Rischi specifici dei settori in cui Snam opera
Rischio evoluzione normativa
Snam svolge attività nel settore del gas soggette a regolamentazione. Le direttive e i provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione Europea e dal Governo italiano e le decisioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e più in generale la modifica del contesto normativo di riferimento possono avere un impatto significativo per Snam sull’operatività, i risultati economici e l’equilibrio finanziario. Considerando la specificità del business e il contesto in cui Snam opera, particolare rilievo assume l’evoluzione del contesto regolatorio in materia di criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento. A tal fine, si evidenzia che l’AEEGSI, con deliberazioni 438/2013/R/gas, 514/2013/R/gas e 573/2013/gas, ha definito i criteri di determinazione delle tariffe di riferimento rispettivamente per i servizi di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di trasporto e di distribuzione di gas naturale per il quarto periodo di regolazione (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017). Nel 2014, con deliberazione 531/2014/R/gas, l’AEEGSI ha definito i criteri di determinazione delle tariffe di riferimento per il quarto periodo di regolazione del servizio di stoccaggio del gas naturale (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2018).
A ciò si aggiunge il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 che ha esteso l’applicazione dell’addizionale IRES ai settori di attività trasporto e distribuzione di gas naturale con una maggiorazione d’imposta del 10,5% per il periodo 2011 – 2013 e del 6,5% dal 2014, istituendo il divieto di traslare sulle tariffe detta maggiorazione di imposta e attribuendo all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il compito di vigilare sull’osservanza del divieto. L’addizionale IRES è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 10/2015 del 9 febbraio 2015. L’illegittimità dell’applicazione dell’imposta decorre, così come stabilito nella sentenza, a partire dal 12 febbraio 2015.
Non si possono escludere futuri cambiamenti nelle politiche normative adottate dall’Unione Europea o a livello nazionale che potrebbero avere ripercussioni impreviste sul quadro normativo di riferimento e, di conseguenza, sull’attività e sui risultati di Snam.
Rischi legati al termine delle concessioni di distribuzione del gas di cui sono titolari Italgas e le sue società partecipate
Rischi relativi alle gare per l’assegnazione delle nuove concessioni di distribuzione del gas
Alla data del 31 dicembre 2014, Snam tramite Italgas gestisce 1.437 concessioni di distribuzione di gas naturale in tutto il territorio nazionale. In base a quanto stabilito dalla vigente normativa applicabile alle concessioni di cui è titolare Snam, le gare per i nuovi affidamenti del servizio di distribuzione del gas saranno bandite non più per singolo Comune, ma esclusivamente per ambiti territoriali minimi (ATEM). Con il progressivo svolgimento delle gare, Snam potrebbe non aggiudicarsi la titolarità di una o più delle nuove concessioni, oppure potrebbe aggiudicarsele a condizioni meno favorevoli di quelle attuali, con possibili impatti negativi sull’attività operativa e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, fermo restando, nel caso di mancata aggiudicazione, relativamente ai Comuni precedentemente gestiti dall’impresa, l’incasso del valore di rimborso previsto a favore del gestore uscente.
Rischi relativi alla quantificazione del rimborso a carico del nuovo gestore
Con riferimento alle concessioni di distribuzione gas relativamente alle quali Italgas è anche proprietaria delle reti e degli impianti, il D.Lgs. n. 164/00, come più volte successivamente integrato e modificato, stabilisce che il valore di rimborso riconosciuto ai gestori uscenti del servizio, titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere, è calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (cioè prima dell’11 febbraio 2012), e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle Linee Guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, successivamente predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico con documento del 7 aprile 2014 e approvate con D.M del 22 maggio 201469. In ogni caso, dal valore di rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. In caso di disaccordo tra l’Ente Locale e il gestore uscente, con riferimento alla determinazione del valore di rimborso, il bando di gara riporta un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, determinato come il maggiore fra la stima dell’Ente locale concedente e la RAB.
