Regolamentazione tariffaria39
Deliberazione 573/2013/R/gas – “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019”
Con tale deliberazione, pubblicata in data 13 dicembre 2013, l’Autorità ha approvato la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019.
Il capitale investito delle imprese distributrici (RAB) viene articolato in due categorie: capitale investito di località e capitale investito centralizzato. Per la valutazione del capitale investito di località, viene confermato, per il primo triennio del periodo di regolazione (2014 – 2016), il criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato. Viene confermata l’applicazione dei criteri di valutazione a costi standard per gli investimenti relativi al piano di installazione dei misuratori elettronici. Per la valutazione del capitale investito centralizzato relativo a immobili e fabbricati industriali e ad altre immobilizzazioni materiali e immateriali viene confermata la metodologia parametrica. Relativamente agli asset centralizzati afferenti i sistemi di telegestione, viene previsto il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese per i primi due anni del quarto periodo regolatorio. A partire dall’anno 2016, tali costi verranno riconosciuti sulla base di criteri output based. L’Autorità intende avviare uno specifico procedimento volto a valutare l’ipotesi di modificare, a partire dall’anno 2017, i criteri di valutazione dei nuovi investimenti al fine di favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel medio – lungo termine attraverso l’introduzione di costi standard ovvero della metodologia del price – cap estesa anche ai costi di capitale.
Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari al 6,9% in termini reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari al 7,2% in termini reali prima delle imposte per il servizio di misura. Inoltre viene introdotta una revisione biennale del tasso di remunerazione del capitale investito netto attraverso l’aggiornamento del solo rendimento delle attività prive di rischio.
La maggiore remunerazione per gli investimenti di sostituzione della ghisa con giunti in canapa e piombo e di ammodernamento degli impianti di odorizzazione previsti nel precedente periodo regolatorio vengono riassorbiti nei meccanismi di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.
Viene previsto l’assorbimento del lag nel riconoscimento degli investimenti esistente nel terzo periodo di regolazione, includendo nei valori del capitale investito i cespiti realizzati nell’anno t-1.
Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB).
La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price – cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale che viene fissato, con efficacia fino all’anno 2016, pari all’1,7% per i costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e pari allo 0% per i costi operativi afferenti il servizio di misura e di commercializzazione. I tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione verranno aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dal 1 gennaio 2017 sulla base di uno specifico procedimento da avviarsi nel corso dell’anno 2016.
Viene rinviata ad un successivo provvedimento, da adottare entro il mese di marzo 2014, a valle di ulteriori approfondimenti e di un processo di consultazione, l’adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito.
Deliberazione 633/2013/R/gas – “Aggiornamento delle tariffe per l’anno 2014 e altre disposizioni in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas”
Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 dicembre 2013, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2014.
Deliberazione 132/2014/R/gas – “Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e rideterminazioni di opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2014”
Con tale deliberazione, pubblicata in data 28 marzo 2014, l’Autorità ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2014.
Deliberazione 310/2014/R/gas – “Disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale”
Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 giugno 2014, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha approvato disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione gas, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Tale disposizione prevede che l’Ente Locale concedente invii per verifica all’Autorità la documentazione con il calcolo dettagliato del valore di rimborso (VIR), qualora tale valore sia superiore di oltre il 10% rispetto alla RAB di località.
L’Autorità effettua le verifiche previste dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 145/13 entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle Stazioni appaltanti, garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.
Deliberazione 367/2014/R/gas – “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria”
Con tale deliberazione, pubblicata in data 25 luglio 2014, l’Autorità ha definito la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019 integrando, con le disposizioni relative alle gestioni per ambito, le disposizioni di cui alla precedente delibera 573/2013/R/gas relative alle gestioni comunali e sovracomunali. Le disposizioni per le gestioni d’ambito si applicano a partire dalla data di affidamento come risulta dal contratto di servizio stipulato dalla stazione appaltante e dal gestore entrante.
Il valore iniziale delle immobilizzazioni di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’affidamento del servizio mediante gara, è calcolato sulla base del valore di rimborso di cui all’articolo 5 del decreto 226/11 riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente e del valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori negli altri casi.
Il valore di rimborso al termine del primo periodo di affidamento d’ambito viene determinato come somma di:
- valore residuo dello stock esistente a inizio periodo di affidamento, valutato per tutti i cespiti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante nel secondo periodo di affidamento in funzione del valore di rimborso, di cui all’articolo 5 del decreto 226/11, riconosciuto al gestore uscente in sede di primo affidamento per ambito, tenendo conto degli ammortamenti e delle dismissioni riconosciute ai fini tariffari nel periodo di affidamento;
- valore residuo dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di affidamento ed esistenti a fine periodo, valutati sulla base del criterio del costo storico rivalutato per il periodo in cui gli investimenti sono riconosciuti a consuntivo, come previsto dall’Articolo 56 della RTDG (anni 2013, 2014 e 2015) e come media tra il valore netto determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato e il valore netto determinato sulla base delle metodologie di valutazione a costi standard per il periodo successivo.
