Contenziosi
Snam è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato. Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salvo diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.
Contenzioso penale
Snam Rete Gas S.p.A. - Indagini della Magistratura sulla misura del gas
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell’anno 2006 ha aperto un procedimento penale in relazione alla questione della Misura del gas e alla legittimità e affidabilità dei Misuratori c.d. Venturimetrici che aveva visto coinvolte varie Società della filiera del gas, tra cui Snam Rete Gas (indagata ai sensi degli artt. 24 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001). Nel novembre 2009 è stato notificato l’Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari. Risultavano soggetti indagati, a vario titolo, taluni dirigenti e responsabili di funzione (ivi compresi ex dipendenti).
Il periodo oggetto di contestazione si riferiva a un arco temporale che copriva complessivamente gli anni dal 2003 al 2007, in relazione, oltre alle questioni sopra citate, principalmente alle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale e all’accertamento e/o pagamento delle accise sul gas naturale, nonché all’eventuale ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza. In data 24 gennaio 2012 il Giudice dell’udienza preliminare (GUP) ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per tutti gli indagati e ha contestualmente disposto il dissequestro degli strumenti di misura. Avverso tale sentenza è stato depositato ricorso per Cassazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in relazione solo ad alcune posizioni.
In data 11 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha annullato parzialmente (con rinvio) la sentenza impugnata limitatamente alla violazione dell’art. 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504/95. La Corte ha respinto nel resto il ricorso della Procura. Per l’effetto, sono venute meno le imputazioni di cui agli articoli 472 c.p., comma 1 e 2, 2638 c.c., comma 1 e l’imputazione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.
A seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, in data 12 dicembre 2013 si è aperta la nuova udienza preliminare. All’esito, in data 24 gennaio 2014, il GUP, con riferimento al citato articolo 40, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504/95, ha disposto il rinvio a giudizio limitatamente agli anni 2006 e 2007. L’avvio del dibattimento è previsto per il 18 aprile 2014. Nel frattempo, la difesa penale ha depositato ricorso per Cassazione.
Snam Rete Gas S.p.A. - Evento Tresana
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, in relazione all’evento occorso in data 18 gennaio 2012 nel territorio del Comune di Tresana (MS). Trattasi di incendio conseguente alla fuoriuscita di gas presumibilmente verificatosi a seguito della rottura di un giunto dielettrico. L’evento ha causato la morte di un operaio che lavorava per l’impresa appaltatrice e il ferimento di 10 persone, oltreché danni alle abitazioni e alle cose.
La porzione di impianto interessata dall’evento e l’area circostante sono stati posti sotto sequestro con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa che ha, inoltre, nominato il consulente tecnico d’ufficio (CTU). Snam Rete Gas ha nominato i propri consulenti tecnici di parte.
La perizia del CTU è stata depositata in data 29 novembre 2012. A seguito della istanza presentata dalla società, il Pubblico Ministero in data 11 novembre 2013 ha disposto il dissequestro dell’area suddetta.
Fatto salvo l’accertamento delle responsabilità, Snam Rete Gas si è tempestivamente attivata per soddisfare, mediante la propria compagnia assicurativa, le prime esigenze segnalate dall’Amministrazione Comunale e dai privati.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)
Italgas S.p.A. - Accertamento nel settore della distribuzione di gas in Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in data 13 ottobre 2010, ha avviato un’istruttoria per verificare se Italgas abbia abusato della propria posizione dominante, ostacolando i Comuni di Roma e di Todi nella predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.
Il provvedimento è stato adottato alla luce delle segnalazioni inviate all’Antitrust dai due enti locali i quali hanno denunciato che la Società, concessionaria del servizio di distribuzione del gas, avrebbe ritardato o rifiutato le informazioni necessarie alle amministrazioni per la predisposizione dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio.
Italgas ha contestato gli addebiti, motivando i propri comportamenti, sia in relazione al ritardo o rifiuto di trasmettere taluni dati e informazioni, sia in ordine all’esistenza di un disegno escludente nelle proprie condotte.
Con provvedimento del 14 dicembre 2011, l’AGCM ha irrogato a Italgas una sanzione pari a circa 5 milioni di euro, per avere posto in essere una condotta presumibilmente abusiva nel contesto delle gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas indette dal Comune di Roma e dal Comune di Todi.
