Regolamentazione
Deliberazione ARG/gas n. 159/08 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (TUDG): approvazione della Parte II ”Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l’anno 2009”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 17 novembre 2008 (e successive integrazioni), l’Autorità ha definito i criteri tariffari per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura per il terzo periodo di regolazione, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. In sintesi la delibera prevede:
- il riconoscimento del capitale investito netto di località mediante il metodo del costo storico rivalutato e del capitale investito netto relativo ad attività centralizzate (fabbricati non industriali ed altre immobilizzazioni) mediante metodologia parametrica;
- il riconoscimento dei costi operativi dell’attività di distribuzione su base parametrica e differenziati in funzione delle dimensioni dell’impresa e della densità della clientela allacciata alla rete;
- il riconoscimento dei costi operativi delle attività di misura e commercializzazione attraverso delle componenti parametriche uguali per tutte le imprese;
- la valutazione a costi standard, a partire dal 2011, di tutti gli investimenti sulla base di un prezziario definito dall’Autorità (metodologia “MEAV” - Modern Equivalent Asset Value, basata sul concetto di costo di sostituzione a nuovo);
- la determinazione, da parte dell’Autorità, delle tariffe di riferimento di ogni impresa, corrispondenti ai costi riconosciuti per remunerazione del capitale investito netto, ammortamenti e costi operativi;
- la suddivisione del territorio nazionale in sei ambiti tariffari e determinazione, da parte dell’Autorità, delle correlate tariffe obbligatorie che i distributori devono applicare agli utenti delle proprie reti;
- l’introduzione di un meccanismo di perequazione, gestito dall’Autorità attraverso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, al fine di garantire l’equivalenza tra i ricavi conseguiti da ciascuna impresa attraverso l’applicazione della tariffa obbligatoria che, ovviamente non riflette i costi specifici di ogni impresa ed i costi riconosciuti alla medesima impresa, attraverso la tariffa di riferimento.
Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari al 7,6% in termini reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari all’8% in termini reali prima delle imposte per il servizio di misura.
Ai nuovi investimenti relativi all’ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI ed alla sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, viene riconosciuta una maggiore remunerazione del 2% rispetto al tasso base (WACC) per un periodo di 8 anni.
La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 3,2% per i costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e pari al 3,6% per i costi operativi afferenti il servizio di misura.
Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB).
Deliberazione 315/2012/R/gas - “Modifiche alla regolazione tariffaria per l’erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/2012. Rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per gli anni 2009 e 2010” e Deliberazione 450/2012/R/gas – “Determinazione delle tariffe di riferimento e rideterminazione delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale, per gli anni 2011 e 2012, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/2012”.
Con tali deliberazioni, l’Autorità ha rideterminato le tariffe di riferimento per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
Con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011, l’Autorità ha, tra l’altro, ottemperato alla sentenza del Consiglio di Stato 2521/2012 che ha stabilito, in particolare, l’illegittimità dell’applicazione del meccanismo di gradualità23 sulla base di un criterio applicato a livello nazionale. Per effetto di tali deliberazioni, relativamente al triennio 2009 - 2011, sono stati riconosciuti a Italgas ricavi incrementali pari a 143 milioni di euro.
Deliberazione 436/2012/R/gas - Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel “Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012 (TUDG)”. Disposizioni transitorie per l’anno 2013.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 26 ottobre 2012, l’Autorità ha prorogato gli attuali criteri tariffari del servizio di distribuzione di gas naturale per il periodo transitorio 1 gennaio - 31 dicembre 2013 prevedendo, in particolare l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto per il servizio di distribuzione, dal 7,6% al 7,7% in termini reali pre-tasse e l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi con l’applicazione dei tassi di recupero di produttività adottati per la determinazione delle tariffe 2012, ridotti applicando il decalage previsto dalla deliberazione 315/2012/R/gas.
