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Contenziosi e altri provvedimenti

Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato.

Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

Contenzioso penale

Snam Rete Gas S.p.A. – Indagini della Magistratura sulla misura del gas

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell’anno 2006 ha aperto un procedimento penale in relazione alla questione della Misura del gas e alla legittimità e affidabilità dei Misuratori cosiddetti Venturimetrici che aveva visto coinvolte varie Società della filiera del gas, tra cui Snam Rete Gas (indagata ai sensi degli artt. 24 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001). Nel novembre 2009 è stato notificato l’Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari. Risultavano soggetti indagati, a vario titolo, taluni dirigenti e responsabili di funzione (ivi compresi ex dipendenti).

Il periodo oggetto di contestazione si riferiva a un arco temporale che copriva complessivamente gli anni dal 2003 al 2007, in relazione, oltre alle questioni sopra citate, principalmente alle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale e all’accertamento e/o pagamento delle accise sul gas naturale, nonché all’eventuale ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza. In data 24 gennaio 2012 il Giudice dell’udienza preliminare (GUP) ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per tutti gli indagati e ha contestualmente disposto il dissequestro degli strumenti di misura. Avverso tale sentenza è stato depositato ricorso per Cassazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in relazione solo ad alcune posizioni.

In data 11 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha annullato parzialmente (con rinvio) la sentenza impugnata limitatamente alla violazione dell’art. 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504/95. La Corte ha respinto nel resto il ricorso della Procura. Per l’effetto, sono venute meno le imputazioni di cui agli articoli 472 c.p., comma 1 e 2, 2638 del Codice civile, comma 1 e l’imputazione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

A seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, in data 12 dicembre 2013 si è aperta la nuova udienza preliminare. All’esito, in data 24 gennaio 2014, il GUP, con riferimento al citato articolo 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/95, ha disposto il rinvio a giudizio limitatamente agli anni 2006 e 2007. Il dibattimento si è aperto il 18 aprile 2014. All’udienza del 27 marzo 2015 il Tribunale di Milano ha assolto gli imputati dai reati contestati perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530 c.p.p.

Snam Rete Gas S.p.A. – Evento Tresana

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, in relazione all’evento occorso in data 18 gennaio 2012 nel territorio del Comune di Tresana (MS). Trattasi di incendio conseguente alla fuoriuscita di gas presumibilmente verificatosi a seguito della rottura di un giunto dielettrico. L’evento ha causato la morte di un operaio che lavorava per l’impresa appaltatrice e il ferimento di 10 persone, oltreché danni alle abitazioni e alle cose.

La porzione di impianto interessata dall’evento e l’area circostante sono stati posti sotto sequestro con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa che ha, inoltre, nominato il consulente tecnico d’ufficio (CTU). Snam Rete Gas ha nominato i propri consulenti tecnici di parte.

La perizia del CTU è stata depositata in data 29 novembre 2012. A seguito della istanza presentata dalla società, il Pubblico Ministero in data 11 novembre 2013 ha disposto il dissequestro dell’area suddetta.

Fatto salvo l’accertamento delle responsabilità, Snam Rete Gas si è tempestivamente attivata per soddisfare, mediante la propria compagnia assicurativa, le prime esigenze segnalate dall’Amministrazione Comunale e dai privati.

La Procura della Repubblica, nei mesi di marzo e aprile, ha notificato la chiusura delle indagini preliminari nella quale risultano indagati, a vario titolo, alcuni dirigenti e manager.

A seguito di alcuni rinvii, l’udienza preliminare si è tenuta in data 19 marzo 2015, all’esito della quale il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per l’udienza del 23 giugno 2015.

Snam Rete Gas S.p.A. – Evento di Pineto

La Procura della Repubblica di Teramo ha aperto un’indagine in relazione all’evento occorso in data 6 marzo 2015 vicino alla città di Pineto con una fuoriuscita di gas in un tratto di condotta. Le ragioni della fuoriuscita e dell’incendio del gas sono in via di accertamento. L’infrastruttura in breve tempo è stata messa in sicurezza, interrompendo la fuoriuscita di gas e agevolando le operazioni di spegnimento.

Snam Rete Gas sta attivamente collaborando con le Autorità competenti.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)

Italgas S.p.A. – Isontina Reti Gas S.p.A. e Accordo quadro con Acegas – Aps S.p.A.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 17 aprile 2013 ha vietato l’operazione di acquisto da parte di Italgas del 50% del capitale di Isontina Reti Gas S.p.A. e il successivo conferimento nella stessa di alcuni rami d’azienda di Italgas e Acegas – Aps, in quanto avrebbe determinato la creazione di una posizione dominante in capo a Isontina Reti Gas, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati delle gare future per la concessione del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali di Gorizia, Trieste, Pordenone e Padova 1.

Avverso il citato provvedimento Italgas ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio. Con sentenza del 20 marzo 2014 il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da Italgas, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato. Successivamente, è intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza del 26 gennaio 2015 ha confermato l’orientamento espresso nel provvedimento dell’AGCM.

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)

Snam Rete Gas S.p.A. – Istruttoria per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni

Con deliberazione VIS 97/11 notificata in data 15 novembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha avviato un procedimento per accertare la sussistenza di violazioni in materia di misura del gas naturale, in relazione a presunte anomalie nel rilevamento della misura del gas con riferimento a 45 impianti.