Italgas, nei termini di legge, ha provveduto al pagamento della sanzione comminata e, avverso il provvedimento, ha proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Inoltre, in data 16 marzo 2012 sono stati trasmessi al Comune di Todi i dati relativi ai contributi privati percepiti, dandone successivamente evidenza all’AGCM.
In data 11 ottobre 2013, il TAR Lazio ha depositato la sentenza con la quale è stata disposta la riduzione della sanzione irrogata a Italgas all’importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Diventato definitivo tale provvedimento, la Società si è attivata per il parziale recupero dell’importo già pagato.
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG)
Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni
Con deliberazione VIS 97/11 notificata in data 15 novembre 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha avviato un procedimento per accertare la sussistenza di violazioni in materia di misura del gas naturale, in relazione a presunte anomalie nel rilevamento della misura del gas con riferimento a 45 impianti.
Successivamente, con deliberazione 431/2012/S/gas del 25 ottobre 2012 l’AEEG ha avviato un ulteriore procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale disponendo, al contempo, la riunione con il succitato procedimento istruttorio.
Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato una proposta d’impegni in relazione alle condotte contestate, integrata con l’aggiornamento della situazione degli impianti di Regolazione e Misura (REMI) oggetto del procedimento.
Si rimane in attesa della valutazione dell’AEEG sull’ammissibilità della proposta di impegni.
Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale
Con deliberazione VIS 12/11, all’esito di Istruttoria avviata con deliberazione VIS 85/09, l’AEEG aveva irrogato una sanzione di 580 mila euro a carico di Snam Rete Gas per violazione di regole imposte alle società di trasporto gas sulla corretta misurazione e utilizzo del potere calorifico superiore (di seguito “PCS”) del gas naturale. Tale parametro è necessario per determinare l’energia effettivamente fornita agli operatori del mercato ovvero i singoli venditori.
L’AEEG ha ritenuto di sanzionare la temporanea interruzione, in limitati casi, della rilevazione meccanico-chimica del PCS. L’AEEG ha peraltro evidenziato che la violazione non ha comportato alcun aggravio in bolletta e, nel definire l’importo della sanzione, ha tenuto conto delle azioni correttive poste in essere da Snam per migliorare il servizio di misura e scongiurare per il futuro analoghi riflessi negativi sul funzionamento.
Snam, in parallelo al pagamento della sanzione, ha depositato ricorso giurisdizionale per la riforma del provvedimento. Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito avanti il TAR Lombardia.
Snam Rete Gas S.p.A. - Deliberazione 145/2013/R/gas - Procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas
Con Deliberazione 5 aprile 2013 145/2013/R/gas, l’AEEG ha avviato un “procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012”.
Il procedimento in oggetto scaturisce dagli esiti dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 282/2012/R/gas avente ad oggetto le modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 - 31 maggio 2012. Con deliberazione 444/2012/R/gas l’AEEG ha esteso il periodo oggetto di istruttoria conoscitiva sino al 28 ottobre 2012. L’AEEG, inoltre, con deliberazione 351/2012/R/gas ha individuato misure per la gestione degli oneri esposti da Snam Rete Gas, ancorando la determinazione della quota parte degli oneri riconoscibili al responsabile del bilanciamento agli esiti del procedimento istruttorio conoscitivo.
La citata istruttoria conoscitiva si è conclusa con deliberazione 144/2013/E/gas e l’AEEG, con la deliberazione 145/2013/R/gas, ha ritenuto necessario avviare un procedimento ad hoc per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas in merito ai “crediti complessivamente non riscossi” e per verificarne la situazione evolutiva.
Si è in attesa della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG.
La società ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.
Snam Rete Gas S.p.A. - Istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento gas
Con deliberazione 282/2012/R/Gas l’AEEG in data 6 luglio 2012 ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 2012. Con la deliberazione 144/2013/E/gas, l’AEEG ha disposto la conclusione dell’istruttoria conoscitiva dando mandato ai responsabili delle unità organizzative interessate per i seguiti di rispettiva competenza.
Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di flussi informativi relativi a dati di misura gas
Con deliberazione VIS 73/11 del 13 luglio 2011, l’AEEG ha avviato nei confronti di tre imprese di distribuzione, tra cui Italgas, un procedimento per accertare la violazione di disposizioni in materia di flusso informativo dei tentativi effettuati di raccolta dei dati di misura a favore degli esercenti la vendita, irrogare le relative sanzioni amministrative e adottare i necessari provvedimenti prescrittivi.
In data 28 marzo 2013, con deliberazione 134/2013/S/gas, l’AEEG ha accertato la violazione di Italgas e comminato una sanzione di 58 mila euro in relazione al mancato rispetto del termine di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita. La Società ha pagato nei termini prescritti.
Italgas S.p.A. - Istruttoria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas
Con la deliberazione VIS 92/09, l’AEEG in data 18 settembre 2009 ha avviato un’istruttoria formale per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas. In particolare, la pretesa violazione dell’obbligo di provvedere alla sostituzione o risanamento o dismissione reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo (non ancora risanate), posto a carico del distributore che le gestisce, nella misura minima del 30% entro il 31 dicembre 2008.
In esito all’istruttoria, la deliberazione dell’AEEG VIS 41/11 pubblicata in data 24 marzo 2011 (i) ha confermato il rispetto da parte di Italgas dell’obbligo di sostituzione nell’intero territorio nazionale e (ii) ha tuttavia accertato la responsabilità della Società per non aver rispettato tale obbligo in relazione alla sola rete di distribuzione della città di Venezia e applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 51 mila euro.
Italgas, ritenendo che sussistano fondate motivazioni al mancato adempimento dell’obbligo in relazione alla rete di Venezia, ha provveduto al pagamento della sanzione con riserva di impugnazione che è stata proposta avanti il TAR Lombardia. Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito.
Italgas S.p.A. – Violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas
Con deliberazione 33/2012/S/gas del 9 febbraio 2012, l’AEEG ha disposto l’“Avvio di quattro procedimenti sanzionatori per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas” per l’accertamento della violazione degli artt. 2, comma 1 e 12, comma 7, lett. b) della deliberazione ARG/gas 120/08 da parte di quattro imprese di distribuzione del gas naturale, ivi inclusa Italgas S.p.A.
L’AEEG contesta, in particolare, il mancato rispetto da parte della Società con riguardo all’impianto di Venezia, dell’obbligo di risanare o sostituire entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003, previsto dall’art. 12, comma 7, lett. b) succitato.
Si è in attesa della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG.
Stogit S.p.A. – Deliberazione 91/2013/S/Gas - Procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti delle società Speia S.p.A. e Stogit S.p.A. rispetto a possibili anomalie nella gestione dei prelievi di gas da riserva strategica
L’AEEG, con la deliberazione 91/2013/S/Gas pubblicata in data 7 marzo 2013, ha avviato un “procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti delle società Speia S.p.A. e Stogit S.p.A. rispetto a possibili anomalie nella gestione dei prelievi di gas da riserva strategica nell’anno termico di stoccaggio 2010-2011”.
Il procedimento trae origine dall’indagine conoscitiva avviata con le deliberazioni 282/2012/R/gas e 444/2012/R/gas definita con la deliberazione 144/2013/E/gas del 5 aprile 2013, con riferimento ad anomalie registrate sul mercato del bilanciamento nel periodo compreso tra l’1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 2012 e dalla necessità di un approfondimento istruttorio, nel pieno rispetto del diritto di difesa di ambedue le società.
L’oggetto del procedimento consisteva nell’accertamento dei fatti in relazione ai prelievi da stoccaggio strategico effettuati da Speia durante l’anno termico di stoccaggio 2010 e nell’adozione di misure prescrittive da parte dell’AEEG a tutela dell’una o dell’altra società sotto comminazione di sanzioni, anche in deroga alla vigente regolazione e anche al fine di evitare ricadute e oneri impropri sulla generalità dei clienti finali.
Il procedimento in esame si è concluso con deliberazione 463/2013/R/Gas, pubblicata in data 22 ottobre 2013, con la quale l’AEEG ha disposto di non doversi adottare alcuna prescrizione nei confronti di Stogit.
