Risultati

I ricavi totali ammontano a 601 milioni di euro, in aumento di 17 milioni di euro, pari al 2,9%, rispetto all’esercizio 2016. I ricavi totali, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi21, ammontano a 511 milioni di euro, in aumento di 8 milioni di euro, pari all’1,6%, rispetto all’esercizio 2016.

I ricavi regolati pari a 598 milioni di euro, si riferiscono ai corrispettivi per il servizio di stoccaggio di gas naturale (510 milioni di euro), al riaddebito degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. (81 milioni di euro) e al riconoscimento da parte dall’Autorità degli oneri per contributi compensativi alle Regioni ex Legge 244 del 24 dicembre 200722, iscritti nel 2017 (5 milioni di euro). I ricavi di stoccaggio, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi, ammontano a 508 milioni di euro, in aumento di 6 milioni di euro, pari all’1,2%, rispetto all’esercizio 2016.

I ricavi non regolati pari a 3 milioni di euro (1 milione di euro nel 2016) si riferiscono principalmente a proventi derivanti da rimborsi assicurativi relativi alla concessione di Fiume Treste.

L’utile operativo conseguito nel 2017 ammonta a 339 milioni di euro, in riduzione di 7 milioni di euro, pari al 2,0%, rispetto all’esercizio 2016, a seguito dei maggiori ammortamenti (-10 milioni di euro) dovuti all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture riferibili, in particolare, al sito di Bordolano.

21 Tali componenti si riferiscono principalmente ai ricavi derivanti dal riaddebito degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. Ai fini del bilancio consolidato tali ricavi sono elisi in capo a Stogit S.p.A., unitamente ai costi del trasporto, al fine di rappresentare la sostanza dell’operazione. Si precisa che, a partire dall’anno termico 2017-2018, la delibera 64/2017/R/gas ha stabilito che la maggior parte dei costi per il servizio di trasporto non vengano più riaddebitati agli Utenti, ma siano liquidati direttamente dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

22 Ai sensi dell’articolo 2, commi 558 e 559, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, a decorrere dal 1 gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all’1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale. Con delibera 855/2017/R/gas pubblicata in data 15 dicembre 2017, l’Autorità di regolazione ha stabilito che tali costi vengano riconosciuti all’impresa di stoccaggio tramite l’applicazione del vincolo dei ricavi (il cosiddetto Fattore SG), garantendone così la neutralità.