Successivamente, con deliberazione 431/2012/S/gas del 25 ottobre 2012 l’AEEGSI ha avviato un ulteriore procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale disponendo, al contempo, la riunione con il succitato procedimento istruttorio.

Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato una proposta d’impegni in relazione alle condotte contestate, integrata con l’aggiornamento della situazione degli impianti di Regolazione e Misura (REMI) oggetto del procedimento. Si è in attesa della valutazione dell’AEEGSI sull’ammissibilità della proposta di impegni.

Snam Rete Gas S.p.A. – Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale

Con deliberazione VIS 12/11, all’esito di Istruttoria avviata con deliberazione VIS 85/09, l’AEEGSI aveva irrogato una sanzione di 580 mila euro a carico di Snam Rete Gas S.p.A. per violazione di regole imposte alle società di trasporto gas sulla corretta misurazione e utilizzo del potere calorifico superiore (di seguito “PCS”) del gas naturale. Tale parametro è necessario per determinare l’energia effettivamente fornita agli operatori del mercato ovvero i singoli venditori.

L’AEEGSI ha ritenuto di sanzionare la temporanea interruzione, in limitati casi, della rilevazione meccanico-chimica del PCS. L’AEEGSI ha peraltro evidenziato che la violazione non ha comportato alcun aggravio in bolletta e, nel definire l’importo della sanzione, ha tenuto conto delle azioni correttive poste in essere da Snam Rete Gas per migliorare il servizio di misura e scongiurare per il futuro analoghi riflessi negativi sul funzionamento.

Snam Rete Gas, in parallelo al pagamento della sanzione, ha depositato ricorso giurisdizionale per la riforma del provvedimento. L’udienza di merito è stata fissata in data 28 maggio 2015 innanzi al Tar Lombardia.

Snam Rete Gas S.p.A. – Deliberazione 145/2013/R/gas – Procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas

Con Deliberazione 5 aprile 2013 145/2013/R/gas, l’AEEGSI ha avviato un procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012.

Il procedimento in oggetto scaturisce dagli esiti dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 282/2012/R/gas avente ad oggetto le modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012. Con deliberazione 444/2012/R/gas l’AEEGSI ha esteso il periodo oggetto di istruttoria conoscitiva sino al 23 ottobre 2012. L’AEEGSI, inoltre, con deliberazione 351/2012/R/gas ha individuato misure per la gestione degli oneri esposti da Snam Rete Gas S.p.A., ancorando la determinazione della quota parte degli oneri riconoscibili al responsabile del bilanciamento agli esiti del procedimento istruttorio conoscitivo.

La citata istruttoria conoscitiva si è conclusa con deliberazione 144/2013/E/gas e l’AEEGSI, con la deliberazione 145/2013/R/gas, ha ritenuto necessario avviare un procedimento ad hoc per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas S.p.A. in merito ai “crediti complessivamente non riscossi” e per verificarne la situazione evolutiva.

In data 6 agosto 2014 è stata notificata la comunicazione delle risultanze istruttorie che hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento degli oneri in contestazione. La Società ha chiesto di poter partecipare all’audizione dinnanzi al Collegio prima dell’emanazione del provvedimento finale. Allo stato si è in attesa della fissazione della data dell’audizione.

La Società ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

Snam Rete Gas S.p.A. – Deliberazione n. 9/2014/S/gas – Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della Deliberazione 292/2013/R/gas

Con Deliberazione n. 9/2014/S/gas, pubblicata in data 27 gennaio 2014, l’AEEGSI ha disposto l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per inosservanza della deliberazione 292/2013/R/gas.

Il procedimento è volto ad accertare l’esistenza o meno di ritardi negli adempimenti connessi al recepimento delle modifiche del Codice di Rete stabilite con Deliberazione 292/2013/R/gas, in materia di settlement ovvero determinazione delle relative partite fisiche ed economiche del bilanciamento del sistema del gas. Snam Rete Gas garantirà la più ampia collaborazione, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare la legittimità del proprio operato.

Italgas S.p.A. – Istruttoria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas

Con la deliberazione VIS 92/09, l’AEEGSI in data 18 settembre 2009 ha avviato un’istruttoria formale per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas. In particolare, è stata contestata la pretesa violazione dell’obbligo di provvedere alla sostituzione o risanamento o dismissione reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo (non ancora risanate), posto a carico del distributore che le gestisce, nella misura minima del 30% entro il 31 dicembre 2008.

In esito all’istruttoria, la deliberazione dell’AEEGSI VIS 41/11 pubblicata in data 24 marzo 2011: (i) ha confermato il rispetto da parte di Italgas dell’obbligo di sostituzione nell’intero territorio nazionale; (ii) ha tuttavia accertato la responsabilità della Società per non aver rispettato tale obbligo in relazione alla sola rete di distribuzione della città di Venezia e applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 51 mila euro.

Italgas, ritenendo che sussistano fondate motivazioni al mancato adempimento dell’obbligo in relazione alla rete di Venezia, ha provveduto al pagamento della sanzione con riserva di impugnazione che è stata proposta avanti il TAR Lombardia. L’udienza di merito è stata fissata in data 28 maggio 2015.

