Rischio di default e covenant sul debito
Il rischio di default consiste nella possibilità che i contratti di finanziamento sottoscritti contengano disposizioni che prevedono la facoltà da parte del soggetto finanziatore di attivare protezioni contrattuali che possono arrivare fino al rimborso anticipato del finanziamento al verificarsi di precise circostanze, generando così un potenziale rischio di liquidità.
Al 31 dicembre 2014 Snam ha in essere contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con banche e altri Istituti Finanziatori non assistiti da garanzie reali. Alcuni di tali contratti prevedono, inter alia, il rispetto di: (i) impegni di negative pledge ai sensi dei quali Snam e le società controllate sono soggette a limitazioni in merito alla creazione di diritti reali di garanzia o altri vincoli su tutti o parte dei rispettivi beni, azioni o su merci; (ii) clausole pari passu e change of control; (iii) limitazioni ad alcune operazioni straordinarie che la società e le sue controllate possono effettuare.
I prestiti obbligazionari emessi da Snam al 31 dicembre 2014 nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes, prevedono il rispetto di covenants tipici della prassi internazionale di mercato che riguardano, inter alia, clausole di negative pledge e di pari passu.
Il mancato rispetto di tali covenants, nonché il verificarsi di altre fattispecie, alcune delle quali soggette a specifiche soglie di rilevanza, come ad esempio eventi di cross – default, possono determinare ipotesi di inadempimento in capo a Snam e, eventualmente, possono causare l’esigibilità anticipata del relativo prestito. Limitatamente ai finanziamenti BEI è prevista la facoltà del finanziatore di richiedere ulteriori garanzie qualora il rating di Snam raggiunga il livello BBB- (Standard & Poor’s) o Baa3 (Moody’s).
Con riferimento alla misura di prevenzione della amministrazione giudiziaria, notificata dal Tribunale di Palermo alla Società controllata Italgas l’11 luglio 2014, gli sviluppi intercorsi dalla data del provvedimento sino alla data della presente Relazione67, nonché le azioni poste in atto dalla Società non determinano i presupposti per l’attivazione delle predette protezioni contrattuali.
67 Gli sviluppi sul provvedimento in oggetto sono illustrati alla nota n. 24 “Garanzie, impegni e rischi – Contenziosi e altri provvedimenti” delle Note al bilancio consolidato.