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, sui criteri di gara e di valutazione dell’offerta, stabilisce che il gestore subentrante acquisisce la proprietà dell’impianto con il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente, ad eccezione delle eventuali porzioni di impianto di proprietà comunale.
A regime, cioè nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente sarà comunque pari al valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato con riferimento ai criteri usati dall’Autorità per determinare le tariffe di distribuzione (RAB).
Alla luce della nuova disciplina giuridica intervenuta, sussiste, pertanto, l’eventualità che in alcuni casi la valutazione del valore di rimborso sia inferiore al valore RAB.
Rischi relativi alla titolarità delle concessioni di stoccaggio del gas
Snam tramite Stogit è titolare di dieci concessioni di stoccaggio del gas. Di queste, otto (Alfonsine, Brugherio, Cortemaggiore, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano e Settala) scadranno nel dicembre 2016, una (Bordolano) nel novembre 2031 e una (Fiume Treste), oggetto della prima proroga decennale nel corso del 2011, nel giugno 2022. Le concessioni di Stogit rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 sono prorogabili dal Ministero dello Sviluppo Economico per non più di due volte per una durata di dieci anni ciascuna, ai sensi dell’art. 1, comma 61 della Legge n. 239/2004. Ai sensi dell’art. 34, comma 18, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, la durata dell’unica concessione Stogit rilasciata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 (Bordolano) è trentennale con possibilità di proroga per ulteriori dieci anni. Ove Snam non sia in grado di conservare la titolarità di una o più delle proprie concessioni ovvero, al momento del rinnovo, le condizione delle concessioni risultino meno favorevoli di quelle attuali, potrebbero determinarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Rischi connessi a particolari situazioni socio-politiche dei paesi produttori e dei paesi di transito del gas naturale
Una parte consistente del gas naturale trasportato mediante la Rete di Trasporto di Snam proviene o è previsto che provenga o che attraversi paesi che presentano rischi derivanti da particolari situazioni socio -politiche. Le importazioni e il transito di gas naturale da tali paesi potrebbero pertanto essere soggette a rischi tra i quali aumento di tasse e accise applicabili, fissazione di limiti alla produzione e all’esportazione o al trasporto, rinegoziazione forzata di contratti, nazionalizzazione o rinazionalizzazione di beni, mutamenti dei sistemi di governo e delle politiche nazionali, modifica delle politiche commerciali, restrizioni monetarie, perdite o danneggiamenti dovute ad azioni di gruppi rivoltosi. Qualora gli Shipper si trovassero nell’impossibilità di accedere alle disponibilità di gas naturale dei suddetti paesi a causa delle situazioni di cui sopra o similari, o fossero altrimenti danneggiati da tali situazioni, potrebbero derivare rischi di inadempienza degli shipper nel rispettare i propri obblighi contrattuali nei confronti di Snam o comunque una diminuzione nei volumi di gas trasportato. Il verificarsi degli eventi sopra descritti, pertanto, potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
La Comunità Europea, attraverso il Regolamento (UE) N. 994/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (“Regolamento SOS ”), ha stabilito per ciascun stato membro l’obbligo di individuare, mediante linee guida predefinite, delle misure volte a garantire la sicurezza della propria fornitura di gas ovvero della copertura della domanda di gas. In attuazione del suddetto Regolamento, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (D.Lgs. 93/11), il Ministero dello sviluppo economico, su base biennale, elabora una valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale e definisce un piano di azione preventivo e un piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale.
Le informazioni quantitative in merito ai rischi finanziari richieste dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari: Note al bilancio” sono fornite alla nota n. 24 “Garanzie, impegni e rischi” delle Note al bilancio consolidato.
69 In altre parole, le specifiche metodologie previste nei singoli contratti di concessione vigenti e stipulati precedentemente all’11 febbraio 2012 prevalgono su quanto contenuto nelle Linee Guida, ma con le limitazioni previste da queste ultime e con quelle previste dal regolamento criteri di gara di cui al D.M. n. 226/11.