Italgas S.p.A. – Violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas

Con deliberazione 33/2012/S/gas del 9 febbraio 2012, l’AEEGSI ha disposto l’“Avvio di quattro procedimenti sanzionatori per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas” per l’accertamento della violazione degli artt. 2, comma 1 e 12, comma 7, lett. b) della deliberazione ARG/gas 120/08 da parte di quattro imprese di distribuzione del gas naturale, ivi inclusa Italgas S.p.A.

L’AEEGSI contesta, in particolare, il mancato rispetto da parte della Società con riguardo all’impianto di Venezia, dell’obbligo di risanare o sostituire entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003, previsto dall’art. 12, comma 7, lett. b) succitato.

Si è in attesa della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEGSI.

Contenziosi fiscali

Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Imposta di registro

In data 30 novembre 2012 è stato notificato alla Società, dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano), un avviso di accertamento per la rettifica del valore di cessione, da Saipem Energy Services S.p.A. a Stogit, del ramo d’azienda relativo all’attività di manutenzione operativa degli impianti. Il valore di cessione accertato è superiore al valore dichiarato, per effetto di una più elevata determinazione del valore di avviamento, a cui consegue la contestazione di una maggiore imposta di registro pari a circa 88 mila euro, oltre a sanzioni ed interessi.

In relazione a tale provvedimento la Società ha presentato un’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 218/1997, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una definizione della materia del contendere, che non ha avuto esito positivo.

Pertanto, la Società ha proposto ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) in litisconsorzio con Saipem S.p.A. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

In data 18 settembre 2014 il ricorso è stato trattato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano e in data 2 ottobre 2014 la stessa ha depositato la sentenza di accoglimento del ricorso.

Sono pendenti i termini per l’eventuale impugnazione della sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La Società ha effettuato un accantonamento a fondo rischi.

Stoccaggi gas Italia S.p.A. – Avviso di liquidazione per imposta di registro

In data 4 marzo 2015 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate a Stogit un avviso di liquidazione con il quale viene richiesto alla Società il pagamento della somma complessiva di circa 2,7 milioni di euro, per imposta principale di registro per atti giudiziari.

Sono in corso di svolgimento gli approfondimenti volti alla contestazione dell’atto.

Italgas S.p.A. – Imposte dirette e indirette

Con riferimento alla verifica fiscale generale relativa al periodo d’imposta 2009, effettuata da funzionari dell’Agenzia delle Entrate (Direzionale Regionale del Piemonte, Settore Controlli e Riscossione, Ufficio Grandi Contribuenti) conclusasi in data 7 dicembre 2012 con il rilascio del Processo Verbale di Constatazione, sono stati formulati rilievi, che determinano maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA pari complessivamente a circa un milione di euro, oltre interessi e sanzioni.

A dicembre 2014 sono stati notificati gli avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA e la Società ha presentato istanza di accertamento con adesione.

La Società ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

Amministrazione giudiziaria della società controllata Italgas – Tribunale di Palermo

Il Tribunale di Palermo ha notificato in data 11 luglio 2014 alla società controllata Italgas la misura di prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi di legge, la misura tende alla protezione del patrimonio di Italgas da eventuali infiltrazioni e/o collusioni.

La misura ha carattere temporaneo e una durata massima certa, nel caso di specie per un periodo di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi e non oltre ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Per effetto, le facoltà di amministrazione dei beni e delle attività economiche e imprenditoriali di Italgas sono state conferite ad un organo amministrativo collegiale composto da quattro membri, designato dal Tribunale. Il Consiglio di Amministrazione di Italgas risulta sospeso per la durata della misura. Snam mantiene la piena titolarità dell’intero capitale sociale di Italgas con i relativi diritti.

Ai fini della rappresentazione contabile adottata per la redazione della Relazione finanziaria semestrale 2014 ha rilevato la circostanza che il provvedimento era stato notificato ad Italgas il giorno 11 luglio 2014, pertanto dopo la chiusura del semestre e prima dell’approvazione della Relazione.

Inoltre, ai fini del bilancio consolidato di Gruppo, l’organo amministrativo collegiale aveva autorizzato la trasmissione a Snam della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 di Italgas, corredata dalle relative attestazioni del Management contemplate dalle procedure di Gruppo in essere, nonché sottoposta preventivamente anche all’esame del Collegio sindacale di Italgas. Pertanto Snam, in virtù del controllo esercitato su Italgas per l’intero primo semestre 2014 e della piena disponibilità del flusso informativo della Società al 30 giugno 2014, in conformità con quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 10 “Bilancio consolidato”, aveva mantenuto le modalità di consolidamento della Società controllata all’interno del Gruppo.

Nel contempo, Consob aveva comunicato alla Società di aver in corso approfondimenti in merito ai possibili riflessi della vicenda Italgas sulle modalità di contabilizzazione della partecipata nelle rendicontazioni riferite al periodo della misura preventiva.

Successivamente, con provvedimento emesso in data 2 ottobre 2014, il Giudice Delegato ha meglio definito il perimetro della amministrazione giudiziaria e le attività del collegio degli amministratori (di seguito, il “Provvedimento”). Il Provvedimento specifica che la misura dell’amministrazione giudiziaria notificata ad Italgas ha prevalentemente obiettivi ispettivi, focalizzati sulle attività che possano rivelare la fondatezza o meno degli indizi di potenziali infiltrazioni, al fine di adottare le azioni necessarie.