Contenziosi fiscali
Stoccaggi gas Italia S.p.A. - Imposta di registro
In data 30 novembre 2012 è stato notificato alla Società, dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano), un avviso di accertamento per la rettifica del valore di cessione, da Saipem Energy Services S.p.A. a Stogit, del ramo d’azienda relativo all’attività di manutenzione operativa degli impianti. Il valore di cessione accertato è superiore al valore dichiarato, per effetto di una più elevata determinazione del valore di avviamento, a cui consegue la contestazione di una maggiore imposta di registro pari a cica 88 mila euro oltre a sanzioni ed interessi.
In relazione a tale provvedimento la Società ha presentato un’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 218/1997, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una definizione della materia del contendere, che non ha avuto esito positivo.
Pertanto, la Società ha proposto ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) in litisconsorzio con Saipem S.p.A. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
La Società ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.
Italgas S.p.A. – Imposte dirette e indirette
Con riferimento alla verifica fiscale generale relativa al periodo d’imposta 2009, effettuata da funzionari dell’Agenzia delle Entrate (Direzionale Regionale del Piemonte, Settore Controlli e Riscossione, Ufficio Grandi Contribuenti), conclusasi in data 7 dicembre 2012 con il rilascio del Processo Verbale di Constatazione, sono stati formulati rilievi che determinano maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA pari complessivamente a circa un milione di euro, oltre interessi e sanzioni. La Società è in attesa di definire con l’Agenzia delle Entrate gli imponibili che costituiranno oggetto di accertamento.
La Società ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.
Recupero dei crediti nei confronti di utenti del sistema del trasporto
Il servizio di bilanciamento garantisce la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli operatori di mercato. Il bilanciamento ha una doppia valenza: fisica e commerciale. Il bilanciamento fisico del sistema è l’insieme delle operazioni mediante le quali Snam Rete Gas, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione ai punti di prelievo. Il bilanciamento commerciale è l’insieme delle attività necessarie alla corretta programmazione, contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l’eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.
Ai sensi del vigente regime di bilanciamento, introdotto dalla deliberazione ARG/gas 45/11 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2011, Snam Rete Gas, nella qualità di Responsabile del Bilanciamento, è tenuta ad approvvigionarsi dei quantitativi di gas necessari a bilanciare il sistema ed offerti sul mercato dagli Utenti attraverso una piattaforma dedicata del Gestore dei Mercati Energetici (GME), e provvede, di conseguenza, alla regolazione economica delle singole posizioni di disequilibrio attraverso acquisti e vendite di gas sulla base di un prezzo unitario di riferimento (c.d. principio del merito economico). La Società, peraltro, è tenuta a recuperare dagli eventuali utenti morosi le somme impiegate per la regolazione delle rispettive posizioni di disequilibrio.
La disciplina regolatoria inizialmente stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con deliberazione ARG/gas 155/11 prevedeva che gli utenti fossero obbligati a prestare specifiche garanzie a copertura della propria esposizione e, laddove Snam Rete Gas avesse operato diligentemente e non fosse riuscita a recuperare gli oneri connessi all’erogazione del servizio, detti oneri sarebbero stati recuperati attraverso un apposito corrispettivo determinato dall’AEEG. La citata deliberazione, con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito del sistema di bilanciamento, disponeva che il Responsabile del Bilanciamento avrebbe ricevuto dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE) il valore dei crediti non corrisposti entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione29.
Con successiva deliberazione 351/2012/R/gas l’Autorità ha previsto l’avvio al 1 ottobre 2012 dell’applicazione del corrispettivo unitario variabile CVBL a copertura dei crediti non riscossi disponendo la rateizzazione degli oneri da recuperare su un minimo di 36 mesi con un importo massimo mensile pari a 6 milioni di euro.
L’Autorità, con la deliberazione 282/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni, ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 201230. L’istruttoria è stata chiusa con deliberazione dell’Autorità 144/2013/E/gas del 5 aprile 2013. In pari data, l’Autorità: (i) ha adottato la deliberazione 145/2013/R/gas con la quale ha avviato il procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012. Si è in attesa della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG; (ii) ha avviato sei procedimenti sanzionatori finalizzati all’accertamento di violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale.