Per la determinazione della quota annua di ammortamento riconosciuta ai fini tariffari viene previsto l’allungamento delle vite utili regolatorie in coerenza con i valori adottati nel decreto 226/11 ed in coincidenza con l’assegnazione delle concessioni per ambito tramite gara.
I costi operativi relativi al servizio di distribuzione nel caso di gestioni per ambito vengono fissati dall’Autorità in funzione delle dimensioni e della densità d’ambito. Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe per i primi due anni civili successivi all’anno di affidamento del servizio mediante gara d’ambito viene fissato pari allo 0%. Per gli anni successivi, il tasso di riduzione annuale sarà pari a quello previsto per le vecchie gestioni comunali per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti.
A decorrere dall’anno 2014, l’Autorità definisce e pubblica: (i) entro il 15 dicembre di ciascun anno le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, da applicare nell’anno successivo; (ii) entro il 31 marzo dell’anno t, in via provvisoria le tariffe di riferimento relative all’anno t, calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre – consuntivi relativi all’anno t-1; (iii) entro il 28 febbraio dell’anno t+1, in via definitiva le tariffe di riferimento relative all’anno t, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno t-1 (anziché entro il 15 dicembre dell’anno t previsto con la precedente delibera 573/2013).
Deliberazione 633/2014/R/gas – “Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009 – 2013 e di opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2014”
Con tale deliberazione, pubblicata in data 19 dicembre 2014, l’Autorità ha proceduto, fra l’altro, all’approvazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2013 di alcune località esercite dall’Italgas per le quali la fornitura di gas è stata avviata nel corso dell’anno 2013 ma in data successiva al 22 ottobre 2012, termine previsto dall’Autorità per l’invio dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie per l’anno 2013.
Deliberazione 634/2014/R/gas – “Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2015”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 29 dicembre 2014, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2015.
Fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Isontina Reti Gas S.p.A. e Accordo quadro con Acegas – Aps S.p.A.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 17 aprile 2013 ha vietato l’operazione di acquisto da parte di Italgas del 50% del capitale di Isontina Reti Gas S.p.A. e il successivo conferimento nella stessa di alcuni rami di azienda di Italgas e Acegas – Aps. Secondo l’Autorità l’operazione avrebbe determinato la creazione di una posizione dominante in capo a Isontina Reti Gas, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati delle gare future per la concessione del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali di Gorizia, Trieste, Pordenone e Padova 1.
Avverso il citato provvedimento Italgas ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio. Con sentenza del 20 marzo 2014 il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da Italgas, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato. Successivamente, è intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza del 26 gennaio 2015 ha confermato l’orientamento espresso nel provvedimento dell’AGCM.
Corte Costituzionale – Sentenza 10/2015
In data 9 febbraio 2015 la Corte Costituzionale, con sentenza 10/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18 (Addizionale IRES, cosiddetta “Robin Hood Tax”), del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’illegittimità decorre, così come stabilito dalla sentenza, dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero dal 12 febbraio 2015. Gli effetti di tale provvedimento con riferimento al Gruppo Snam sono illustrati al capitolo “Commento ai risultati economico – finanziari”.
Attività ispettiva dell’amministrazione giudiziaria nel distretto Nord – Est
Nel mese di marzo 2015 l’amministrazione giudiziaria di Italgas ha comunicato di avere attualmente al vaglio la documentazione ricevuta dai Vigili del Fuoco competenti nel territorio veneto circa asserite situazioni di anomalie funzionali relative ad alcuni impianti.
Decreto – Legge 31 dicembre 2014 n. 192 (cosiddetto “Decreto Mille Proroghe”) – Proroga dei termini delle gare d’ambito
Il 28 febbraio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 la Legge n. 11/15 di conversione del Decreto Legge del 31 dicembre 2014, n. 192 (cosiddetto “Decreto Legge Mille proroghe”) che, tra l’altro, modifica ulteriormente i termini temporali già previsti e più volte prorogati per l’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione gas, stabilendo che:
- i termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara da parte della Stazione appaltante e per l’intervento sostitutivo della Regione sono prorogati all’11 luglio 2015, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;
- le suddette proroghe non si applicano a quegli ambiti in cui almeno il 15% dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il termine oltre il quale si applica la penalizzazione prevista a carico degli Enti Locali dall’articolo 4, comma 5, del Decreto Legge n. 69/2013, nel caso di mancato rispetto dei termini per l’indizione delle gare, è prorogato al 31 dicembre 2015 per i primi due raggruppamenti di ambiti di cui all’Allegato 1 del citato Decreto Ministeriale n. 226/2011.
39 Le deliberazioni dell’Autorità relative a procedimenti sanzionatori e/o istruttori sono illustrate alla nota n. 24 “Garanzie, impegni e rischi - Contenziosi e altri provvedimenti” delle Note al bilancio consolidato.