Sulla base di tale finalità e tenuto conto, nel caso di specie, che non vi è alcun tipo di intervento sul pacchetto azionario della Società controllata e del contesto di assoluta temporaneità e brevità della misura di prevenzione, il Provvedimento rileva che non vi sono ragioni giuridiche, operative o processuali che possano mettere in discussione i poteri propri della controllante, nonché il rispetto delle strategie e degli obiettivi di Gruppo e l’osservanza delle procedure aziendali.

A conferma, con riferimento alle attività del collegio di amministratori il Provvedimento altresì precisa che, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge, il perimetro così meglio definito e le specifiche istruzioni impartite agli amministratori giudiziari si ispirano ai seguenti principi e attività:

  1. Continuità da parte di Italgas con le linee strategiche definite nel Piano strategico e nel Budget adottati in precedenza dalla stessa Italgas e che prevedono, in coerenza con la sostenibilità del Gruppo Snam, la conferma di Italgas quale operatore leader in Italia del business della distribuzione di gas naturale;
  2. Mantenimento dei servizi di finanza e di tesoreria accentrata (Cash Pooling) assicurati da Snam per la copertura dei fabbisogni finanziari di Italgas, tramite accesso ai mercati finanziari, in coerenza con gli obiettivi approvati nel Piano strategico;
  3. Mantenimento dei servizi forniti a livello accentrato dal Gruppo Snam a favore di Italgas, in linea con e fermo restando i contratti in essere e i poteri conferiti (con la sola eccezione delle limitazioni a talune procure, già disposte);
  4. Mantenimento di Italgas all’interno del perimetro del Consolidato Fiscale Nazionale del Gruppo Snam, risultando rispettate le condizioni previste dalla normativa di riferimento;
  5. Disponibilità per Snam del flusso informativo Italgas ai fini della redazione dell’informativa finanziaria periodica consolidata di Gruppo, inclusa l’attestazione del management Italgas verso Snam e verso la Società di revisione, in continuità con le attuali procedure (anche al fine di evitare rilievi della Società di revisione);
  6. Condivisione e continuità da parte di Italgas in relazione agli adempimenti del sistema di controllo sull’informativa di Snam ex legge 262/2005 (in linea con i passi già intrapresi attraverso il mantenimento del Sistema di controllo sull’informativa Societaria – SCIS);
  7. Continuità nei rapporti intercorrenti tra gli organi di controllo di Snam e Italgas: continuità nello svolgimento dei compiti e delle riunioni degli organi di controllo e vigilanza di Italgas, salvo gli opportuni e necessari coinvolgimenti con l’organo di amministrazione giudiziaria in ragione delle esigenze sottostanti alla misura di prevenzione;
  8. Continuità nello svolgimento del Piano annuale di Audit di Gruppo, che ricomprende gli interventi curati dalla funzione internal audit di Gruppo in relazione alle attività di Italgas (come del resto già realizzato attraverso l’indirizzo già adottato di non apportare alcuna modifica o rallentamento al piano annuale);
  9. Continuità nel corpo procedurale di Gruppo recepito da Italgas e relative interazioni con funzioni e vertice Snam (tra l’altro, la procedura Operazioni straordinarie).

Sulla base delle suddette considerazioni, il Provvedimento conclude che, così come definito il perimetro della amministrazione giudiziaria, non emergono elementi (nulla osta) per non procedere al consolidamento del bilancio di Italgas S.p.A. nel Gruppo Snam, ferma restando la piena autonomia e responsabilità della controllata nell’adozione delle determinazioni di sua esclusiva competenza.

Snam ha continuato la fattiva collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con il collegio degli amministratori. In tale contesto, Snam, anche nell’interesse di Italgas, ha tra l’altro conferito incarico a una primaria società specializzata di livello internazionale di svolgere un autonomo e indipendente approfondimento di natura Forensic, volto a:

  • ricostruire il quadro indiziario delineato nel Decreto e ciò avendo particolare riguardo ai rapporti di Italgas con le controparti richiamate nel Decreto, nonché al sistema di controllo all’epoca vigente;
  • valutare la solidità complessiva dell’attuale sistema di controllo interno e gestione dei rischi con specifico riferimento al rischio di infiltrazione e agevolazione della criminalità organizzata negli appalti.

All’esito delle attività tecniche di natura documentale – contabile e sul sistema di controllo interno svolte in esecuzione dell’incarico, la società incaricata ha confermato in sintesi: (i) che l’incidenza dei rapporti di fornitura con le controparti richiamate nel Decreto rispetto al totale della spesa di Italgas a livello cumulato risulta inferiore all’1% nel periodo 2009-2014; 0,16% se si considera la spesa totale del Gruppo Snam per lo stesso periodo; (ii) che l’attuale sistema di controllo interno e gestione dei rischi appare idoneo ed efficace ad identificare, prevenire o comunque minimizzare il rischio operativo aziendale di infiltrazione/agevolazione della criminalità organizzata in attività economiche e imprenditoriali. Gli esiti dell’autonomo e indipendente approfondimento di natura Forensic sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ai fini del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014, tenuto conto anche delle considerazioni incluse nel Provvedimento, Italgas S.p.A. è rimasta all’interno del perimetro di consolidamento di Gruppo.