Deliberazione 553/2012/R/gas – “Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2013”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 24 dicembre 2012, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento e le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2013, in coerenza con le disposizioni transitorie definite nella deliberazione 436/2012/R/gas.
Deliberazione 573/2013/R/gas – “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 - 2019”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 13 dicembre 2013, l’Autorità ha approvato la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 - 2019.
Il capitale investito delle imprese distributrici (RAB) viene articolato in due categorie: capitale investito di località e capitale investito centralizzato. Per la valutazione del capitale investito di località, viene confermato, per il primo triennio del periodo di regolazione (2014-2016), il criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato. Viene confermata l’applicazione dei criteri di valutazione a costi standard per gli investimenti relativi al piano di installazione dei misuratori elettronici. Per la valutazione del capitale investito centralizzato relativo a immobili e fabbricati industriali e ad altre immobilizzazioni materiali e immateriali viene confermata la metodologia parametrica. Relativamente agli asset centralizzati afferenti i sistemi di telegestione, viene previsto il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese per i primi due anni del quarto periodo regolatorio. A partire dall’anno 2016, tali costi verranno riconosciuti sulla base di criteri output based. L’Autorità intende avviare uno specifico procedimento volto a valutare l’ipotesi di modificare, a partire dall’anno 2017, i criteri di valutazione dei nuovi investimenti al fine di favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel medio-lungo termine attraverso l’introduzione di costi standard ovvero della metodologia del price-cap estesa anche ai costi di capitale.
Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari a 6,9% in termini reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari a 7,2% in termini reali prima delle imposte per il servizio di misura. Inoltre viene introdotta una revisione biennale del tasso di remunerazione del capitale investito netto attraverso l’aggiornamento del solo rendimento delle attività prive di rischio.
La maggiore remunerazione per gli investimenti di sostituzione della ghisa con giunti in canapa e piombo e di ammodernamento degli impianti di odorizzazione previsti nel precedente periodo regolatorio vengono riassorbiti nei meccanismi di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.
Viene previsto l’assorbimento del lag nel riconoscimento degli investimenti esistente nel terzo periodo di regolazione, includendo nei valori del capitale investito i cespiti realizzati nell’anno t-1.
Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB).
La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale che viene fissato, con efficacia fino all’anno 2016, pari a 1,7% per i costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e pari a 0% per i costi operativi afferenti il servizio di misura e di commercializzazione. I tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione verranno aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dal 1 gennaio 2017 sulla base di uno specifico procedimento da avviarsi nel corso dell’anno 2016.
Viene rinviata ad un successivo provvedimento, da adottare entro il mese di marzo 2014, a valle di ulteriori approfondimenti e di un processo di consultazione, l’adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito.
Deliberazione 633/2013/R/gas - “Aggiornamento delle tariffe per l’anno 2014 e altre disposizioni in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 27 dicembre 2013, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, per l’anno 2014.
23 In particolare, tale meccanismo prevedeva un adeguamento graduale, nell’arco dei quattro anni del terzo periodo di regolazione, del capitale investito netto e della sua remunerazione e della componente tariffaria a copertura degli ammortamenti qualora fosse risultata una variazione superiore al 5% a livello nazionale tra il capitale investito netto determinato secondo i nuovi criteri del terzo periodo di regolazione e quello che sarebbe risultato dall’aggiornamento del capitale investito netto riconosciuto nel secondo periodo di regolazione. In considerazione del fatto che la variazione del capitale investito netto aggregata a livello nazionale è risultata superiore al 5%, il meccanismo di gradualità ha trovato applicazione per tutte le imprese distributrici. A seguito della citata sentenza, invece, la variazione del capitale investito netto deve essere determinata a livello di singola impresa distributrice e non più a livello nazionale. Ne consegue che, in caso di variazione del capitale investito netto inferiore al 5%, i relativi adeguamenti tariffari devono essere interamente riconosciuti all’impresa di distribuzione fin dal primo anno del periodo di regolazione e non più dilazionato su un arco temporale di quattro anni.