Con riferimento al periodo oggetto di istruttoria, Snam Rete Gas, dopo aver risolto i contratti di Trasporto di sei utenti in quanto morosi o comunque inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla regolazione di settore e dal Codice di Rete in tema di bilanciamento, ha avviato le azioni di recupero crediti, come di seguito meglio descritte, riferibili alle partite economiche insorte in relazione alle operazioni di bilanciamento commerciale affidate a Snam Rete Gas in qualità di responsabile del bilanciamento, nonché in relazione al servizio di trasporto.
Le azioni di recupero credito sono state attivate nei confronti di sei utenti del trasporto. In particolare, le competenti Autorità Giudiziarie hanno rilasciato undici decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, di cui sei in relazione a crediti riconducibili al servizio di bilanciamento e cinque in relazione a crediti per il servizio di trasporto, ottenuti i quali Snam Rete Gas ha avviato le necessarie procedure esecutive che hanno condotto al recupero di importi trascurabili rispetto alla posizione debitoria complessiva degli utenti, ciò anche in considerazione delle procedure concorsuali avviate da taluni utenti.
Successivamente:
- nei confronti di due utenti non si è potuto dare seguito alle opportune azioni esecutive in quanto gli stessi sono stati interessati da procedure concorsuali nell’ambito delle quali Snam Rete Gas si è immediatamente attivata. In relazione ad un terzo utente, in aggiunta ai ricorsi per decreto ingiuntivo, Snam Rete Gas ha presentato istanza di sequestro conservativo. Peraltro, il ricorso, originariamente accolto dall’Autorità giudiziaria, è stato successivamente oggetto di revoca da parte della medesima Autorità a causa della sopravvenuta procedura di concordato preventivo avviata dall’utente nell’ambito della quale Snam Rete Gas si è immediatamente attivata;
- Snam Rete Gas ha formalizzato con due utenti morosi due piani di rientro finalizzati all’integrale soddisfacimento dei crediti vantati da Snam Rete Gas. Peraltro, in un caso l’utente ha interrotto i pagamenti concordati nel piano di rientro in quanto l’organo assembleare ha dato mandato agli amministratori della società di procedere al deposito di richiesta di concordato preventivo;
- nel 2013 è stato risolto un ulteriore contratto di trasporto in relazione ad un utente che non ha provveduto a saldare fatture relative al servizio di bilanciamento. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano ha intimato all’utente di pagare a Snam Rete Gas la complessiva somma di circa 14 milioni di euro, oltre interessi e spese. Le procedure esecutive avviate non hanno ad oggi consentito di recuperare alcuna somma.
Alcuni dei citati decreti ingiuntivi sono stati opposti dagli utenti interessati. In particolare, quattro utenti, oltre a richiedere di sospendere la provvisoria esecutività e di revocare e/o dichiarare nulli, annullabili e/o comunque privi di effetto i decreti ingiuntivi medesimi, hanno formulato domande riconvenzionali per la condanna di Snam Rete Gas al risarcimento dei danni che asseritamente avrebbero subìto.
Snam Rete Gas, così come di fatto già riconosciuto nei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, ha tenuto una condotta corretta e conforme alle disposizioni del contratto di trasporto, del Codice di Rete e in generale della normativa di riferimento.
Recupero dei crediti nei confronti di utenti del sistema di stoccaggio
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili ai mesi di novembre e dicembre 2010
Stogit, in data 15 giugno 2011, ha depositato avanti il Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo, con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, relativo a fatture per la vendita del gas strategico, penali e corrispettivi di modulazione. Il Tribunale di Milano ha emesso decreto ingiuntivo per l’importo richiesto, oltre interessi e spese a carico dell’utente, senza concedere la provvisoria esecuzione. Il decreto è stato opposto dal debitore. Instaurato il relativo procedimento, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 29 giugno 2012, il Tribunale di Milano ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, respingendo, con ordinanza emessa in data 28 agosto 2012, l’ulteriore reclamo presentato dall’utente avverso tale ultimo provvedimento.
Stogit, in forza dell’ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha quindi dato avvio alla procedura esecutiva.
