Regolazione del settore di attività
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(n.) |
2015 |
2016 |
2017 |
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Risposte a documenti di consultazione |
7 |
10 |
8 |
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Risposte a consultazioni /osservazioni tramite associazioni (*) |
11 |
14 |
16 |
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Proposte tariffarie |
3 |
5 |
4 |
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Raccolte dati |
87 |
112 |
129 |
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Istruttorie (**) |
3 |
1 |
3 |
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Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (***) |
16 |
12 |
14 |
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Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (approvate) |
9 |
12 |
12 |
Regolamentazione tariffaria per l’anno 2017
Con Deliberazione 669/2016/R/gas, pubblicata in data 17 novembre 2016, l’Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l’anno 2017. I ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relativi all’anno 2017 sono pari a 1.880 milioni di euro. La RAB al 31 dicembre 2015 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di 15 miliardi di euro. Con successiva deliberazione 776/2016/R/gas, pubblicata in data 28 dicembre 2016, l’Autorità ha approvato in via definitiva le tariffe di trasporto, dispacciamento e misura per l’anno 2017, determinate sulla base dei ricavi riconosciuti approvati con la Deliberazione 669/2016/R/gas.
Regolamentazione periodo transitorio 2018-2019
Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019
Con deliberazione 575/2017/R/gas, pubblicata in data 4 agosto 2017, l’Autorità ha approvato i criteri tariffari per il servizio di trasporto, validi per il periodo transitorio 2018-2019. La delibera conferma i principali criteri della regolazione vigente, con alcune modifiche:
- L’attuale parametro asset β è confermato per il Periodo Transitorio 2018-2019. Il valore del WACC pari a 5,4% in termini reali pre-tasse viene quindi confermato per il 2018 e sarà determinato per l’anno 2019 attraverso l’aggiornamento dei parametri base;
- A partire dal 2018 gli investimenti realizzati nell’anno t-1 saranno inclusi nel capitale investito riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe dell’anno t, in sostituzione dell’incremento del 1% del WACC a copertura del time-lag regolatorio. L’incremento dell’1% del WACC a copertura del time-lag regolatorio è applicato agli investimenti realizzati nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016;
- L’attuale schema incentivante input-based (1-2% per 7/10 anni rispettivamente per le reti regionali e nazionali) verrà applicato ai nuovi investimenti di sviluppo entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2017;
- Uno schema di incentivi input-based (1% per 12 anni per le reti regionali e nazionali) verrà applicato agli investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto, avviati al 31 dicembre 2017, che entreranno in esercizio negli anni 2018 e 2019. L’incentivo sarà riconosciuto anche agli investimenti che entreranno in esercizio nel periodo transitorio avviati successivamente al 1 gennaio 2018, inclusi nel Piano di Sviluppo e con un rapporto benefici-costi superiore a 1,5;
- I costi operativi riconosciuti nel quarto Periodo Regolatorio verranno aggiornati sulla base dell’inflazione e di un fattore di recupero di produttività (X-factor). Il corrispettivo unitario variabile (CV) verrà calcolato per gli anni 2018 e 2019 utilizzando un volume di riferimento pari a 67,2 miliardi di metri cubi.
Regolamentazione tariffaria per l’anno 2018
Con deliberazione 757/2017/R/gas, pubblicata in data 17 novembre 2017, l’Autorità ha approvato i ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale per l’anno 2018. I ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto del gas naturale relativi all’anno 2018 sono pari a 1.947 milioni di euro. La RAB utilizzata per il calcolo dei ricavi 2018 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è pari a 16 miliardi di euro e include gli investimenti effettuati nel 2017.
Con successiva deliberazione 795/2017/R/gas, pubblicata in data 5 dicembre 2017, l’Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativamente all’anno 2018.
Altri provvedimenti
Snam Rete Gas - Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014 - 2017
Con sentenza n. 3735/2015 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza 1729/2014 del TAR di Milano in merito all’annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità di Regolazione (allora AEEGSI; ARERA dal 1 gennaio 2018) n. 514/2013/R/gas, e delle successive deliberazioni n. 603/2013/R/gas e n. 641/2013/R/com, per la mancata previsione nella disciplina in oggetto di un meccanismo di degressività in favore dei clienti finali con elevato consumo di gas.
L’AEEGSI, con Deliberazione 429/2015/R/gas, ha avviato un procedimento che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2015 per ottemperare alla menzionata sentenza. Nelle more, le originarie ricorrenti hanno presentato istanza per l’ottemperanza della citata sentenza innanzi alla competente autorità giudiziaria. Con sentenza non definitiva n. 883/2017 il TAR Milano ha accolto il ricorso ordinando all’Autorità di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 429/2015/R/gas. Allo scopo di verificare l’adempimento di quanto disposto nella sentenza non definitiva, il prosieguo del giudizio è stato quindi rinviato al 13 luglio 2017 nel corso della quale le ricorrenti – a seguito della approvazione della Delibera AEEGSI 512/2017/R/GAS – hanno formalizzato la rinuncia al ricorso. Con successiva sentenza 1648/2017, il TAR ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Snam Rete Gas - Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 - 2013
Con sentenza n. 2888/2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso introdotto dall’AEEGSI per la riforma della sentenza del TAR Milano n. 995/2013 che aveva annullato le disposizioni contenute nelle delibere ARG/gas/184/09, 192/09, 198/09 e 218/10 in materia di tariffe di trasporto e di dispacciamento gas naturale per il periodo 2010 - 2013 relativamente, in particolare, al riparto commodity/capacity, alla riforma del modello entry/exit e al gas destinato ai consumi delle centrali di compressione (autoconsumi).
Con Deliberazione 428/2015/C/gas, l’AEEGSI ha deliberato di proporre ricorso per revocazione per errore di fatto avverso la citata sentenza, ricorso che verrà discusso nell’udienza del 29 marzo 2018. Al contempo, l’Autorità – a seguito di procedimento avviato con Deliberazione 430/2015/R/gas – ha ottemperato alle predette sentenze con la Deliberazione 550/2016/R/gas con cui l’Autorità, riformata la disciplina degli autoconsumi, ha motivatamente confermato per il resto i criteri tariffari anche alla luce delle consultazioni effettuate.
Stante la natura confermativa della citata delibera, l’originaria ricorrente ha presentato ricorso per l’ottemperanza delle predette sentenze e la declaratoria della nullità della Delibera 550/2016/R/gas. Con sentenza n. 494/2017, il T.A.R. Milano ha parzialmente accolto il ricorso con specifico riferimento al tema del riparto commodity/capacity, ritenendo che con la Deliberazione 550/2016/R/Gas vi sia stata un’ottemperanza inesatta e parziale della sentenza 995/2013 e che, pertanto, l’Autorità debba procedere ad un supplemento di valutazione in ordine agli effetti delle scelte operate.
La sentenza n. 494/2017 è stata impugnata dalla ricorrente, nonché in via incidentale dall’AEEGSI. I ricorsi sono stati discussi innanzi al Consiglio di Stato nell’udienza del 30 novembre 2017. Si resta in attesa della sentenza.