1 Criteri di redazione
Il bilancio consolidato è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 38/2005. Gli IFRS includono anche i documenti interpretativi emessi dall’International Financial Reporting Standard Interpretations Committee (IFRS IC), nonché gli International Accounting Standards (IAS) e le interpretazioni dello Standard Interpretations Committee (SIC) tuttora in vigore. Per semplicità, l’insieme dei suddetti principi e interpretazioni è nel seguito definito con “IFRS” o “Principi Contabili Internazionali”.
Il bilancio consolidato è redatto nella prospettiva della continuità aziendale, nonché applicando il metodo del costo storico, tenendo conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS devono essere rilevate al fair value, come indicato nei criteri di valutazione.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A. nella riunione dell’11 marzo 2015, ha recepito, nella riunione del Consiglio del 3 aprile 2015, le modifiche all’informativa conseguenti alla comunicazione da parte di CDP dell’esigenza di procedere, ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 10 “Bilancio consolidato”, al consolidamento integrale di Snam S.p.A. a partire dal bilancio al 31 dicembre 2014. Il bilancio è sottoposto alla revisione contabile da parte della Reconta Ernst & Young S.p.A. La Reconta Ernst & Young S.p.A., in quanto revisore principale, è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Snam; nei limitati casi in cui intervengano altri revisori si assume la responsabilità del lavoro svolto da questi ultimi.
Il bilancio consolidato adotta l’euro quale valuta di presentazione. I valori delle voci di bilancio e delle relative note, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi, salvo diversa indicazione, in milioni di euro.
Principi contabili e interpretazioni applicati dall’esercizio in corso
Nell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2014 la Società ha applicato principi contabili coerenti rispetto all’esercizio precedente, fatta eccezione per i principi contabili e le interpretazioni adottati dal Gruppo a partire dal 1 gennaio 2014, di seguito riportati.
Con regolamento n. 1254/2012, emesso dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2012, sono stati omologati i principi contabili internazionali IFRS 10 “Bilancio Consolidato”, IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”, IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” nonché le versioni aggiornate dello IAS 27 “ Bilancio Separato” e dello IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”.
Il principio IFRS 10 “Bilancio Consolidato” (di seguito “IFRS 10”) e la versione aggiornata dello IAS 27 “Bilancio Separato” (di seguito “IAS 27”) stabiliscono, rispettivamente, i principi da adottare per la presentazione e la preparazione del bilancio consolidato e del bilancio separato. Le disposizioni dell’IFRS 10 forniscono, tra l’altro, una nuova definizione di controllo da applicarsi in maniera uniforme a tutte le imprese (ivi incluse le società veicolo). Secondo tale definizione, un’impresa è in grado di esercitare il controllo se è esposta o ha il diritto a partecipare ai risultati (positivi e negativi) della partecipata e se è in grado di esercitare il suo potere per influenzarne i risultati economici. Il principio fornisce alcuni indicatori da considerare ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo che includono, tra l’altro, diritti potenziali, diritti meramente protettivi, l’esistenza di rapporti di agenzia o di franchising. Le nuove disposizioni, inoltre, riconoscono la possibilità di esercitare il controllo su una partecipata anche in assenza della maggioranza dei diritti di voto per effetto della dispersione dell’azionariato o di un atteggiamento passivo da parte degli altri investitori.
Il principio IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” (di seguito “IFRS 11”) individua, sulla base dei diritti e delle obbligazioni in capo ai partecipanti, due tipologie di accordi in compartecipazione, le joint operation e le joint venture, fissando i criteri per l’identificazione del controllo congiunto e disciplinando il conseguente trattamento contabile da adottare per la loro rilevazione in bilancio. Con riferimento alla rilevazione delle joint venture ai fini del bilancio consolidato, le nuove disposizioni indicano, quale unico trattamento consentito, il metodo del patrimonio netto, eliminando la possibilità di utilizzo del consolidamento proporzionale.
La versione aggiornata dello IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture” (di seguito “IAS 28”) definisce, tra l’altro, il trattamento contabile da adottare in caso di vendita totale o parziale di una partecipazione in un’impresa controllata congiuntamente o collegata.
Il principio IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” (di seguito “IFRS 12”) specifica i requisiti di informativa per il bilancio consolidato relativamente alle imprese controllate e collegate, alle joint ventures ed alle joint operation, nonché alle structured entities non consolidate, richiedendo in particolare di esplicitare le assunzioni significative (e le eventuali modifiche alle stesse) formulate al fine di valutare l’esistenza del controllo o del controllo congiunto nonché le valutazioni ed assunzioni significative adottate per determinare se il controllo congiunto è qualificabile come joint venture o joint operation.