Al termine del periodo di sei mesi il Tribunale ha disposto la proroga della misura di prevenzione per ulteriori sei mesi previsti dal D.Lgs. 159/2011. Nel contempo, il Tribunale ha richiesto al collegio degli amministratori di definire un piano di interventi volto alla conclusione delle attività, anche in relazione alle risultanze comunicate dallo stesso collegio degli amministratori. Il Giudice Delegato a sua volta, in data 8 gennaio 2015, da un lato ha confermato il giudizio di nulla osta al consolidamento di Italgas nel bilancio di Gruppo, dall’altro ha disposto che il piano di interventi sia predisposto tenendo conto delle proposte di Snam e dello svolgimento di un tavolo tecnico di consultazione. Snam sta continuando la fattiva collaborazione con l’Amministrazione Giudiziaria e con il collegio degli amministratori confidando in una rapida conclusione del procedimento in corso.

Con riferimento all’individuazione del perimetro di consolidamento ai fini della Relazione finanziaria annuale 2014, Snam ha acquisito due pareri da primari esperti indipendenti che hanno confermato l’inclusione di Italgas all’interno del perimetro di consolidamento del Gruppo.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto dei pareri acquisiti, del fatto che gli eventi in concreto succedutisi negli ultimi mesi confermano la continuità nella direzione unitaria di Snam nonché della piena disponibilità del flusso informativo di Italgas relativo al bilancio di esercizio 2014, approvato dall’Amministrazione Giudiziaria, corredato dalle relative attestazioni e preventivamente sottoposto alla valutazione del Collegio sindacale di Italgas, Snam ha mantenuto Italgas, e conseguentemente le società da quest’ultima controllate, all’interno dell’area di consolidamento di Gruppo, in continuità con le rappresentazioni contabili adottate nei documenti economico – finanziari resi pubblici nel corso del 2014.

La Società ha tenuto informata la Consob sull’evoluzione della misura e dei successivi provvedimenti, nonché, preventivamente, sulle modalità di rappresentazione contabile adottate.

Recupero dei crediti nei confronti di alcuni utenti del sistema del trasporto e bilanciamento

Il servizio di bilanciamento garantisce la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli operatori di mercato. Il bilanciamento ha una doppia valenza: fisica e commerciale. Il bilanciamento fisico del sistema è l’insieme delle operazioni mediante le quali Snam Rete Gas, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione ai punti di prelievo. Il bilanciamento commerciale è l’insieme delle attività necessarie alla corretta programmazione, contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l’eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.

Ai sensi del vigente regime di bilanciamento, introdotto dalla deliberazione ARG/gas 45/11 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2011, Snam Rete Gas, nella qualità di Responsabile del Bilanciamento, è tenuta ad approvvigionarsi dei quantitativi di gas necessari a bilanciare il sistema ed offerti sul mercato dagli Utenti attraverso una piattaforma dedicata del Gestore dei Mercati Energetici (GME), e provvede, di conseguenza, alla regolazione economica delle singole posizioni di disequilibrio attraverso acquisti e vendite di gas sulla base di un prezzo unitario di riferimento (cosiddetto principio del merito economico). La Società, peraltro, è tenuta a recuperare dagli eventuali utenti morosi le somme impiegate per la regolazione delle rispettive posizioni di disequilibrio.

a) Crediti non corrisposti relativamente al periodo tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 2012

La disciplina regolatoria inizialmente stabilita dall’Autorità con deliberazione ARG/gas 155/11 prevedeva che gli utenti fossero obbligati a prestare specifiche garanzie a copertura della propria esposizione e, laddove Snam Rete Gas avesse operato diligentemente e non fosse riuscita a recuperare gli oneri connessi all’erogazione del servizio, detti oneri sarebbero stati recuperati attraverso un apposito corrispettivo determinato dall’Autorità. La citata deliberazione, con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento, disponeva che il Responsabile del Bilanciamento avrebbe ricevuto dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE) il valore dei crediti non corrisposti entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione49.

Con successiva deliberazione 351/2012/R/gas50 l’Autorità ha previsto l’avvio al 1 ottobre 2012 dell’applicazione del corrispettivo unitario variabile CVBL a copertura dei crediti non riscossi disponendo la rateizzazione degli oneri da recuperare su un minimo di 36 mesi con un importo massimo mensile pari a 6 milioni di euro.

L’Autorità, con la deliberazione 282/2012/R/gas, come successivamente integrata dalla delibera 444/2012/R/gas, ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 201251. L’istruttoria è stata chiusa con deliberazione dell’Autorità 144/2013/E/gas del 5 aprile 2013. In pari data, l’Autorità: (i) ha adottato la deliberazione 145/2013/R/gas con la quale ha avviato il procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012.; (ii) ha avviato sei procedimenti sanzionatori finalizzati all’accertamento di violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale52.

Con riferimento al periodo oggetto di istruttoria, Snam Rete Gas, dopo aver risolto i contratti di Trasporto dei sei utenti interessati dai procedimenti sanzionatori sopra richiamati, in quanto morosi o comunque inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla regolazione di settore e dal Codice di Rete in tema di bilanciamento, ha avviato le azioni di recupero crediti, come di seguito meglio descritte, riferibili alle partite economiche insorte in relazione alle operazioni di bilanciamento commerciale affidate a Snam Rete Gas in qualità di responsabile del bilanciamento, nonché in relazione al servizio di trasporto.

