata sentenza. Il ricorso è stato notificato a Snam Rete Gas in data 7 ottobre 2015.

Al contempo, l’Autorità ha avviato con deliberazione 430/2015/R/gas un procedimento, per l’ottemperanza della sentenza n. 2888/2015 del CdS che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2015. Nell’ambito di tale procedimento, con la successiva deliberazione 607/2015/R/gas, è stata indetta una consultazione per la formazione del provvedimento finale, di cui si rimane in attesa.

Attività di bilanciamento – Deliberazione 608/2015/R/gas

Con deliberazione 608/2015/R/gas, pubblicata in data 17 dicembre 2015, l’Autorità ha chiuso il procedimento avviato con deliberazione 145/2013/R/gas, relativo alla quota parte degli oneri da riconoscere al responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas) con riferimento ai crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011-23 ottobre 2012. Con tale deliberazione l’Autorità ha ritenuto di non riconoscere la quota parte dei crediti non riscossi in relazione alle specifiche fattispecie oggetto di istruttoria, per un ammontare complessivo di circa 130 milioni iva inclusa, ma facendo in ogni caso salvo il diritto di Snam Rete Gas di trattenere i crediti relativi alle partite economiche del bilanciamento eventualmente già recuperati a seguito delle azioni giudiziarie intraprese nei confronti degli shipper inadempienti, nella misura corrispondente agli importi non riconosciuti. Inoltre, l’Autorità ha riconosciuto a Snam Rete Gas la rimanente parte dei crediti non riscossi relativi al periodo 1 dicembre 2011- 23 ottobre 2012. La Società, ritenendo che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi e oggetto del procedimento in questione, ha impugnato la deliberazione dinanzi all’autorità giudiziaria competente12.