Con regolamento n. 1256/2012 emesso dalla Commissione Europea in data 13 dicembre 2012 sono state omologate le disposizioni contenute nel documento “Modifiche allo IAS 32. Strumenti finanziari: esposizione in bilancio – Compensazione di attività e passività finanziarie”, che chiarisce l’applicazione di alcuni criteri già presenti nello IAS 32 per la compensazione di attività e passività finanziarie. In particolare, l’amendment chiarisce che si è in presenza di un diritto legale a compensare quando si verificano entrambe le seguenti circostanze: (i) il diritto alla compensazione deve essere correntemente esercitabile e quindi non può dipendere da un evento futuro; (ii) il diritto alla compensazione deve essere esercitabile legalmente da tutte le controparti sia nell’ordinario svolgimento del business, sia in caso di insolvenza di una delle controparti.
Con regolamento n. 313/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 4 aprile 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento “Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12)” che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12. In particolare, il documento ha chiarito che la data di prima applicazione dei tre principi sopra citati è il primo giorno del periodo amministrativo in cui l’IFRS 10 è adottato per la prima volta. Le entità che adottano l’IFRS 10 devono valutare il controllo alla data di prima applicazione e da tale valutazione dipende il trattamento dei dati comparativi.
Con regolamento n. 1174/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 20 novembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento “Entità d’investimento (Modifiche all’IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27)” che fornisce chiarimenti in merito alla definizione del perimetro di consolidamento per le società che si qualificano come investment entities, definite come le entità che ottengono fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro servizi di gestione degli investimenti e che si impegnano nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi dell’investimento o da entrambi. L’amendment introduce un’eccezione, per le entità d’investimento, all’obbligo di consolidare le società controllate a meno che non si tratti di controllate che forniscono servizi connessi all’attività di investimento.
Con regolamento n. 1374/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento, “Modifiche allo IAS 36 – Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie”. La modifica riguarda l’informativa da fornire sul valore recuperabile di attività che hanno subito una riduzione di valore, nei casi in cui il valore recuperabile si basi sul fair value al netto dei costi di dismissione.
Con regolamento n. 1375/2013 emesso dalla Commissione Europea in data 19 dicembre 2013, sono state omologate le modifiche contenute nel documento “Modifiche allo IAS 39 – Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura”. L’amendment ha introdotto un’eccezione ai requisiti di cessazione dell’hedge accounting nei casi di novazione di derivati OTC con una controparte centrale. In particolare l’amendment stabilisce che non è necessario interrompere l’hedge accounting di un derivato “rinnovato o modificato” che era stato designato come uno strumento di copertura se sussistono le seguenti condizioni: (i) se, in conseguenza di leggi e regolamenti, le parti di uno strumento di copertura concordano che una controparte centrale è la nuova controparte dell’OTC; (ii) se, in conseguenza di leggi e regolamenti, una (o più) controparti sostituiscono l’originaria controparte per diventare la loro nuova controparte; (iii) se eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. I cambiamenti introdotti dall’amendment chiariscono pertanto che è possibile continuare la contabilizzazione delle coperture costituite da derivati “rinnovati” quando la sostituzione o il riporto del derivato con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione del precedente strumento.
Con regolamento n. 634/2014 emesso dalla Commissione Europea in data 13 giugno 2014 è stata omologata l’interpretazione “IFRIC 21 – Tributi” che definisce il trattamento contabile dei pagamenti richiesti dalle autorità pubbliche, diversi dalle imposte sul reddito, dalle multe e dalle penali derivanti da violazioni di legge. L’IFRIC 21 indica i criteri per la rilevazione della passività, stabilendo che l’evento vincolante che dà origine all’obbligazione, e pertanto a rilevazione della liability, è rappresentato dallo svolgimento dell’attività d’impresa che, ai sensi della normativa applicabile, comporta il pagamento. Per le entità appartenenti ai paesi della UE l’interpretazione deve essere applicata “al più tardi” a partire dagli esercizi che cominciano dal 17 giugno 2014 (per gli esercizi coincidenti con l’anno solare dunque a decorrere dal 1 gennaio 2015). È tuttavia consentita l’applicazione anticipata.
L’applicazione dei suddetti principi contabili e l’adozione delle modifiche apportate ai principi contabili già in vigore non ha comportato effetti sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. A tal fine, si segnala che con riferimento al principio contabile internazionale IFRS 11, in considerazione delle attività di analisi svolte sugli accordi congiunti in cui Snam partecipa, i Joint Arrangements si configurano come Joint Ventures. Pertanto, le relative partecipazioni di Snam continuano ad essere valutate sulla base del criterio del patrimonio netto.