In particolare, le competenti Autorità Giudiziarie hanno rilasciato undici decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, di cui sei in relazione a crediti riconducibili al servizio di bilanciamento e cinque in relazione a crediti per il servizio di trasporto, ottenuti i quali Snam Rete Gas ha avviato le necessarie procedure esecutive che hanno condotto al recupero di importi trascurabili rispetto alla posizione debitoria complessiva degli utenti, ciò anche in considerazione delle procedure concorsuali avviate da taluni utenti.

Successivamente:

  • nei confronti di due utenti non si è potuto dare seguito alle opportune azioni esecutive in quanto gli stessi sono stati interessati da procedure concorsuali nell’ambito delle quali Snam Rete Gas si è immediatamente attivata (allo stato un Utente è stato dichiarato fallito53 e un secondo è stato ammesso a procedura di concordato preventivo tuttora in corso54);
  • in relazione ad un terzo utente, in aggiunta ai ricorsi per decreto ingiuntivo, Snam Rete Gas ha presentato istanza di sequestro conservativo. Peraltro, il ricorso, originariamente accolto dall’Autorità giudiziaria, è stato successivamente oggetto di revoca da parte della medesima Autorità a causa della sopravvenuta procedura di concordato preventivo avviata dall’utente nell’ambito della quale Snam Rete Gas si è immediatamente attivata. L’Utente, inizialmente ammesso alla procedura di concordato preventivo, è stato successivamente dichiarato fallito55;
  • un quarto utente, relativamente al quale le azioni esecutive sono risultate infruttuose, è stato recentemente dichiarato fallito56;
  • Snam Rete Gas ha, inoltre, formalizzato con due utenti morosi due piani di rientro finalizzati all’integrale soddisfacimento dei crediti vantati da Snam Rete Gas. Peraltro, in un caso l’utente ha interrotto i pagamenti concordati nel piano di rientro in quanto l’organo assembleare ha dato mandato agli amministratori della società di procedere al deposito di richiesta di concordato preventivo cui l’Utente è stato successivamente ammesso57;

Alcuni dei citati decreti ingiuntivi sono stati opposti dagli utenti interessati. In particolare, tre utenti, oltre a richiedere di sospendere la provvisoria esecutività e di revocare e/o dichiarare nulli, annullabili e/o comunque privi di effetto i decreti ingiuntivi medesimi, hanno formulato domande riconvenzionali per la condanna di Snam Rete Gas al risarcimento dei danni che asseritamente avrebbero subìto. In relazione ad un utente, i giudizi di opposizione da questi attivati sono stati dichiarati estinti con conseguente caducazione della domanda riconvenzionale e passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi.

b) Crediti non corrisposti successivi al 23 ottobre 2012

Nel 2013 sono stati risolti due ulteriori contratti di trasporto. In relazione ad un primo utente, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano ha intimato all’utente di pagare a Snam Rete Gas la complessiva somma di circa 14 milioni di euro riconducibili al servizio di bilanciamento, oltre interessi e spese. Le procedure esecutive avviate hanno condotto al recupero di circa 500 mila euro. L’utente si è opposto al decreto ingiuntivo formulando domanda riconvenzionale in cui richiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

In relazione ad un secondo Utente sono stati ottenuti due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi rispettivamente per circa 700 mila euro, in relazione al servizio di bilanciamento, e per circa 4,5 milioni di euro, in relazione al servizio di trasporto. Sono state conseguentemente attivate le procedure funzionali a dare esecuzione ai decreti nei confronti dei quali l’Utente ha presentato opposizione senza formulare domanda riconvenzionale.

Nel 2014 è stato risolto un ulteriore contratto di trasporto in relazione ad un utente che non ha provveduto a saldare fatture relative al servizio di bilanciamento per un importo di circa 75 mila Euro e al servizio di trasporto per un importo di circa 180 mila Euro. Snam Rete Gas ha conseguentemente attivato le azioni di recupero del credito ottenendo recentemente due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

Snam Rete Gas, così come di fatto già riconosciuto nei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, ha tenuto una condotta corretta e conforme alle disposizioni del contratto di trasporto, del Codice di Rete e in generale della normativa di riferimento.

Recupero dei crediti nei confronti di utenti del sistema di stoccaggio

Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da tre Utenti, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili ai mesi di novembre e dicembre 2010

Stogit, in data 15 giugno 2011, ha depositato avanti il Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un utente, con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, relativo a fatture per la vendita del gas strategico, penali e corrispettivi di modulazione. Il Tribunale di Milano ha emesso decreto ingiuntivo per l’importo richiesto, oltre interessi e spese a carico dell’utente, senza concedere la provvisoria esecuzione. Il decreto è stato opposto dal debitore. Instaurato il relativo procedimento, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 29 giugno 2012, il Tribunale di Milano ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, respingendo, con ordinanza emessa in data 28 agosto 2012, l’ulteriore reclamo presentato dall’utente avverso tale ultimo provvedimento.

Stogit, in forza dell’ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha quindi dato avvio alla procedura esecutiva.

A fronte dei prelievi e della mancata reintegrazione di gas strategico anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, Stogit ha inoltre richiesto, sempre avanti il Tribunale di Milano, un secondo decreto ingiuntivo, anch’esso opposto dal debitore, depositato in data 30 settembre 2011. Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2013, il Tribunale di Milano ha concesso la provvisoria esecuzione anche di questo secondo decreto ingiuntivo.

