2 Principi di consolidamento
Partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento
Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo dell’integrazione globale sono assunti integralmente nel bilancio consolidato; il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese partecipate.
Le operazioni di business combination sono rilevate secondo l’acquisition method. Il corrispettivo trasferito in una business combination è determinato alla data di assunzione del controllo ed è pari al fair value delle attività trasferite, delle passività sostenute o assunte, nonché degli eventuali strumenti di capitale emessi dall’acquirente. I costi direttamente attribuibili all’operazione sono rilevati a conto economico al momento del relativo sostenimento.
Alla data di acquisizione del controllo, il patrimonio netto delle imprese partecipate è determinato attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale il loro valore corrente. L’eventuale differenza residua rispetto al costo di acquisto, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo “Avviamento” (di seguito anche goodwill); se negativa, è rilevata a conto economico.
Le quote del patrimonio netto e dell’utile di competenza delle interessenze di terzi sono iscritte in apposite voci del patrimonio netto e del conto economico. Nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la quota di patrimonio netto delle interessenze di terzi è determinata sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l’eventuale goodwill a essi attribuibile (c.d. partial goodwill method). In alternativa, è rilevato l’intero ammontare del goodwill generato dall’acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di terzi (c.d. full goodwill method); in quest’ultimo caso, le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value includendo anche il goodwill di loro competenza3. La scelta delle modalità di determinazione del goodwill (partial goodwill method o full goodwill method) è operata in maniera selettiva per ciascuna operazione di business combination.
Nel caso di assunzione del controllo in fasi successive, il costo di acquisto è determinato sommando il fair value della partecipazione precedentemente detenuta nell’acquisita e l’ammontare corrisposto per l’ulteriore quota partecipativa. La differenza tra il fair value della partecipazione precedentemente detenuta e il relativo valore di iscrizione è imputata a conto economico; inoltre, in sede di assunzione del controllo, sono imputati a conto economico eventuali componenti precedentemente rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo.
In presenza di quote di partecipazione acquisite successivamente all’assunzione del controllo (acquisto di interessenze di terzi), l’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto e la corrispondente frazione di patrimonio netto acquisita è rilevata nel patrimonio netto di competenza del Gruppo; analogamente, sono rilevati a patrimonio netto gli effetti derivanti dalla cessione di quote di minoranza senza perdita del controllo. Differentemente, la cessione di quote che comportano la perdita del controllo determina la rilevazione a conto economico: (i) dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e la corrispondente frazione di patrimonio netto consolidato ceduta; (ii) dell’effetto della rivalutazione dell’eventuale partecipazione residua mantenuta per allinearla al relativo fair value; (iii) degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo relativi alla ex controllata. Il valore della partecipazione mantenuta, allineato al relativo fair value alla data di perdita del controllo, rappresenta il nuovo valore di iscrizione della partecipazione e pertanto il valore di riferimento per la successiva valutazione della partecipazione secondo i criteri di valutazione applicabili4.
Le operazioni di aggregazione di imprese in forza delle quali le società partecipanti sono definitivamente controllate da una medesima società o dalle medesime società sia prima, sia dopo l’operazione di aggregazione, e tale controllo non è transitorio, sono qualificate come operazioni “Under common control”.
Tali operazioni non sono disciplinate dall’IFRS 3, né da altri IFRS. In assenza di un principio contabile di riferimento, la selezione del principio contabile per le operazioni in esame, relativamente alle quali non sia comprovabile una significativa influenza sui flussi di cassa futuri, è guidata dal principio di prudenza che porta ad applicare il criterio della continuità di valori delle attività nette acquisite. Le attività sono rilevate ai valori di libro che risultavano dalla contabilità delle società oggetto di acquisizione prima dell’operazione o, se disponibili, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della controllante comune. Ove i valori di trasferimento risultino superiori a tali valori storici, l’eccedenza è eliminata rettificando in diminuzione il patrimonio netto della società acquirente.
Tutti i bilanci delle Società incluse nell’area di consolidamento chiudono l’esercizio alla data del 31 dicembre.
Operazioni infragruppo
Gli utili derivanti da operazioni tra le imprese consolidate e non ancora realizzati nei confronti di terzi sono eliminati, così come sono eliminati i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri, le garanzie, gli impegni e i rischi tra imprese consolidate. Gli utili non realizzati con società valutate secondo il metodo del patrimonio netto sono eliminati per la quota di competenza del Gruppo. In entrambi i casi, le perdite infragruppo non sono eliminate perché si considerano rappresentative di un effettivo minor valore del bene ceduto.
3 L’adozione del partial o del full goodwill method rileva anche nel caso di business combination che comportano la rilevazione, a conto economico di goodwill negativi (c.d. gain on bargain purchase).
4 Medesime indicazioni valgono nel caso di cessioni che comportino la perdita del controllo congiunto o del collegamento.