A fronte dei prelievi e della mancata reintegrazione di gas strategico anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, Stogit ha inoltre richiesto, sempre avanti il Tribunale di Milano un secondo decreto ingiuntivo, anch’esso opposto dal debitore, depositato in data 30 settembre 2011. Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2013, il Tribunale di Milano ha concesso la provvisoria esecuzione anche di questo secondo decreto ingiuntivo.
Infine, a seguito della richiesta di un procedimento d’urgenza per il reintegro di tutto il gas prelevato, conclusosi con la condanna del debitore, è stato proposto reclamo al Collegio da parte dell’utente, anch’esso rigettato con provvedimento del 30 maggio 2012. Con ordinanza emessa sempre in data 11 febbraio 2013 il Tribunale di Milano ha disposto la riunione, per ragioni di connessione, di tale giudizio con gli altri pendenti fra le medesime parti davanti allo stesso giudice e rinviato all’udienza del 4 giugno 2013 e poi rinviata al 25 settembre 2013; a quest’ultima udienza è stato disposto il rinvio alla successiva (14 gennaio 2014) per le istanze istruttorie. In ragione della dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del Tribunale Asti n. 28/2013, depositata il 19 novembre 2013, il giudizio in questione è stato dichiarato interrotto dal Tribunale di Milano all’udienza del giorno 11 dicembre 2013.
Nel settembre 2012 il Tribunale di Asti ha ammesso complessivamente tre utenti alla procedura di concordato preventivo.
Successivamente, su istanza del marzo 2013 sia delle tre società debitrici di Stogit che di altre società riconducibili al medesimo Gruppo, in data 29 marzo 2013 il Tribunale di Asti ha revocato la citata procedura di concordato preventivo e ha disposto l’apertura di una nuova procedura di concordato preventivo per tutte le società istanti.
Nei tempi e con i modi prescritti dai Commissari Giudiziali, Stogit ha formalmente trasmesso e documentato la consistenza dei propri crediti verso i suddetti utenti, esponendo anche i rispettivi crediti per interessi contrattuali di mora maturati.
A sua volta, in aggiunta alla dichiarazione di fallimento sopra citata, un ulteriore utente è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Asti con sentenza n. 31/2013, depositata il 22 novembre 2013; prosegue invece la procedura di concordato preventivo afferente l’altro utente.
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili agli anni termici 2010-2011 e 2011-2012
Stogit ha proposto azione avanti il Tribunale Civile di Milano, finalizzata ad ottenere l’emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter.
Allo stato, anche a seguito di parziali restituzioni di gas effettuate anche dopo l’instaurazione dell’azione giudiziaria, a fronte di prelievi indebiti, attualmente risultano da restituire a Stogit ancora circa 23,6 milioni di Smc.
All’udienza del 25 settembre 2013, il Tribunale ha fissato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 C.c.p., e l’udienza del 14 maggio 2014 per la trattazione delle istanze istruttorie.
Prelievi da stoccaggio strategico effettuati, fatturati da Stogit e non reintegrati dall’utente nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, ascrivibili ai mesi di ottobre e novembre 2011
Stogit ha proposto azione avanti il Tribunale Civile di Milano, finalizzata ad ottenere l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter.
Allo stato, anche a seguito di parziale restituzioni di gas effettuate anche dopo l’instaurazione dell’azione giudiziaria, a fronte di prelievi indebiti, attualmente risultano da restituire a Stogit ancora circa 56,0 milioni di Smc.
Il giudizio, stante la contumacia del debitore, è stato rinviato per precisazione delle conclusioni al 13 gennaio 2015.
Regolamentazione in materia ambientale
I rischi connessi all’impatto delle attività di Snam sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nella Relazione sulla gestione al paragrafo – “Rischio Operation”. In particolare per quanto riguarda il rischio ambientale, benché Snam ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti e tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale e degli interventi già effettuati, non può essere escluso con certezza che Snam possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti.
Sono, infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed ai possibili indennizzi assicurativi.
29 Da presentare alla CCSE decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate.
30 La scadenza inizialmente stabilita per il 31 maggio 2012 è stata successivamente prorogata al 23 ottobre 2012 dalla deliberazione n. 444/2012/R/gas.