A seguito della richiesta di un procedimento d’urgenza per il reintegro di tutto il gas prelevato, conclusosi con la condanna del debitore, è stato proposto reclamo al Collegio da parte dell’utente, anch’esso rigettato con provvedimento del 30 maggio 2012. Le tre cause sono state successivamente riunite.

Nel settembre 2012 il Tribunale di Asti ha ammesso complessivamente tre utenti alla procedura di concordato preventivo; tra questi, quello di cui al giudizio riunito di cui appena sopra.

Su istanza del marzo 2013, sia delle tre società debitrici di Stogit che di altre società riconducibili al medesimo Gruppo, in data 29 marzo 2013 il Tribunale di Asti ha revocato la citata procedura di concordato preventivo e ha disposto l’apertura di una nuova procedura di concordato preventivo per tutte le società istanti.

Nei tempi e con i modi prescritti dai Commissari Giudiziali, Stogit ha formalmente trasmesso e documentato la consistenza dei propri crediti verso i suddetti utenti, esponendo anche i rispettivi crediti per interessi contrattuali di mora maturati.

In ragione della dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del Tribunale di Asti depositata il 18 novembre 2013, il giudizio riunito di cui sopra pendente nei confronti del primo dei succitati tre utenti è stato dichiarato interrotto. Stogit ha, quindi, insinuato il proprio credito. In data 18 marzo 2014 è stato depositato il decreto di esecutività dello stato passivo, che ha riconosciuto integralmente il credito dichiarato da Stogit.

A sua volta, il secondo dei tre utenti debitori di Stogit, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Asti con sentenza depositata il 22 novembre 2013. All’esito dell’esame dello stato passivo, il credito è stato ammesso nella sua interezza.

Prosegue invece la procedura di concordato preventivo afferente il terzo utente, per la quale è intervenuta omologa con provvedimento depositato in data 2 luglio 2014 dal competente Tribunale di Asti. Avverso il decreto di omologa è pendente reclamo di uno dei creditori presso la Corte d’Appello di Torino.

Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da un Utente, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili agli anni termici 2010-2011 e 2011-2012

Stogit ha proposto azione avanti il Tribunale Civile di Milano, finalizzata ad ottenere nei confronti di un utente l’emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter.

Allo stato, anche a seguito di parziali restituzioni di gas effettuate anche dopo l’instaurazione dell’azione giudiziaria, attualmente risultano da restituire a Stogit ancora circa 23,6 milioni di Smc.

All’udienza del 25 settembre 2013, il Tribunale ha fissato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e l’udienza del 14 maggio 2014 per la trattazione delle istanze istruttorie. All’esito dell’esame delle contrapposte richieste ed istanze, l’ordinanza contenente l’ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. richiesta da Stogit è stata emessa con data 14 giugno 2014. Con il medesimo provvedimento, respinte le richieste istruttorie avversarie, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all’udienza del 12 ottobre 2016.

Ottenuta ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter, nel mese di settembre 2014, individuati i due principali istituti di credito di riferimento per il debitore, Stogit ha promosso azione di pignoramento mobiliare.

Prelievi da stoccaggio strategico effettuati da un Utente, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili ai mesi di ottobre e novembre 2011

Stogit ha proposto azione avanti il Tribunale Civile di Milano, finalizzata ad ottenere l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter.

In pendenza del giudizio, il Tribunale di Roma ha dichiarato in data 30 ottobre 2014 il fallimento dell’Utente. Conseguentemente il Tribunale Civile di Milano ha dichiarato l’interruzione dell’azione giudiziaria originariamente promossa. Lo scorso 6 febbraio 2015 la Società ha promosso domanda di insinuazione al passivo fallimentare.

Allo stato, anche a seguito di parziale restituzioni di gas effettuate anche dopo l’instaurazione dell’azione giudiziaria, a fronte di prelievi indebiti, risultano da restituire a Stogit ancora circa 56,0 milioni di Smc.

Accertamento Emission Trading

In data 3, 6 e 9 febbraio 2015, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (“Comitato”) ha notificato alle Società Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A. e Gnl Italia S.p.A. complessivamente sette verbali di accertamento, con cui si contestano: (i) la violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 13.3.2013 n. 30, in conseguenza dell’omessa trasmissione, nel rispetto dei termini, della comunicazione relativa alla cessazione parziale delle attività di alcuni impianti autorizzati alle emissioni, nonché (ii) l’indebita assegnazione di quote di emissione.

Le Società in questione sono soggette alla normativa “Emission Trading58, la quale prevede che ogni installazione, per poter emettere CO2 in atmosfera, deve essere dotata di un’apposita autorizzazione e deve essere titolare di un numero di quote (una quota corrisponde ad 1 tonnellata di CO2) pari almeno alle tonnellate di CO2 emesse nel corso dell’anno solare precedente e certificate da un ente esterno. Le quote sono assegnate gratuitamente ogni anno dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per ogni impianto: ciascun impianto dovrà poi restituire allo stesso Ministero, entro il 30 aprile di ciascun anno, le quote emesse nell’anno precedente.

La comunicazione di cessazione parziale di attività dell’impianto avrebbe dovuto essere inviata entro il 31 gennaio 2013 (ai sensi della Delibera n. 47/2012 adottata dal MATTM in data 28 dicembre 2012), scadenza successivamente prorogata al 14 febbraio 2013 con Delibera n. 1/2013 adottata dal MATTM in data 16 gennaio 2013.

Tali Delibere non prevedevano l’irrogazione di alcuna sanzione per il caso di ritardato e/o mancato e/o errato invio: solo a far data dall’adozione del D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 30 è stata prevista l’introduzione di apposite sanzioni.

In data 27 marzo 2015, in conseguenza del tempestivo deposito di memoria con cui è stata richiesta l’archiviazione dei procedimenti, il Comitato ha conformemente archiviato i sette verbali di accertamento precedentemente notificati alle Società.

Regolamentazione in materia ambientale

I rischi connessi all’impatto delle attività della Società sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nella Relazione sulla gestione al paragrafo – “Rischio Operation”. In particolare per quanto riguarda il rischio ambientale, benché la Società ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti e tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale e degli interventi già effettuati, non può essere escluso con certezza che la Società possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti.

Sono, infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed ai possibili indennizzi assicurativi.

Emission Trading

Il sistema di autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra, regolamentato in passato dal D.Lgs. n. 216/2006, è stato aggiornato e modificato dal decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013, in vigore dal 5 aprile 2013, contestualmente alla conclusione del secondo periodo di regolazione (2008 – 2012) e all’avvio del terzo periodo di regolazione (2013 – 2020).

L’emissione del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 ha avuto come obiettivo principale l’aggiornamento della normativa riguardante le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra nonché una costante riduzione delle quote di emissioni rilasciate a titolo gratuito. L’assegnazione di quote gratuite di emissione di gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020 è regolamentata dall’art. 10 bis della Direttiva 2009/29/CE, approvata con Decisione 2011/278/CE. L’elenco delle quote assegnate a ciascun impianto, che secondo le nuove disposizioni avverrà con assegnazioni progressivamente decrescenti e non più costanti come nel periodo precedente, sono elencate nella Deliberazione 29/2013 approvata in data 20 dicembre 2013 dal “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto”.

Per il gruppo Snam nel terzo periodo di regolazione si prevedono complessivamente assegnazioni pari a circa 3,8 milioni di tonnellate di CO2, di cui 2,62 milioni di tonnellate per Snam Rete Gas, 0,25 milioni di tonnellate per GNL Italia e 0,94 milioni di tonnellate per Stogit, con una riduzione di circa il 70% tra il primo anno e l’ultimo del periodo di riferimento.

Tra le novità di maggiore rilevanza apportate dall’art. 25 del D.Lgs. n. 30 del 13 marzo 2013 si segnala l’introduzione del principio di cessazione parziale di attività: in base a tale criterio l’assegnazione delle quote di emissione gratuite sarà correlata all’effettivo livello di funzionamento degli impianti; tale modalità si aggiunge al precedente criterio di assegnazione delle quote gratuite di emissione basato sulle capacità installate (cioè in base al numero di macchine installate) presente nella legislazione previgente. In seguito all’applicazione di tale principio e all’attività effettivamente svolta dagli impianti del gruppo nel corso del 2014, le quote sono state ridotte a circa 1,9 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Nell’esercizio 2014 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni del gruppo Snam sono risultate, complessivamente, superiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 0,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse in atmosfera, sono in corso di assegnazione circa 0,33 milioni di permessi di emissione inclusi i permessi assegnati per gli impianti nuovi entranti, facendo registrare un deficit di 0,067 milioni di tonnellate. Tale deficit è compensato dalle quote già presenti nei registri dei singoli impianti, accumulato grazie al surplus degli anni scorsi.

49 Da presentare alla CCSE decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate.

50 La predetta delibera è stata annullata con sentenza del TAR di Milano n.1587/2014, in relazione all’obbligo per gli Utenti di corresponsione del corrispettivo CVBL nella misura di 0,001 €/Smc a decorrere dal 1 ottobre 2012. Peraltro, con successiva Delibera 372/2014/R/gas il coefficiente è stato rideterminato nella medesima misura di 0,001 €/Smc.

51 L’arco temporale oggetto di istruttoria conoscitiva inizialmente limitato al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 è stato successivamente esteso fino al 23 ottobre 2012 dalla deliberazione n. 444/2012/R/gas.

52 Al 31 dicembre 2014, sono stati conclusi quattro dei richiamati procedimenti mediante approvazione delle delibere 151/2014/S/gas, 188/2014/S/gas, 241/2014/S/gas e 471/2014/S/gas con le quali l’Autorità ha irrogato rilevanti sanzioni pecuniarie nei confronti dei quattro Utenti interessati.

53 In relazione ai crediti vantati, Snam Rete Gas è stata ammessa allo stato passivo.

54 L’Autorità Giudiziaria ha emanato decreto di omologa.

55 In relazione ai crediti vantati, Snam Rete Gas è stata ammessa allo stato passivo.

56 In relazione ai crediti vantati, Snam Rete Gas ha depositato istanza per l’ammissione allo stato passivo.

57 Sul piano di Concordato presentato dall’Utente dovranno peraltro esprimersi i creditori.

58 Si tratta del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, del regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.